CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 04869/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24911/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] d’Atri, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Atri, con domiciliazionetelematica come per legge -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate Riscossione -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.5065/2023 depositata il 12/07/2023; R.g. n. 24911 del 2023 Ad. 22/01/2026; estensore: C. Valle udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 22/01/2026, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] d ’ [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) promosse pignoramento esattoriale presso terzi, ai sensi dell’allora vigente art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 29/09/1973, con notificazione di raccomandata in data 15/04/2016 presso lo studio del commercialista Rando e con riferimento a cartelle esattorialiper oltre settemila euro, già notificate . 2. [OSCURATO:PERSONA] d ’ Atri propose opposizione all ’ esecuzione avverso il pignoramento e all’esito della fase cautelare e di quella di merito il Tribunale di Roma, con l’ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cognizione,per cessazione della materia del contendere per avere l’Agenzia delle Entrate Riscossione definito il pignoramento in data 17/02/2017, gli riconobbe le spese della fase cautelare e, in parte, quelle del giudizio di merito, con esclusione della condanna dell’Agenzia per responsabilità processuale ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., pure chiesta dal D’Atri. 3. L ’ appello avverso la decisione del Tribunale di Roma, in punto di spese e di responsabilità processualeai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., è stato accolto dalla Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 5065 del 12/07/2023,limitatamente alle spese della fase cautelare, che sono portate a euro 1.096,00 a fronte dei 700, originariamente riconosciuti,ma rigettato nel resto. 4. Avverso la sentenza n. 5065 del 12/07/2023 della Corte d ’ appello di [OSCURATO:PERSONA] d ’ Atri propone ricorso per cassazione con tre motivi. 5. L ’ Agenzia delle Entrate Riscossione, già contumace in appello, è rimasta intimata. 6. Il ricorrente ha depositato memoria per l ’ adunanza camerale del 22/01/2026, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e R.g. n. 24911 del 2023 Ad. 22/01/2026; estensore: C. Valle il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare i l Co ll e gio rileva che il contraddittorio non è stato integro sin dalle prime fasi processuali, atteso che in giudizio non è stato in alcun modo evocato il terzo pignorato, ossia il soggetto tenuto all’erogazione della retribuzione, i cui ratei sono stati pignorati, a [OSCURATO:PERSONA] d’Atri. [OSCURATO:PERSONA] non ritiene, tuttavia, che sia necessario procedere alla cassazione con rinvio al primo giudice per l ’ integrazione del contraddittorio, atteso che (Cass. 19/01/2023n. 1654) quando, come avviene nella specie, tra due delle più parti in causa si controverte unicamente circa il carico delle spese del giudizio delle fasi precedenti, in relazione alla rispettiva posizione che le stesse hanno assunto nel processo, è pienamente possibile la scissione e non è, quindi, necessaria l’integrazione del contraddittorio. 2. Ciò posto, può passarsi alla disamina dei motivi del ricorso, il primo dei quali denuncia violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. in relazione al d.m. n. 55 del 2014 ed al d.m. n. 147 del 13/08/2022per violazione delle regole tariffarie e segnatamente dell’articolo 6 del d.m. n. 147 del 2022,dovendosi tenere conto della vigenza del d.m. n. 147 del 2022 al momento della sentenza,cosicché ai fini delle liquidazioni delle spese nella sentenza è illegittima la liquidazione secondo il d.m. del 2014 e non secondo il d.m. n. 147 del 2022, sulla base della sentenza a Sez. U n. 17405 del 2012 circa la liquidazione giudiziale successiva alla data di entrata in vigore delle tariffe, poiché se è vero che il primo atto della controversia ha avuto luogo con la opposizione alla esecuzione del 29/4/2016 e dunque vigente il d.m. 55 del 2014 la misura delle spese liquidate nel corso del giudizio si è estesa sino alla vigenza delle nuove tariffe introdotte dal d.m. 147 del 2022. R.g. n. 24911 del 2023 Ad. 22/01/2026; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo è infondato. La liquidazione è stata correttamente effettuata dalla Corte d’appello, che ha riconosciuto un ulteriore importo, rispetto a quello liquidato dal Tribunale,per la fase cautelare o interinale del giudizio di opposizione all ’ esecuzione , pari a oltre trecento euro, così portando l’ammontare attribuito al d ’ Atri a euro 1.096,00e, sulla base delle voci di cui al d.m. n. 147 del 2022, non risulta che la liquidazione operata dalla Corte territoriale abbia violato, al ribasso, i minimi. Infine, la tesi dell’abrogazione dei minimi, che pare essere propugnata dalla difesa del ricorrente, non ha un adeguato fondamento nel testo dell’art. 4 del detto d.m. n. 147 del 2022o, comunque, nella vigente disciplina. 3. II motivo: violazione di legge dell ’ art. 4 n. 5 lettera c) del d.m. n. 55 del 2014 confermato dal d.m. n. 147 del 2022. La Corte territoriale non ha liquidato i compensi per la fase istruttoria, ritenendo che non vi sia stata istruttoria,ma le tariffe di cui al d.m. n. 55 del 2014 alla lettera c) del numero 5 disciplinano il compenso per l’attività processuale che si colloca tra l’introduzione del giudizio e la sua decisione, anche senza istruttoria in senso proprio. 4. Il motivo è fondato. L ’ art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 ricomprende nella fase istruttoria una serie di attività che trascendono l’istruttoria in senso stretto (così testualmente per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d’ufficio, la designazione di consulenti di parte, l’esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l’esame delle deduzioni dei consulenti d’ufficio o delle altre parti, la R.g. n. 24911 del 2023 Ad. 22/01/2026; estensore: C. Valle notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l’esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private). 5. Questa Corte (Cass. 13/10/2023 n. 28627) ha, sul punto e con specifico riferimento al rito sommario di cognizione, nel periodo di sua vigenza, affermato, con orientamento che il Collegio condivide e ritiene di confermare, che la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell ’ art. 702 bis c.p.c. (ratione temporis vigente), non esclude la liquidazione dell’onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e (o) istruttoria complessivamente considerata, tale che l’importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione. 6. III motivo: violazione di legge ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’articolo 96 cod. proc. civ. per avere la sentenza d’appello confermato il rigetto della istanza sanzionatoria ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., sul doppio presupposto che il pignoramento presso terzi non è atto della esecuzione e che l ’ Agenzia delle Entrate aveva definito il pignoramento presso terzi sin dal 17/02/2017,prima della notifica del ricorso introduttivo del giudizio sommario di cognizione, nell’anno 2018, prima, in ogni caso, della rinnovazione della notifica di detto ricorso disposta in data 10/10/2018. R.g. n. 24911 del 2023 Ad. 22/01/2026; estensore: C. Valle 7. Il terzo motivo è fondato , in quanto la reiezione della domanda di condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. si poggia su due ragioni di diritto errate. Infatti, il pignoramento esattoriale è pur sempre un processo esecutivo (sia pure in forme speciali rispetto a quelle codicistiche) e, poi, nella specie è stato mantenuto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, succeduta a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per oltre tre anni, ossia dall’aprile 2016, mese di notifica del pignoramento, al luglio 2019, mese nel corso del quale venne pubblicata la sentenza di cessazione della materia del contendere, senza alcuna ragione sostanziale. Occorre, sul punto, tenere conto della ricostruzione del pignoramento esattoriale, ai sensi dell’art. 72 bisdel d.P.R. n. 602 del 1973(attualmente non più vigente stante l’abrogazione a opera del d.lgs. n. 33 del 24/03/2025 e successive modificazioni), confermato anche dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 28520 del 27/10/2025,secondo la quale nel pignoramento esattoriale avente ad oggetto crediti derivanti da un rapporto con rimesse periodiche, il saldo attivo è soggetto al vincolo exart. 546 cod. proc. civ. e dev’essere versato dal terzo pignorato direttamente all’agente della riscossione, anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno se -e nella misura in cui - esso si determini nei sessanta giorni dalla notificazione al terzo dell’ordine di pagamento diretto, indipendentemente dal fatto che, al momento di tale notificazione, il saldo stesso fosse negativo o positivo e che, in tale ultimo caso, il relativo credito sia stato già versato all’agente della riscossione, cosicché la permanenza del pignoramento, sebbene non sia stata seguita da ulteriori atti esecutivi), sicché va concluso che quel pignoramento, vero e proprio processo esecutivo, è stato mantenuto ben oltre il termine di sua naturale scadenza, con la conseguenza che tantoha comunque comportato, nel caso all’esame, una protrazione ingiustificata della perdita della disponibilità delle somme dovute a R.g. n. 24911 del 2023 Ad. 22/01/2026; estensore: C. Valle titolo di retribuzione in danno del d’Atri, posto che il pignoramento è comunque vincolo di indisponibilità. 8. Il ricorso è, pertanto, accolto limitatamente al secondo motivo sulle spese della fase istruttoria del giudizio di merito e al terzo motivo, con riferimento alla necessità di rivalutare ai fini della responsabilità ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. la permanenza del pignoramento dall ’ aprile 2016 al luglio 2019 ; il primo motivo è rigettato. 9. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione personale, cui è demandato il rinnovato giudizio sulla base di quanto in questa sede statuito (ma, beninteso, non pregiudicatone l’esito, sotto ogni altro profilo)e che provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese di questa fase di legittimità. P.Q.M La Corte rigetta il primo motivo di ricorsoed accoglie il secondo e il terzo; cassa la sentenza in relazione aimotivi accolt i ; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle