CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 03292/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Salerno ha confermato, nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Mario, la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale lo stesso era stato condannato per due tentativi di truffa aggravata e un tentativo di truffa aggravata ai danni di persone anziane (condotte poste in essere previo contatto telefonico con le vittime e successiva presentazione presso le loro abitazioni, riferendo falsamente di dover consegnare merce ordinata da alcuni parenti, realmente esistenti), nonché per furto pluriaggravato (consistito nella sottrazione di un portafogli, con denaro, carta di identità e tessera sanitaria, riposto dalla vittima all'interno di una vettura parcheggiata), in concorso con altri (in essere nel 2017). 2. Il difensore ha interposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge in relazione alla mancata rinnovazione dell'avviso dell'udienza di rinvio del 22/2/22, per essere stato l'imputato scarcerato, con applicazione della misura dell'obbligo di dimora, in data antecedente all'udienza stessa. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio, che ritiene sproporzionato, anche quanto all'aumento per la continuazione e al diniego delle generiche. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale, nell'esaminare l'appello proposto nell'interesse del ricorrente (il quale non aveva censurato l'affermazione di responsabilità, ma unicamente il trattamento sanzionatorio, assumendo la sproporzione e severità della pena e invocando un giudizio di comparazione delle riconosciute generiche in termini di prevalenza), ha ritenuto che la pena non fosse riducibile. Ciò ha affermato alla stregua di plurimi elementi, analiticamente esposti nella sentenza censurata (modalità della vicenda, tradottasi in plurime condotte poste in essere in rapida successione nella stessa giornata, seguendo uno schema prestabilito, previa individuazione delle vittime, persone anziane maggiormente vulnerabili e sensibili; nutrito curriculum personale che annovera condanne anche per reati della stessa specie; immotivata e benevola concessione delle generiche). 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Non si comprende, invero, a quale nullità la difesa abbia inteso riferirsi se, come asserito in ricorso, l'udienza del 21 ottobre 2021, svoltasi in videoconferenza (con l'imputato presente, quindi), era stata rinviata al 22 febbraio 2022. Nessun obbligo di rinnovazione della notifica, dunque, incombeva sull'ufficio giudiziario, dal momento che l'imputato era a conoscenza del rinvio, la sua scarcerazione avendo reso inutile l'attivazione del sistema di videocollegamento dal luogo in cui era prima ristretto. 4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La difesa si è limitata a contestare genericamente la dosimetria della pena, della quale assume in maniera apodittica la sproporzione e severità (anni uno e mesi dieci di reclusione, per due tentativi di truffa e un furto aggravati, con riconoscimento della continuazione tra tutti i reati e delle generiche in termini di equivalenza con le aggravanti, tra le quali la recidiva) e la mancanza di idonea giustificazione. In tal modo denuncia però il mancato confronto con le argomentazioni dei giudici territoriali, del tutto congrue e coerenti con i parametri legali di cui all'art. 133, cod. pen. Mancato confronto, invero, confermato dalla doglianza inerente al diniego delle generiche, viceversa concesse in primo grado. In ogni caso, pare sufficiente e risolutivo un richiamo alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, per ribadire che le attenuanti generiche sono state introdotte solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627). 5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragione di esonero in relazione alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 11 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] atrgia Piccial [OSCURATO:PERSONA] .1.1,',Q, It FUNI. '[OSCURATO:PERSONA]