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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08372/2026

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RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di Roma; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti, con atti separati, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce l’intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla pubblicazione del dispositivo della sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266), senza che possa avere alcun rilievo sul tema la data del deposito della motivazione; che, inoltre, è stato fatto riferimento al “reato”, senza specificare a quale dei tre sopravvissuti al giudizio di secondo grado si riferisca il motivo di censura, così incorrendo la censura nel vizio di genericità; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata pronuncia di una sentenza di assoluzione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] contesta l’omessa valutazione della singola posizione della ricorrente e del suo ruolo di concorrente nel reato ex art. 110 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, ove si riferimento alle circostanze di fatto che comprovano il concorso nei reati di truffa e di falsificazione di atti facenti fede fino a querela di falso); ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di Roma; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti, con atti separati, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce l’intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla pubblicazione del dispositivo della sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266), senza che possa avere alcun rilievo sul tema la data del deposito della motivazione; che, inoltre, è stato fatto riferimento al “reato”, senza specificare a quale dei tre sopravvissuti al giudizio di secondo grado si riferisca il motivo di censura, così incorrendo la censura nel vizio di genericità; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata pronuncia di una sentenza di assoluzione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] contesta l’omessa valutazione della singola posizione della ricorrente e del suo ruolo di concorrente nel reato ex art. 110 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, ove si riferimento alle circostanze di fatto che comprovano il concorso nei reati di truffa e di falsificazione di atti facenti fede fino a querela di falso); ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso,
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