CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 22272/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che entrambi i motivi di ricorso, i quali deducono violazione di legge evizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova testimoniale, sono genericiperché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenuteinfondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art.591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione trale ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell’impugnazione;che, in ogni caso, il giudice di primo grado aveva già puntualmente scrutinato laquestione, evidenziando come l’imputato fosse stato riconosciuto con certezza dalle personeoffese nell’immediatezza dei fatti, anche in ragione della circostanza che lo stesso era solitorecarsi presso l’esercizio commerciale senza corrispondere il dovuto, e ribadendo altresìcome, nel corso del dibattimento, egli fosse stato individuato da tutte le vittime, ad eccezionedi [OSCURATO:PERSONA], il quale, tuttavia, all’epoca della rapina aveva scattato una fotografia all’odiernoimputato mediante il proprio telefono cellulare, immagine successivamente esibita nel corsodell’esame testimoniale e dallo stesso espressamente riconosciuta e confermata (si veda, inparticolare, pagina 6 della sentenza di primo grado);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]