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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 765/2024

ECLI:EU:T:2024:631
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0521_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 18 settembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑521/22) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità ed organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente nell’elenco – Sostegno al regime – Sostegno finanziario – Vantaggio tratto dal regime – Repressione della società civile – Errore di valutazione»

1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria – Violazione – Assenza [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/881 e (PESC) 2023/421, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, allegato I, 2022/876 e 2023/419] (v. punti 29‑36)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione iniziale che ha inserito il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Assenza di notifica individuale – Effetto sorpresa – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/881, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, allegato I, e 2022/876] (v. punti 43‑50)

3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Disposizione di portata generale relativa a una misura restrittiva individuale – Inclusione per mezzo dell’eccezione di illegittimità – Eccezione sollevata implicitamente – Formalismo – Assenza [Art. 29 TUE; artt. 275, comma 2, e 277 TFUE; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/881 e (PESC) 2023/421, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, allegato I, 2022/876 e 2023/419] (v. punto 58)

4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone, entità o organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Portata – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Art. 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/881 e (PESC) 2023/421, art. 4, § 1, a) e b); regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, art. 2, § 5, 2022/876 e 2023/419] (v. punti 60‑64, 73‑76)

5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni del Consiglio (PESC) 2022/881 e (PESC) 2023/421, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, allegato I, 2022/876 e 2023/419] (v. punti 80‑82, 108‑116)

6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Nozione – Persone che esercitano funzioni che conferiscono un potere di direzione su un’entità colpita da misure restrittive – Inclusione – Errore di valutazione – Assenza [Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/881 e (PESC) 2023/421, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, allegato I, 2022/876 e 2023/419] (v. punti 121, 125‑133, 137, 217)

7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone, entità e organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile o dell’opposizione democratica o che nuocciono alla democrazia o allo Stato di diritto – Nozione – Errore di valutazione – Assenza [Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/881 e (PESC) 2023/421, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, allegato I, 2022/876 e 2023/419] (v. punti 154‑161, 217)

8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Restrizione del diritto di proprietà, della libertà d’impresa e danni alla reputazione – Violazione del principio di proporzionalità – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni del Consiglio (PESC) 2022/881 e (PESC) 2023/421, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, allegato I, 2022/876 e 2023/419] (v. punti 184‑196)

9. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Rilevanza delle prove prodotte in base ad un precedente inserimento in assenza di modifiche dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Bielorussia [Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/881 e (PESC) 2023/421, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, allegato I, 2022/876 e 2023/419] (v. punto 205) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) La Repubblica di Lettonia si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0521_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 18 settembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑521/22) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità ed organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente nell’elenco – Sostegno al regime – Sostegno finanziario – Vantaggio tratto dal regime – Repressione della società civile – Errore di valutazione» 1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria – Violazione – Assenza [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/881 e (PESC) 2023/421, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, allegato I, 2022/876 e 2023/419] (v. punti 29‑36) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione iniziale che ha inserito il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Assenza di notifica individuale – Effetto sorpresa – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/881, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, allegato I, e 2022/876] (v. punti 43‑50) 3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Disposizione di portata generale relativa a una misura restrittiva individuale – Inclusione per mezzo dell’eccezione di illegittimità – Eccezione sollevata implicitamente – Formalismo – Assenza [Art. 29 TUE; artt. 275, comma 2, e 277 TFUE; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/881 e (PESC) 2023/421, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, allegato I, 2022/876 e 2023/419] (v. punto 58) 4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone, entità o organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Portata – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Art. 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/881 e (PESC) 2023/421, art. 4, § 1, a) e b); regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, art. 2, § 5, 2022/876 e 2023/419] (v. punti 60‑64, 73‑76) 5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni del Consiglio (PESC) 2022/881 e (PESC) 2023/421, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, allegato I, 2022/876 e 2023/419] (v. punti 80‑82, 108‑116) 6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Nozione – Persone che esercitano funzioni che conferiscono un potere di direzione su un’entità colpita da misure restrittive – Inclusione – Errore di valutazione – Assenza [Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/881 e (PESC) 2023/421, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, allegato I, 2022/876 e 2023/419] (v. punti 121, 125‑133, 137, 217) 7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone, entità e organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile o dell’opposizione democratica o che nuocciono alla democrazia o allo Stato di diritto – Nozione – Errore di valutazione – Assenza [Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/881 e (PESC) 2023/421, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, allegato I, 2022/876 e 2023/419] (v. punti 154‑161, 217) 8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Restrizione del diritto di proprietà, della libertà d’impresa e danni alla reputazione – Violazione del principio di proporzionalità – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni del Consiglio (PESC) 2022/881 e (PESC) 2023/421, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, allegato I, 2022/876 e 2023/419] (v. punti 184‑196) 9. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Rilevanza delle prove prodotte in base ad un precedente inserimento in assenza di modifiche dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Bielorussia [Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/881 e (PESC) 2023/421, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, allegato I, 2022/876 e 2023/419] (v. punto 205) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) La Repubblica di Lettonia si farà carico delle proprie spese.
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