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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2021

Cassazione n. 15581/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso tudito il difensore7 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 2 aprile 2021 il Tribunale di Taranto, pronunciando ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza, 17 marzo 2021, del G.i.p. in sede, che aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 8 marzo 2021 con quella degli arresti domiciliari, ripristinava il più rigoroso presidio cautelare.

1.1. All'indagato è stato contestato il concorso in plurimi tentativi di furto pluriaggravato, ricettazione e reati in materia di armi (dieci sono le incolpazioni provvisorie elevate), commessi in Maruggio, Faggiano e Taranto dal 13 gennaio al 12 febbraio 2020.

Nell'ordinanza genetica, ritenuta la sussistenza di un grave quadro indiziario e di un attuale e concreto pericolo di recidivazione criminosa, desunto dalle allarmanti modalità esecutive dei fatti e dalla negativa personalità dell'indagato, già gravato da tre condanne (per tentata estorsione e detenzione e porto illegale di armi; lesioni personali; ricettazione) indicative della sua propensione a commettere reati contro il patrimonio con metodi violenti, il giudice della cautela riteneva la misura della custodia cautelare in carcere l'unica adeguata ad arginare il pericolo di ricaduta e alla recisione dei legami con un circuito criminale organizzato, al quale il Lacarbonara, soggetto pericoloso anche per la pubblica incolumità, era risultato fortemente contiguo.

1.2. A ragione dell'accoglimento dell'appello il Tribunale osservava che non era intervenuto nessun elemento di novità idoneo a superare la valutazione di particolare intensità delle ritenute esigenze cautelari operata nel provvedimento genetico, né a riconsiderare i criteri che avevano orientato la selezione della misura, apparendo a tal fine affatto ininfluenti sia il tempo trascorso dall'indagato in regime detentivo domiciliare nell'ambito di altro procedimento, sia il fisiologico adeguamento ai dettami della misura.

Piuttosto il G.i.p., che aveva ritenuto parzialmente attenuate le esigenze cautelari anche in ragione del tempo trascorso dalla commissione dei fatti, aveva omesso di considerare la recente ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari emessa in data 12 febbraio 2021 nell'ambito di un'indagine condotta dalla DDA, in cui il Lacarbonara era stato ritenuto gravemente indiziato in ordine al reato di detenzione e porto illegali di un'arma comune da sparo e cioè per un fatto che ne confermava la vicinanza a contesti criminali organizzati di ampio respiro, come pure la recente sentenza pronunciata il 19 febbraio 2021 di applicazione della pena di anni tre di reclusione, oltre alla multa, per i reati di porto illegale di arma comune da sparo, lesioni aggravate, porto ingiustificato di un coltello a scatto e danneggiamento, fatti ulteriormente confermativi della sua recidivazione specifica.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini: mancanza di attualità della presunta pericolosità, atteso che i fatti per cui si procede erano stati commessi tutti anteriormente alla data degli altri reati per i quali era stata disposta la meno gravosa misura degli arresti domiciliari; la prognosi cautelare andava condotta in termini di concreta probabilità, sulla base delle specifiche modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'indagato e non della sola gravità del titolo di reato, mentre l'attualità del pericolo presuppone la riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati.

Nel caso in esame, essendo il ricorrente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari sin dal luglio 2020, non solo non era ravvisabile nessun pericolo di reiterazione della condotta criminosa, ma dall'assenza di violazioni degli obblighi e delle prescrizioni imposte avrebbe dovuto desumersi, come correttamente rilevato dal G.i.p., il percorso di riabilitazione sociale intrapreso dall'indagato e l'adeguatezza del meno afflittivo presidio cautelare. [OSCURATO:PERSONA] Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile.

1. L'impugnazione, peraltro genericamente versata con assoluta insufficienza espositiva, si incentra, pressoché esclusivamente, sulle ritenute esigenze cautelari, contestando la prognosi, che si assume non correttamente eseguita, in ordine alla sussistenza del pericolo, attuale e concreto, di reiterazione criminosa.

Ma le deduzioni difensive, peraltro contraddittorie laddove precisano che i fatti per cui si procede sono cronologicamente anteriori alle condotte illecite oggetto dei successivi interventi cautelari, non superano la considerazione dell'ordinanza impugnata che, muovendo dall'esame dei fatti di cui alle preliminari incolpazioni, perdurati sino al febbraio 2020 e consumati in un non indifferente e ininterrotto arco temporale, in uno con i precedenti penali del Lacarbonara, tutti nel campo dei reati contro il patrimonio e in materia di armi, ha valorizzato le successive condotte illecite, parimenti specifiche, completamente obliterate nel provvedimento appellato, che ha giustificato la sostituzione della misura anche in ragione della risalenza delle contestate violazioni.

Trattasi, viceversa, di circostanza (quella della conclamata ricaduta nel delitto dopo la commissione dei fatti in esame) indubbiamente rilevante sul piano della intemerata propensione criminosa dell'indagato e mostra la ragionevolezza della riaffermata pericolosità dello stesso negli stessi stringenti termini utilizzati dall'ordinanza genetica, che aveva valorizzato le allarmanti modalità di compimento dei fatti, la conferente biografia giudiziaria, il possesso di materiale esplosivo, l'inserimento o quanto meno la stretta contiguità del ricorrente a circuiti criminali organizzati e il carattere professionale dell'attività illecita sistematicamente realizzata.

E, alla luce di tali rilievi, più che adeguatamente motivati con argomenti logici e coerenti, il Tribunale ha correttamente affermato che l'attualità di un pericolo di reiterazione di tale consistenza da richiedere l'applicazione della custodia cautelare in carcere, come evidenziato nella stessa ordinanza genetica, non avrebbe potuto ritenersi affievolito solo dopo nove giorni dall'applicazione della misura, a fronte di reati di elevata gravità, della ravvicinata sequenza di essi, del pregresso criminale dell'indagato, della sua successiva ricaduta nel delitto e in mancanza dell'acquisizione di elementi concreti di segno contrario.

Così argomentando, il Tribunale ha ritenuto che il presupposto dell'attualità del pericolo, già esistente al momento dell'applicazione della misura, fosse persistente con la medesima già apprezzata intensità e che in assenza di elementi di novità, anzi in presenza di elementi ulteriori a conferma della propensione dell'indagato a commettere reati con armi e con violenza, non poteva ritenersi superata la valutazione di adeguatezza del presidio di massimo rigore già operata dal G.i.p. nel provvedimento genetico. 2.

Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, col quale si nega addirittura la sussistenza di esigenze cautelari (ritenute perduranti, sia pure affievolite, anche dall'ordinanza appellata), il discorso giustificativo della decisione è esaustivo e plausibile e, sottolineando il dato costituito dalla estrema pericolosità del ricorrente desumibile, oltre che dai fatti in esame, dai numerosi precedenti, anche specifici e gravi, e dalle successive manifestazioni criminose, dimostra che sono state considerate, da un lato, le situazioni personali e soggettive del ricorrente, dall'altro la necessità della più rigorosa misura cautelare nonostante il tempo, peraltro contenuto, trascorso dai fatti.

3. A fronte della motivazione offerta, manifestamente infondata è la doglianza con cui si rimprovera al Tribunale di avere valorizzato unicamente la gravità del titolo dei reati contestati, mentre è appena il caso di ricordare che la nozione di "attualità" del pericolo di reiterazione, espressamente prevista nel testo della lett. c), comma 1, dell'art. 274 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 25, n. 47, non va ricondotta a quella dell'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, sicché non è necessario, da parte del giudice, verificare l'esistenza di "occasioni di riproduzione" della condotta illecita, le quali si connotano come elementi "non dominabili" da parte del soggetto e, quindi, del tutto incerti, il giudizio prognostico dovendo essere ancorato unicamente alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e non alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato.

Valutazione che il provvedimento in verifica ha puntualmente compiuto e con apprezzamento di merito, adeguatamente giustificato, ha ritenuto che gli aspetti di oggettiva pericolosità manifestati, mediante la commissione di delitti particolarmente gravi, imponevano particolare cautela, a nulla rilevando il tempo di sottoposizione alla misura gradata degli arresti domiciliari in altro procedimento o l'addotta efficacia dissuasiva già sortita dalla detenzione domestica.

4. All'inammissibilità del ricorso seguono il carico delle spese, la condanna del ricorrente - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000 e, da ultimo, i provvedimenti per l'esecuzione degli incombenti previsti dall'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso tudito il difensore7 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 2 aprile 2021 il Tribunale di Taranto, pronunciando ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza, 17 marzo 2021, del G.i.p. in sede, che aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 8 marzo 2021 con quella degli arresti domiciliari, ripristinava il più rigoroso presidio cautelare. 1.1. All'indagato è stato contestato il concorso in plurimi tentativi di furto pluriaggravato, ricettazione e reati in materia di armi (dieci sono le incolpazioni provvisorie elevate), commessi in Maruggio, Faggiano e Taranto dal 13 gennaio al 12 febbraio 2020. Nell'ordinanza genetica, ritenuta la sussistenza di un grave quadro indiziario e di un attuale e concreto pericolo di recidivazione criminosa, desunto dalle allarmanti modalità esecutive dei fatti e dalla negativa personalità dell'indagato, già gravato da tre condanne (per tentata estorsione e detenzione e porto illegale di armi; lesioni personali; ricettazione) indicative della sua propensione a commettere reati contro il patrimonio con metodi violenti, il giudice della cautela riteneva la misura della custodia cautelare in carcere l'unica adeguata ad arginare il pericolo di ricaduta e alla recisione dei legami con un circuito criminale organizzato, al quale il Lacarbonara, soggetto pericoloso anche per la pubblica incolumità, era risultato fortemente contiguo. 1.2. A ragione dell'accoglimento dell'appello il Tribunale osservava che non era intervenuto nessun elemento di novità idoneo a superare la valutazione di particolare intensità delle ritenute esigenze cautelari operata nel provvedimento genetico, né a riconsiderare i criteri che avevano orientato la selezione della misura, apparendo a tal fine affatto ininfluenti sia il tempo trascorso dall'indagato in regime detentivo domiciliare nell'ambito di altro procedimento, sia il fisiologico adeguamento ai dettami della misura. Piuttosto il G.i.p., che aveva ritenuto parzialmente attenuate le esigenze cautelari anche in ragione del tempo trascorso dalla commissione dei fatti, aveva omesso di considerare la recente ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari emessa in data 12 febbraio 2021 nell'ambito di un'indagine condotta dalla DDA, in cui il Lacarbonara era stato ritenuto gravemente indiziato in ordine al reato di detenzione e porto illegali di un'arma comune da sparo e cioè per un fatto che ne confermava la vicinanza a contesti criminali organizzati di ampio respiro, come pure la recente sentenza pronunciata il 19 febbraio 2021 di applicazione della pena di anni tre di reclusione, oltre alla multa, per i reati di porto illegale di arma comune da sparo, lesioni aggravate, porto ingiustificato di un coltello a scatto e danneggiamento, fatti ulteriormente confermativi della sua recidivazione specifica. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini: mancanza di attualità della presunta pericolosità, atteso che i fatti per cui si procede erano stati commessi tutti anteriormente alla data degli altri reati per i quali era stata disposta la meno gravosa misura degli arresti domiciliari; la prognosi cautelare andava condotta in termini di concreta probabilità, sulla base delle specifiche modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'indagato e non della sola gravità del titolo di reato, mentre l'attualità del pericolo presuppone la riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati. Nel caso in esame, essendo il ricorrente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari sin dal luglio 2020, non solo non era ravvisabile nessun pericolo di reiterazione della condotta criminosa, ma dall'assenza di violazioni degli obblighi e delle prescrizioni imposte avrebbe dovuto desumersi, come correttamente rilevato dal G.i.p., il percorso di riabilitazione sociale intrapreso dall'indagato e l'adeguatezza del meno afflittivo presidio cautelare. [OSCURATO:PERSONA] Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile. 1. L'impugnazione, peraltro genericamente versata con assoluta insufficienza espositiva, si incentra, pressoché esclusivamente, sulle ritenute esigenze cautelari, contestando la prognosi, che si assume non correttamente eseguita, in ordine alla sussistenza del pericolo, attuale e concreto, di reiterazione criminosa. Ma le deduzioni difensive, peraltro contraddittorie laddove precisano che i fatti per cui si procede sono cronologicamente anteriori alle condotte illecite oggetto dei successivi interventi cautelari, non superano la considerazione dell'ordinanza impugnata che, muovendo dall'esame dei fatti di cui alle preliminari incolpazioni, perdurati sino al febbraio 2020 e consumati in un non indifferente e ininterrotto arco temporale, in uno con i precedenti penali del Lacarbonara, tutti nel campo dei reati contro il patrimonio e in materia di armi, ha valorizzato le successive condotte illecite, parimenti specifiche, completamente obliterate nel provvedimento appellato, che ha giustificato la sostituzione della misura anche in ragione della risalenza delle contestate violazioni. Trattasi, viceversa, di circostanza (quella della conclamata ricaduta nel delitto dopo la commissione dei fatti in esame) indubbiamente rilevante sul piano della intemerata propensione criminosa dell'indagato e mostra la ragionevolezza della riaffermata pericolosità dello stesso negli stessi stringenti termini utilizzati dall'ordinanza genetica, che aveva valorizzato le allarmanti modalità di compimento dei fatti, la conferente biografia giudiziaria, il possesso di materiale esplosivo, l'inserimento o quanto meno la stretta contiguità del ricorrente a circuiti criminali organizzati e il carattere professionale dell'attività illecita sistematicamente realizzata. E, alla luce di tali rilievi, più che adeguatamente motivati con argomenti logici e coerenti, il Tribunale ha correttamente affermato che l'attualità di un pericolo di reiterazione di tale consistenza da richiedere l'applicazione della custodia cautelare in carcere, come evidenziato nella stessa ordinanza genetica, non avrebbe potuto ritenersi affievolito solo dopo nove giorni dall'applicazione della misura, a fronte di reati di elevata gravità, della ravvicinata sequenza di essi, del pregresso criminale dell'indagato, della sua successiva ricaduta nel delitto e in mancanza dell'acquisizione di elementi concreti di segno contrario. Così argomentando, il Tribunale ha ritenuto che il presupposto dell'attualità del pericolo, già esistente al momento dell'applicazione della misura, fosse persistente con la medesima già apprezzata intensità e che in assenza di elementi di novità, anzi in presenza di elementi ulteriori a conferma della propensione dell'indagato a commettere reati con armi e con violenza, non poteva ritenersi superata la valutazione di adeguatezza del presidio di massimo rigore già operata dal G.i.p. nel provvedimento genetico. 2. Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, col quale si nega addirittura la sussistenza di esigenze cautelari (ritenute perduranti, sia pure affievolite, anche dall'ordinanza appellata), il discorso giustificativo della decisione è esaustivo e plausibile e, sottolineando il dato costituito dalla estrema pericolosità del ricorrente desumibile, oltre che dai fatti in esame, dai numerosi precedenti, anche specifici e gravi, e dalle successive manifestazioni criminose, dimostra che sono state considerate, da un lato, le situazioni personali e soggettive del ricorrente, dall'altro la necessità della più rigorosa misura cautelare nonostante il tempo, peraltro contenuto, trascorso dai fatti. 3. A fronte della motivazione offerta, manifestamente infondata è la doglianza con cui si rimprovera al Tribunale di avere valorizzato unicamente la gravità del titolo dei reati contestati, mentre è appena il caso di ricordare che la nozione di "attualità" del pericolo di reiterazione, espressamente prevista nel testo della lett. c), comma 1, dell'art. 274 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 25, n. 47, non va ricondotta a quella dell'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, sicché non è necessario, da parte del giudice, verificare l'esistenza di "occasioni di riproduzione" della condotta illecita, le quali si connotano come elementi "non dominabili" da parte del soggetto e, quindi, del tutto incerti, il giudizio prognostico dovendo essere ancorato unicamente alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e non alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato. Valutazione che il provvedimento in verifica ha puntualmente compiuto e con apprezzamento di merito, adeguatamente giustificato, ha ritenuto che gli aspetti di oggettiva pericolosità manifestati, mediante la commissione di delitti particolarmente gravi, imponevano particolare cautela, a nulla rilevando il tempo di sottoposizione alla misura gradata degli arresti domiciliari in altro procedimento o l'addotta efficacia dissuasiva già sortita dalla detenzione domestica. 4. All'inammissibilità del ricorso seguono il carico delle spese, la condanna del ricorrente - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000 e, da ultimo, i provvedimenti per l'esecuzione degli incombenti previsti dall'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 2