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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16327/2026

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osto da: Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari avverso la sentenza del 19/06/2025 del Tribunale di Cagliari visti gli atti del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Cagliari propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19 giugno 2025 con cui il Tribunale di Cagliari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. per difetto di tempestiva querela.2.

Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 61, n. 11, 120, 124 e 646 cod. pen.

Si censura, in particolare, la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto tardiva la querela, sul presupposto che la persona offesa avesse acquisito consapevolezza dell'indebita appropriazione già nel novembre 2021 - allorché l'imputato, con e-mail indirizzata alla medesima, aveva riconosciuto il debito, impegnandosi alla restituzione rateale entro e non oltre il 5 febbraio 2022 - ovvero, al più tardi, alla data di inutile decorso del termine fissato per il pagamento dell'ultima rata.

Secondo il ricorrente, tale motivazione sarebbe erronea e manifestamente illogica, poiché la piena conoscenza dell'intervenuta consumazione del reato sarebbe stata desunta dalla mera ricezione di una comunicazione nella quale l'imputato esprimeva una volontà diametralmente opposta a quella di mutare il titolo del possesso, manifestando, al contrario, l'intento di adempiere.

Si assume, inoltre, che l'infruttuosa scadenza del termine indicato dal [OSCURATO:PERSONA] per il versamento dell'ultima rata non integrerebbe, di per sé, elemento idoneo a dimostrare la piena consapevolezza, in capo alla persona offesa, della commissione del delitto di appropriazione indebita, occorrendo, invece, circostanze fattuali univoche e concludenti atte a rivelare con certezza l'intenzionalità dell'omessa restituzione.

La decisione sarebbe, altresì, carente sotto il profilo motivazionale, per non avere considerato che l'imputato, lungi dall'opporre un rifiuto ingiustificato alla restituzione, aveva costantemente rassicurato la parte offesa circa la volontà di adempiere, attribuendo il ritardo a sopravvenuti problemi di salute e a difficoltà organizzative connesse alla propria attività lavorativa.

Ad avviso del ricorrente, tali condotte avrebbero ingenerato affidamento nella persona offesa, inducendola a confidare, anche oltre il 5 febbraio 2022, in un seppur tardivo adempimento spontaneo, senza percepire le effettive intenzioni del proprio legale, il quale, persino dopo la proposizione della querela, avrebbe continuato a prospettare una restituzione rateale con decorrenza da gennaio 2023, perseverando nella medesima condotta.

In conclusione, si sostiene che la querela presentata 1'11 luglio 2022 debba ritenersi tempestiva, in quanto, alla data del 5 febbraio 2022, la persona offesa disponeva unicamente di elementi suscettibili di generare dubbio o sospetto, ma non di integrare quella piena conoscenza del fatto costituente reato richiesta dall'art. 124 cod. pen. ai fini della decorrenza del termine per proporre querela. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

21. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Dall'esame degli atti emerge quanto segue: In data 13 ottobre 2021 la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva all'odierno ricorrente una comunicazione a mezzo e-mail con la quale contestava l'indebita appropriazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 33.404, intimandone la restituzione entro il termine di quindici giorni.

Solo in data 5 novembre 2021, e dunque oltre il termine indicato dal [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente riscontrava la predetta richiesta mediante missiva con la quale il [OSCURATO:PERSONA] si impegnava alla restituzione dell'importo in tre rate, con scadenza finale fissata al 5 febbraio 2022.

In data 28 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] depositava un esposto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, avente ad oggetto le condotte appropriative ascritte al [OSCURATO:PERSONA], chiedendo contestualmente la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza.

Infine, in data 11 luglio 2022, preso atto dell'inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] all'obbligazione restitutoria assunta — con termine ultimo al 5 febbraio 2022 — e non avendo ricevuto alcuna comunicazione dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, nonostante il sollecito inviato in data 28 febbraio 2022, il [OSCURATO:PERSONA] si determinava a proporre querela nei confronti dell'imputato.

1.2. Tanto premesso in fatto, deve rilevarsi che il giudice di merito ha correttamente individuato il momento di decorrenza del termine per la proposizione della querela nella data del 5 febbraio 2022, allorché il [OSCURATO:PERSONA] non diede seguito all'impegno restitutorio assunto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], omettendo il pagamento delle rate concordate.

In tale momento, infatti, si è manifestata in modo inequivoco l'interversione del possesso, attraverso un comportamento incompatibile con il titolo originario e con l'obbligo di restituzione, con conseguente acquisizione, da parte della persona fl offesa, della piena consapevolezza dell'illecita appropriazione.

Del resto, già nel novembre 2021 il [OSCURATO:PERSONA], ritenendo le condotte del proprio legale connotate da profili di irregolarità, aveva presentato un esposto al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, circostanza che evidenzia come egli avesse maturato una significativa percezione della possibile rilevanza illecita delle condotte del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al condivisibile orientamento di questa Corte, secondo cui il termine per la proposizione della querela in relazione al delitto di appropriazione indebita decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisce 3la consapevolezza che le somme di cui è creditrice non le saranno restituite secondo le modalità e le scansioni temporali pattuite e rimaste inadempiute, giacché è in tale frangente che essa consegue la piena cognizione di tutti gli elementi costitutivi del reato (Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, D'Urso, Rv. 276732 - 01; Sez. 2, n. 10966 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pensavecchia, nn massimata; Sez. 2, n. 41503 del 10/09/2024, Mariuzzo, non massimata).

Alla luce di tali principi, il Tribunale ha dunque correttamente ritenuto - con accertamento in fatto sorretto da motivazione logica e immune da censure in sede di legittimità - che il [OSCURATO:PERSONA] abbia acquisito la definitiva consapevolezza della mancata restituzione delle somme indebitamente trattenute dal [OSCURATO:PERSONA] quantomeno alla data del 5 febbraio 2022, in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione rateale assunta dal [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue la manifesta infondatezza della doglianza proposta dal ricorrente in ordine alla ritenuta tardività della querela presentata in data 11 luglio 2022.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari avverso la sentenza del 19/06/2025 del Tribunale di Cagliari visti gli atti del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Cagliari propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19 giugno 2025 con cui il Tribunale di Cagliari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. per difetto di tempestiva querela.2. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 61, n. 11, 120, 124 e 646 cod. pen. Si censura, in particolare, la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto tardiva la querela, sul presupposto che la persona offesa avesse acquisito consapevolezza dell'indebita appropriazione già nel novembre 2021 - allorché l'imputato, con e-mail indirizzata alla medesima, aveva riconosciuto il debito, impegnandosi alla restituzione rateale entro e non oltre il 5 febbraio 2022 - ovvero, al più tardi, alla data di inutile decorso del termine fissato per il pagamento dell'ultima rata. Secondo il ricorrente, tale motivazione sarebbe erronea e manifestamente illogica, poiché la piena conoscenza dell'intervenuta consumazione del reato sarebbe stata desunta dalla mera ricezione di una comunicazione nella quale l'imputato esprimeva una volontà diametralmente opposta a quella di mutare il titolo del possesso, manifestando, al contrario, l'intento di adempiere. Si assume, inoltre, che l'infruttuosa scadenza del termine indicato dal [OSCURATO:PERSONA] per il versamento dell'ultima rata non integrerebbe, di per sé, elemento idoneo a dimostrare la piena consapevolezza, in capo alla persona offesa, della commissione del delitto di appropriazione indebita, occorrendo, invece, circostanze fattuali univoche e concludenti atte a rivelare con certezza l'intenzionalità dell'omessa restituzione. La decisione sarebbe, altresì, carente sotto il profilo motivazionale, per non avere considerato che l'imputato, lungi dall'opporre un rifiuto ingiustificato alla restituzione, aveva costantemente rassicurato la parte offesa circa la volontà di adempiere, attribuendo il ritardo a sopravvenuti problemi di salute e a difficoltà organizzative connesse alla propria attività lavorativa. Ad avviso del ricorrente, tali condotte avrebbero ingenerato affidamento nella persona offesa, inducendola a confidare, anche oltre il 5 febbraio 2022, in un seppur tardivo adempimento spontaneo, senza percepire le effettive intenzioni del proprio legale, il quale, persino dopo la proposizione della querela, avrebbe continuato a prospettare una restituzione rateale con decorrenza da gennaio 2023, perseverando nella medesima condotta. In conclusione, si sostiene che la querela presentata 1'11 luglio 2022 debba ritenersi tempestiva, in quanto, alla data del 5 febbraio 2022, la persona offesa disponeva unicamente di elementi suscettibili di generare dubbio o sospetto, ma non di integrare quella piena conoscenza del fatto costituente reato richiesta dall'art. 124 cod. pen. ai fini della decorrenza del termine per proporre querela. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 21. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Dall'esame degli atti emerge quanto segue: In data 13 ottobre 2021 la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva all'odierno ricorrente una comunicazione a mezzo e-mail con la quale contestava l'indebita appropriazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 33.404, intimandone la restituzione entro il termine di quindici giorni. Solo in data 5 novembre 2021, e dunque oltre il termine indicato dal [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente riscontrava la predetta richiesta mediante missiva con la quale il [OSCURATO:PERSONA] si impegnava alla restituzione dell'importo in tre rate, con scadenza finale fissata al 5 febbraio 2022. In data 28 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] depositava un esposto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, avente ad oggetto le condotte appropriative ascritte al [OSCURATO:PERSONA], chiedendo contestualmente la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza. Infine, in data 11 luglio 2022, preso atto dell'inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] all'obbligazione restitutoria assunta — con termine ultimo al 5 febbraio 2022 — e non avendo ricevuto alcuna comunicazione dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, nonostante il sollecito inviato in data 28 febbraio 2022, il [OSCURATO:PERSONA] si determinava a proporre querela nei confronti dell'imputato. 1.2. Tanto premesso in fatto, deve rilevarsi che il giudice di merito ha correttamente individuato il momento di decorrenza del termine per la proposizione della querela nella data del 5 febbraio 2022, allorché il [OSCURATO:PERSONA] non diede seguito all'impegno restitutorio assunto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], omettendo il pagamento delle rate concordate. In tale momento, infatti, si è manifestata in modo inequivoco l'interversione del possesso, attraverso un comportamento incompatibile con il titolo originario e con l'obbligo di restituzione, con conseguente acquisizione, da parte della persona fl offesa, della piena consapevolezza dell'illecita appropriazione. Del resto, già nel novembre 2021 il [OSCURATO:PERSONA], ritenendo le condotte del proprio legale connotate da profili di irregolarità, aveva presentato un esposto al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, circostanza che evidenzia come egli avesse maturato una significativa percezione della possibile rilevanza illecita delle condotte del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al condivisibile orientamento di questa Corte, secondo cui il termine per la proposizione della querela in relazione al delitto di appropriazione indebita decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisce 3la consapevolezza che le somme di cui è creditrice non le saranno restituite secondo le modalità e le scansioni temporali pattuite e rimaste inadempiute, giacché è in tale frangente che essa consegue la piena cognizione di tutti gli elementi costitutivi del reato (Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, D'Urso, Rv. 276732 - 01; Sez. 2, n. 10966 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pensavecchia, nn massimata; Sez. 2, n. 41503 del 10/09/2024, Mariuzzo, non massimata). Alla luce di tali principi, il Tribunale ha dunque correttamente ritenuto - con accertamento in fatto sorretto da motivazione logica e immune da censure in sede di legittimità - che il [OSCURATO:PERSONA] abbia acquisito la definitiva consapevolezza della mancata restituzione delle somme indebitamente trattenute dal [OSCURATO:PERSONA] quantomeno alla data del 5 febbraio 2022, in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione rateale assunta dal [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue la manifesta infondatezza della doglianza proposta dal ricorrente in ordine alla ritenuta tardività della querela presentata in data 11 luglio 2022. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 16327/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris