CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2025
Cassazione n. 26578/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ministero della [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 15/9/2025 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il rigetto del ricorso del responsabile civile Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento, limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi o in subordine il rigetto e la conferma delle statuizioni civili; udito l'[OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] CristopherSimone [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede la conferma della sentenza impugnata; udito l'[OSCURATO:PERSONA], dell'Avvocatura Generale dello Stato, in difesa del Ministero della [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti impugnano la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata induzione indebita e, del solo [OSCURATO:PERSONA], per il reato di corruzione per l'esercizio delle funzioni. I predetti, unitamente al Ministero della [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile civile limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], erano condannati al risarcimento dei danni in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la concorde ricostruzione operata dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], abusando della qualità di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] incarico di svolgere attività di indagine nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico [OSCURATO:PERSONA] - componente del c.d.a. della società I.N.I. e socio della stessa - avrebbe tentato di indurlo a conferire ad [OSCURATO:PERSONA] un remunerativo incarico di consulente del lavoro, palesando quale contropartita la predisposizione di un'informativa favorevole all'indagato e tale da garantirgli l'archiviazione del procedimento. Il suddetto programma criminoso sarebbe stato realizzato mediante l'intermediazione del sindacalista [OSCURATO:PERSONA]. Al solo [OSCURATO:PERSONA], inoltre, si contesta anche il reato di corruzione per l'esercizio delle funzioni, avendo ricevuto indebitamente la somma di €850,00 da [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di un più ampio rapporto di corruttela. 2. Ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] formulando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge, con riguardo all'omessa motivazione, nonché vizio della stessa, relativamente all'accertamento dell'esistenza di una consapevole volontà da parte del pubblico ufficiale di incidere sulla libertà di autodeterminazione del privato, relativamente all'assunzione di [OSCURATO:PERSONA] quale consulente del lavoro. In particolare, si sottolinea come la Corte di appello non avrebbe valutato il 2divario temporale intercorrente tra la disponibilità ad orientare le indagini in senso favorevole per [OSCURATO:PERSONA], manifestata da [OSCURATO:PERSONA] a Paliano nel 2017, con l'insorgenza, a distanza di circa 6/7 mesi (nel 2018), dell'opportunità per la [OSCURATO:SOCIETA] di avvalersi dell'attività . professionale di [OSCURATO:PERSONA]. A fronte del lasso temporale intercorrente tra i fatti costitutivi della tentata induzione, i giudici di merito avrebbero sostanzialmente omesso di valutare l'elemento sottoposto alla loro attenzione. Non risulterebbe in alcun modo dimostrato, infatti, un collegamento causale tra le rivelazioni (in violazione del segreto d'ufficio) effettuate da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] del possibile esito favorevole delle indagini nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rispetto all'insorgenza di un interesse ad ottenere, in cambio della violazione dei doveri funzionali, un vantaggio patrimoniale indiretto, mediante il conferimento dell'incarico a [OSCURATO:PERSONA]. Sottolinea la difesa come la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva mai avuto l'esigenza di avvalersi di un consulente del lavoro, in quanto tale attività veniva svolta dalla cooperativa Assomed e solo nel 2018, a seguito della crisi della suddetta cooperativa, sorgeva la necessità per la INI di dotarsi di un proprio consulente del lavoro. Né troverebbe adeguata motivazione la tesi, pur recepita dalla Corte di appello, secondo cui il tentativo di induzione indebita si sarebbe concretizzato nel luglio 2018, posto che tale ricostruzione non giustificherebbe in alcun modo la rivelazione di segreti d'ufficio, mediante le informazioni date a [OSCURATO:PERSONA], avvenuta fin dal dicembre 2017. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione in relazione alla condotta di corruzione per l'esercizio della funzione, desunta dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto ed ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] l'elargizione della somma di €850,00, nell'ambito di uno stabile rapporto di corruttela. Sostiene la difesa che dalla ricostruzione del fatto, risultante dalla lettura delle intercettazioni telefoniche, emergerebbe una mera richiesta di aiuto economico rivolta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in virtù del rapporto di amicizia e per sopperire ad una temporanea carenza di liquidità. La ragione della richiesta e della dazione, pertanto, andrebbe ravvisata esclusivamente sulla base del rapporto personale esistente tra i predetti soggetti, senza che emerga alcun elemento idoneo a sostenere l'esistenza di collegamento sinallagmatico tra la dazione e la funzione pubblicistica ricoperta da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati quattro motivi di ricorso, ulteriormente illustrati con memoria difensiva del 7 maggio 2026. 3.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione, sottolineandosi (4 3l'intrinseca contraddittorietà della sentenza impugnata, posto che da un lato si ipotizza la strumentalità della denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA] al fin di consentire, per il tramite dell'illecita attività di condizionamento riferibile a [OSCURATO:PERSONA], la successiva proposta di ottenere l'indebita utilità del conferimento dell'incarico a [OSCURATO:PERSONA], dall'altro si afferma che il disegno criminoso non fu ideato ab initio, bensì sarebbe il frutto di una successiva convergenza di volontà emersa solo nel 2018. Le due ipotesi sarebbero tra di loro incompatibili, proprio perché il dolo di concorso viene indifferentemente collocato a monte (e cioè all'epoca della presentazione della denuncia), ovvero in un momento successivo e concomitante con la sopravvenuta necessità della INI di sopperire all'impossibilità di avvalersi dei servizi dell'Assomed e della necessità di incaricare un consulente del lavoro. La sentenza, pertanto, non avrebbe delineato quale delle due ipotesi ricostruttive doveva essere ritenuta prevalente, dando luogo ad un tipico esempio di motivazione perplessa, in quanto tale rientrante tra le ipotesi di vizio della motivazione rilevabili in sede di legittimità. 3.2. Con il secondo motivo, strettamente collegato al primo, si deduce l'illogicità e contraddittorietà della motivazione. Nella ricostruzione del fatto, la sentenza descriveva una serie di contatti intervenuti, prima indirettamente e poi personalmente, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso dei quali il primo palesava l'emergenza (nell'indagine condotta da [OSCURATO:PERSONA]) di elementi favorevoli a [OSCURATO:PERSONA], contatti che iniziavano nel marzo del 2017 e proseguivano fino a giugno-luglio del 2018. Al contempo, si afferma che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto un ruolo nel tentativo di induzione indebita solo allorquando si palesava la possibilità che la INI affidasse l'incarico di consulente del lavoro a [OSCURATO:PERSONA], fatto collocato a partire dal giugno 2018. Vi sarebbe, pertanto, un'intrinseca contraddittorietà della motivazione, posto che da un lato si descrivono condotte volte ad avvicinare [OSCURATO:PERSONA] risalenti a mesi prima che si concretizzasse l'opportunità di chiedere ed ottenere, peraltro in maniera indiretta, una qualche forma di indebita utilità. 3.3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell'art. 56 cod. pen. in relazione alla ritenuta idoneità e univocità degli atti commessi al fine di realizzare il reato di induzione indebita. Richiamando le considerazioni svolte in ordine allo iato temporale che connota le condotte di Paliano, la difesa deduce che i primi contatti intervenuti con [OSCURATO:PERSONA] non risulterebbero in alcun modo indicativi della direzione teleologica della volontà dell'agente e, quindi, sarebbero per ciò solo non univocamente diretti a commettere il reato. 4Al contempo difetterebbe l'idoneità delle condotte ascritte all'imputato, proprio perché riferite ad un periodo antecedente al momento in cui, per fatti estranei al volere dell'agente e non preventivabili, è insorta l'occasione propizia per indurre la INI ad avvalersi di un professionista indicato dal solo [OSCURATO:PERSONA]. In buona sostanza, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe antecedente rispetto a quella potenzialmente induttiva, non risultando il compimento di alcun atto ulteriore e collegabile alla richiesta di conferimento dell'incarico a [OSCURATO:PERSONA] da parte della INI, su sollecitazione di [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Con il quarto motivo, si censura l'omessa motivazione relativamente alla rideterminazione della pena ed al riconoscimento delle attenuanti generiche, posto che la Corte di appello - a fronte di una condanna a cinque anni di reclusione per il tentativo di induzione indebita - non avrebbe fornito alcuna risposta alle doglianze specificamente sollevate dalla difesa. L'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero della [OSCURATO:PERSONA], ha formulato tre motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo, deduce la violazione degli artt. 185 cod. pen. e 2049 cod.civ., eccependo l'insussistenza del rapporto di preposizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al Ministero della [OSCURATO:PERSONA], posto che l'attività delittuosa sarebbe stata commessa dal predetto in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, in quanto tale alle dipendenze del Pubblico ministero, con conseguente responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri. In base alla normativa che disciplina le funzioni e le attribuzioni della polizia giudiziaria, risulterebbe irrilevante, ai fini risarcitori, l'appartenenza dell'agente all'Arma dei [OSCURATO:PERSONA], proprio perché il rapporto di dipendenza risulterebbe superato dalla natura dei compiti svolti alle dipendenze di altra articolazione dello Stato. 4.2. Con il secondo motivo, proposto per violazione degli artt. 185 cod. pen. e 2049 cod.civ., si contesta la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra le funzioni svolte e i reati commessi da [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che le condotte illecite rappresenterebbero uno sviluppo anomalo e imprevedibile, tale da interrompere il nesso con le funzioni e la qualifica ricoperta dal predetto. A tal fine, si evidenzia come il rapporto di servizio tra il pubblico funzionario e l'ente di appartenenza, presenta aspetti peculiari, che non consentono l'assimilazione al rapporto privatistico esistente tra il datore di lavoro e il sottoposto, il che non consentirebbe una piena estensione dei principi elaborati in relazione alla responsabilità ex art. 2049 cod.civ. Nell'ottica di contemperare i plurimi principi di rango costituzionale sottesi alla 5materia, dovrebbe bilanciarsi l'interesse a garantire la tutela risarcitoria del danneggiato con i principi posti a tutela delle finanze pubbliche. La parte ricorrente, in considerazione della speciale importanza delle questioni sottese al predetto motivo di ricorso, sollecita anche la rimessione alle Sezioni unite. 4.3. Con il terzo motivo, strettamente collegato a quello precedente, si deduce il vizio di motivazione in ordine all'accertamento del carattere oggettivamente anomalo della condotta tenuta dal pubblico ufficiale, con conseguente riconoscimento dell'inesigibilità di un'attività preventiva e di vigilanza idonea a prevenire i reati da quest'ultimo commessi. TI difensori delle parti civili depositavano memoria con la quale chiedevano il rigetto dei ricorsi degli imputati e del responsabile civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono parzialmente fondati. 2. Il primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e i primi tre del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], possono essere esaminati congiuntamente, proponendo tutti questioni attinenti alla ricostruzione del fatto. I motivi sono manifestamente infondati e reiterativi di questioni, essenzialmente valutative del fatto, già ampiamente affrontate e conformemente risolte dai giudici di primo e secondo grado, senza che emerga alcuna delle denunciate criticità. 2.1. La sentenza impugnata ha chiaramente delineato il percorso che ha condotto alla formulazione della richiesta induttiva e dal quale emerge una convergenza di condotte, necessariamente frutto di uno specifico accordo tra i correi, finalizzato ad indurre [OSCURATO:PERSONA] a conferire un contratto di consulenza particolarmente remunerativo a [OSCURATO:PERSONA], soggetto in precedenza sconosciuto alla i/j,eA:Z I punti salienti della vicenda possono essere così riassunti: - [OSCURATO:PERSONA] aveva sporto denuncia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche in favore della [OSCURATO:SOCIETA].; - [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, veniva incaricato di svolgere indagini nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA]; - nel 2017, [OSCURATO:PERSONA] contattava, prima indirettamente e poi direttamente, [OSCURATO:PERSONA], per prospettargli un esito a lui favorevole delle indagini, dimostrando di essere a conoscenza del contenuto delle indagini e, soprattutto, di vantare 6un rapporto privilegiato con [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe potuto influire positivamente sull'esito del procedimento; - al fine di corroborare il suddetto rapporto privilegiato, [OSCURATO:PERSONA] mostrava a [OSCURATO:PERSONA] l'informativa redatta da [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA], convocato presso gli uffici del [OSCURATO:PERSONA], veniva da quest'ultimo informato dell'esistenza di ulteriori elementi, favorevoli all'archiviazione, che tuttavia non erano stati ancora evidenziati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria; - dopo che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ampiamente lasciato intendere a [OSCURATO:PERSONA] che l'esito delle indagini dipendeva da loro, interveniva la richiesta di utilità, consistente nel conferimento a [OSCURATO:PERSONA] di un lucroso incarico di consulenza (per €250.000 annui, oltre una quota sul risparmio di spesa fatto conseguire all'INI); - nel luglio del 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si incontravano con [OSCURATO:PERSONA] che, in quel contesto, veniva messo in comunicazione - tramite una chiamata effettuata dal cellulare di [OSCURATO:PERSONA] - con [OSCURATO:PERSONA] e, subito dopo, [OSCURATO:PERSONA] sottolineava l'amicizia che lo legava al predetto; - dopo tale incontro e su insistenza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] incontrava nuovamente [OSCURATO:PERSONA], il quale, ribadendo i buoni rapporti con [OSCURATO:PERSONA], avanzava la richiesta di ottenere il conferimento dell'incarico professionale; - a seguito del rifiuto di [OSCURATO:PERSONA] di accondiscendere a tale richiesta, venivano acquisiti plurimi elementi a riprova dell'interesse di entrambi gli imputati al conferimento dell'incarico in favore di [OSCURATO:PERSONA], tant'è che [OSCURATO:PERSONA] mostrava a [OSCURATO:PERSONA] la richiesta della polizia giudiziaria di applicazione di misure cautelari, documento che, evidentemente, aveva ricevuto da [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle conversazioni intercettate con plurimi soggetti e, in particolare, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dimostrava tutto il suo risentimento per il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse accettato le sue richieste, dimostrando un radicale mutamento di atteggiamento, ritenuto logicamente spiegabile solo se letto in collegamento con il diniego di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Orbene, alla luce di tali elementi fattuali, frutto di una logica e coerente ricostruzione operata dai giudici di merito, emerge la palese infondatezza dei motivi di ricorso. Per quanto riguarda, in particolare, la presunta sfasatura temporale tra l'antefatto - costituito dalla denuncia di [OSCURATO:PERSONA] - e le richieste induttive formulate solo a distanza di mesi, la motivazione resa dalla Corte di appello è del tutto logica. Al fine di ritenere configurato il tentativo di induzione indebita, infatti, non occorre che vi sia stata una programmazione della condotta delittuosa fin dal primo 7"contatto" tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. A ben vedere, infatti, la denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA] non può ritenersi ab origine finalizzata a consentire la successiva condotta induttiva, ma ciò non esclude che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di una evidente condivisione di intenti, hanno progressivamente elaborato l'intenzione di strumentalizzare le indagini a carico di [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne vantaggi personali. Il mero fatto che l'occasione propizia sia maturata solo a distanza di mesi da quano l'intera vicenda ha avuto avvio, non inficia in alcun modo la configurabilità del reato e, tanto meno, la sussistenza del dolo in capo ad entrambi i concorrenti. Del resto, la puntuale ricostruzione del fatto dimostra in maniera inequivoca come [OSCURATO:PERSONA] abbia agito quale longa manus di [OSCURATO:PERSONA], contattando [OSCURATO:PERSONA] e manifestandogli la possibilità di ottenere, per il suo tramite, un trattamento di favore da parte di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non può ritenersi estraneo al tentativo di indurre la [OSCURATO:SOCIETA] e, quindi, [OSCURATO:PERSONA], a conferire l'incarico professionale a [OSCURATO:PERSONA], posto che è stato proprio [OSCURATO:PERSONA] a favorire l'incontro tra i due e, al contempo, a rendere edotto [OSCURATO:PERSONA] del fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse direttamente collegato a [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito di comune accordo e in perfetta sincronia di ruoli, in un contesto in cui [OSCURATO:PERSONA] faceva palesemente comprendere che l'esito delle indagini in corso a carico di [OSCURATO:PERSONA] dipendevano dal contenuto degli accertamenti e dell'informativa che egli avrebbe redatto, al contempo, [OSCURATO:PERSONA] fungeva da elemento di collegamento delle proposte induttive di [OSCURATO:PERSONA], dimostrandosi pienamente consapevole anche del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che il conferimento a questi dell'incarico professionale rispondeva ad un preciso interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Né è in alcun modo dubita% che la condotta posta in essere presentasse i requisiti della idoneità e non univocità, posto che la richiesta di conferimento dell'incarico a [OSCURATO:PERSONA] rispondeva, espressamente, ai desiderata di [OSCURATO:PERSONA], il quale, in quanto incaricato di svolgere le indagini nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aveva una indubbia possibilità di condizionarne, in positivo, gli esiti. La condivisione delle finalità, sia pur all'interno di una suddivisione di ruoli tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unifica le condotte dei predetti e consente di ritenere per entrambi la sussistenza della condotta illecita. Il quadro così delineato è, pertanto, scevro da qualsivoglia elemento di criticità motivazionale. 3. Il secondo motivo di ricorso, formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato. 8Il ricorrente ripropone la tesi secondo cui la richiesta di denaro e la successiva dazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe frutto del mero rapporto di amicizia esistente con questi. Si tratta di una tesi indimostrata e palesemente contraddetta dal contesto complessivo, dal quale emerge che [OSCURATO:PERSONA] fosse solito adoperarsi attivamente - fino al punto di commettere reati - pur di avvantaggiare [OSCURATO:PERSONA]. Una simile condotta va evidentemente al di là del rapporto di amicizia e trova evidentemente fondamento in uno scambio sinallagmatico di favoritismi da parte del pubblico ufficiale, in cambio di utilità versate dal privato. 4. Il quarto motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. La sentenza impugnata non dà atto della proposizione, tra i motivi di appello, delle censure relative alla quantificazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche e, sul tema, non svolge alcuna considerazione. Ne consegue che sussiste la mancanza di motivazione su uno dei motivi di appello, non potendosi neppure ritenere che, sulle suddette questioni, vi sia stata una implicita valutazione, posto che il profilo relativo al trattamento sanzionatorio non è stato in alcun modo attinto. Occorre aggiungere che l'entità della pena irrogata è tale da non poter neppure ritenere che vi sia stata una motivazione implicita, evincibile dall'esposizione dei fatti. Ciò comporta la necessità di disporre l'annullamento con rinvio, limitatamente all'aspetto concernente il trattamento sanzionatorio, dovendo il giudice di merito provvedere a motivare in ordine alla quantificazione della pena. 5. Il ricorso proposto dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA], in qualità di responsabile civile, è fondato. Sostiene la difesa che la responsabilità dell'ente non potrebbe esser fatta discendere dalla mera appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all'Arma dei [OSCURATO:PERSONA], dovendosi far riferimento, invece, alla specifica attività nell'ambito della quale il reato è stato commesso. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha agito quale ufficiale di polizia giudiziaria, la cui attività era direttamente riferibile alla Procura della Repubblica e, quindi, ad un'articolazione del Ministero della Giustizia. Rispetto alla specifica funzione svolta, quindi, difetterebbe qualsivoglia collegamento organico, di dipendenza e di assoggettamento ad obblighi di controllo in capo al Ministero della difesa. 5.1. Le considerazioni svolte dal ricorrente sono pienamente condivisibili, non essendo corretta la diversa impostazione recepita dalla Corte di appello, fondata su principi elaborati in relazione a fattispecie diversa da quella in esame e non 9estensibile, neppure analogicamente. Nella sentenza impugnata, infatti, si è invocato il principio secondo cui l'art. 1, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, estende le previsioni dettate in tema di responsabilità civile dei magistrati agli "estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria", intendendo per tali soltanto coloro che esercitano funzioni giudiziarie, sia inquirenti che giudicanti, in senso tipico, pur non essendo parte dell'ordine giudiziario, come nel caso dei giudici onorari o componenti non togati delle corti di assise. Ne consegue che tra detti "estranei" non rientra l'appartenente alla polizia giudiziaria, il quale non esercita una funzione giudiziaria nel senso innanzi evidenziato, pur svolgendo un'attività di supporto ad essa (Cass. civ., sez.3, n. 18170 del 05/08/2010, Rv. 614075). Invero, nel caso in esame non si chiede di estendere la peculiare disciplina prevista per la responsabilità civile dei magistrati anche alla polizia giudiziaria, bensì di individuare la legittimazione passiva del responsabile civile, sulla base delle regole ordinarie, per gli atti illeciti realizzate da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e, quindi, nell'ambito di una funzione che, pur se collegata a quella giurisdizionale, né- è necessariamente diversa. Il profilo controverso, pertanto, è se, ai fini dell'individuazione del 4,1-iruc responsabile civile, debbàVprevalenza l'inquadramento formale degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ovvero se debba prevalere la riferibilità della condotta, nell'ambito della quale è stato commesso il fatto produttivo di danno, ad una diversa articolazione della pubblica amministrazione. 5.2. La risposta al suddetto quesito presuppone il sia pur sintetico richiamo ai principi generali in tema di responsabilità civile da reato, così come delineati dall'art. 185, comma secondo, cod.pen., in base al quale è tenuto al risarcimento del danno il soggetto che, a norma delle leggi civili, deve rispondere per il fatto dell'imputato. I presupposti della responsabilità civile della pubblica amministrazione sono stati ampiamente esaminati dalla giurisprudenza civile, essendosi autorevolmente affermato che lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni 10o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo (Sez. U. civ., n. 13246 del 16/05/2019, Rv. 654026). Sulla base dell'approfondita elaborazione contenuta nella citata sentenza, è agevole enucleare la ratio decidendi fondativa dell'attribuzione di responsabilità, individuabile nel nesso che lega la responsabilità dell'ente all'esercizio "delle funzioni o poteri" che hanno reso possibile la realizzazione dell'illecito. In buona sostanza, quindi, si ribadisce la regola - basata sul principio cuius commoda eius et incommoda - che pone una diretta correlazione tra l'ente cui è riferibile l'attività svolta e la realizzazione, in tale specifico ambito, del fatto illecito. Il responsabile civile, pertanto, deve essere necessariamente individuato nell'ente, in nome e per conto del quale l'agente agiva, tenendo conto dell'ambito specifico delle funzioni che hanno fornito l'occasione necessaria per il compimento delle condotte illecite e produttive di danno. Applicando tale principio al caso di specie, è agevole concludere nel senso dell'estraneità del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'ambito delle funzioni esercitate dal [OSCURATO:PERSONA], posto che il reato contestato è stato commesso strumentalizzando la funzione e i poteri discendenti dalla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria che, in quanto tale, agisce nell'ambito della struttura del Ministero della Giustizia, stante il diretto rapporto di dipendenza con l'autorità inquirente. 5.3. A supporto di tale conclusione, deve sottolinearsi come la giurisprudenza, sia pur in ambito civile, ha già avuto occasione di affermare un principio analogo a quello sopra indicato. Si è affermato, infatti, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, allorché provvedano ad eseguire un sequestro penale, operano necessariamente quali organi dell'amministrazione della giustizia, a nulla rilevando la loro appartenenza ad un corpo che sia funzionalmente alle dipendenze di altra amministrazione. Ne consegue che quest'ultima non può essere chiamata a rispondere del danno asseritamente patito dal proprietario delle cose sequestrate, il quale lamenti l'illegittimità del provvedimento (Cass. civ., Sez.3, n.23463 del 19/11/2010, Rv. 615396). In senso sostanzialmente conforme, si è affermato che gli appartenenti alla guardia di finanza rivestono anche la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, tuttavia, qualora essi abbiano agito nella veste dichiarata di appartenenti alla polizia tributaria, del loro operato non risponde l'amministrazione della giustizia. In tal caso, in virtù del rapporto organico esistente tra gli agenti di polizia tributaria e l'amministrazione delle Finanze, deve ritenersi che quest'ultima sia legittimata passivamente in relazione alle azioni di 11danni esercitate nei confronti della pubblica amministrazione per condotta colposa degli agenti della polizia tributaria (Cass.civ., senz.1, n.441 del 6/3/1962, Rv.250701). In altra fattispecie, questa Corte aveva già ritenuto che la condotta illecita realizzata da un appartenente all'Arma dei [OSCURATO:PERSONA] non implica la responsabilità civile del Ministero della [OSCURATO:PERSONA], bensì quella del Ministero degli Interni, a fronte di un danno realizzato nell'ambito delle funzioni svolte alle dirette dipendenze di quest'ultima articolazione dello Stato (Sez.5, n.12111, 23/9/1987, Curcio, Rv.177161, non massimata sul punto). 5.4. Per completezza, deve precisarsi che la legittimazione passiva non si individua, come sostenuto dalla difesa del responsabile civile, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, dovendosi ritenere che l'unico soggetto che può essere chiamato a rispondere è il Ministero della Giustizia. Nel caso di specie, infatti, non può invocarsi, neppure per effetto di un'interpretazione estensiva, la disciplina dettata per la responsabilità civile dei magistrati che, sulla base di una norma speciale, attribuisce la legittimazione passiva alla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri. Al di fuori delle ipotesi espressamente disciplinate dalla legge, devono trovare applicazione le regole generali, sulla base delle quali il responsabile civile per il danno cagionato dalla condotta dell'imputato, ex art. 185 cod.pen., deve essere individuato in capo al Ministero nell'ambito della cui organizzazione l'agente ha commesso il fatto. Peraltro, ove pure non si condividessiLl'affermazione che esclude l'estensione della disciplina dettata dalla aprile 1988 1 n. 111 alle ipotesi di responsabilità per fatti commessi da un appartenente alla polizia giudiziaria, non deriverebbe in alcun modo l'attribuzione della legittimazione passiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio. È utile sottolineare come, pur con riferimento ad un'ipotesi di responsabilità civile derivante da un reato commesso da un magistrato, questa Corte ha recentemente chiarito cheVegittimazione passiva deve individuarsi in capo al Ministero della Giustizia e non "[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, poiché la disciplina dettata dall'art. 4 legge 13 aprile 1988, n. 117, che prevede la r legittimazione passiva di quest'ultima, ha natura speciale rispetto alle regole ordinarie e si riferisce specificamente all'azione risarcitoria dei danni da illecito civile, provocati dal magistrato mediante una condotta non qualificabile come reato (Sez.6, n.8551 del 28/1/2026, Tecnoconsult s.r.I., Rv.289684). 5.5. Sulla base delle considerazioni svolte, deve affermarsi il principio di diritto secondo cui, al fine di individuare la legittimazione passiva del responsabile civile 12per i danni da reato cagionati da un appartenente all'Arma dei [OSCURATO:PERSONA], deve farsi riferimento all'ambito funzionale nel quale il predetto ha commesso il fatto e non al mero inquadramento organico nel Ministero della [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che, se l'illecito è stato realizzato nello svolgimento di attività di polizia giudiziaria, la legittimazione passiva non si radica in capo al Ministero della [OSCURATO:PERSONA], avendo l'agente commesso il fatto nell'esercizio di funzioni e poteri riconducibili all'attività giudiziaria, in rapporto di diretta ed esclusiva dipendenza con l'autorità inquirente. Deve, altresì, precisarsi che nel caso in esame la legittimazione passiva non ricade sulla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, non trovando applicazione la disciplina speciale prevista per la responsabilità civile dei magistrati per i fatti non costituenti reato. 5.6. L'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal Ministero della difesa determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso. 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna al risarcimento dei danni disposta nei confronti del Ministero della difesa. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], invece, deve essere accolto limitatamente al motivo concernente il trattamento sanzionatorio, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata e ferma restando la definitività dell'accertamento della penale responsabilità. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], stante la loro soccombenza in merito alla sussistenza dei fatti di reato e dei conseguenti danni cagionati alle parti civili. P.Q.MRigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], che rispettivamente liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 14 maggio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] micis I .7 [OSCURATO:PERSONA]"ieU_LERIA IL , 14