CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23321/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione della prova posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640, cod. pen., non è consentito in quanto meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello, ivi puntualmente disattese, ed è anche manifestamente infondato perché censura vizi della sentenza impugnata che tuttavia non emergono dal testo della motivazione, la quale anzi precisamente si sofferma sugli elementi dai quali desumere la responsabilità della ricorrente per il reato di truffa, tra i quali, in particolare, l'apertura del conto corrente alla stessa intestato, mediante impiego della propria carta d'identità: elemento dal quale è stato dedotto il coinvolgimento della medesima nella predisposizione fraudolenta delle condizioni necessarie all'induzione in errore della parte acquirente del veicolo oggetto del fittizio annuncio di vendita (si vedano pagg 3-4 della sentenza impugnata sulla riconducibilità alla ricorrente del conto corrente su cui era confluito l'importo corrispondente al prezzo dell'escavatore); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M, __ DePOSITATA [OSCURATO:PERSONA] 24 2026 2