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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13275/2026

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so;Udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilitàdei ricorsi.Udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.Udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con sentenza del 27 maggio 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato lasentenza del 9 luglio 2024 con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma,in rito abbreviato, ha condannato XXXXXXXXXXXXXX alla pena di 7 anni di reclusione eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di 8 anni di reclusione per il concorso nel reatodi cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. per aver colpito con calci e pugni il conoscenteXXXXXXXXXXX, cagionandogli lesioni (trauma toracico, trauma cranico, fratture costali), cuiconseguiva il pericolo di vita, la prognosi inizialmente riservata ed il ricovero ospedaliero perpiù di un mese.

Il fatto è avvenuto a Roma il 18 dicembre 2023.2.

Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramitedei rispettivi difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamentenecessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Ricorso XXXXXXXCon il primo motivo deduce vizio di motivazione in punto di affermazione di penaleresponsabilità, perché è stata ritenuta credibile la vittima nonostante la stessa fosse ubriaca,e nonostante la stessa non avesse precisato quale fosse stato il contributo causale diXXXXXXX; i video rinvenuti dimostrano che [OSCURATO:PERSONA] non picchia, e che la donna presentenell’auto invita il coimputato [OSCURATO:PERSONA] a smettere di colpire la vittima; ma non rivolge lostesso invito a [OSCURATO:PERSONA], l’alterco è avvenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ad esso è estraneoXXXXXXX, all’imputato potrebbe essere contestata una mera connivenza nel reato altrui.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione per la mancata derubricazione delfatto nel reato di lesioni volontarie, in quanto manca del tutto il dolo di omicidio, che al piùpotrebbe essere ritenuto eventuale, non compatibile con il tentativo; se [OSCURATO:PERSONA] si fosserealmente rappresentato la morte di [OSCURATO:PERSONA] come conseguenza della propria condotta, nonavrebbe filmato la scena, non avrebbe accompagnato la vittima al bar scaricandola davantiad esso.Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione per mancata concessione dellecomportamento processuale tenuto, la definizione del processo con il rito abbreviato, lacondizione di ebbrezza alcoolica in cui sono avvenuti i fatti.Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione per la mancata concessione dellasospensione condizionale della pena, che avrebbe dovuto essere concessa inconsiderazione di tutte le circostanze di cui all’art. 133 cod. pen.2.2.

Ricorso XXXXXXXXCon il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione del giudizio dipenale responsabilità, in quanto l’aggressione è stata perpetrata soltanto da [OSCURATO:PERSONA], solodopo di essa [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a colpire con degli schiaffi [OSCURATO:PERSONA] all’internodell’autovettura su cui era stato fatto salire dopo l’aggressione per poterlo portare a casa;non sono state valutate per intero le dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXXX, testimoneoculare dei fatti, da cui si desume che [OSCURATO:PERSONA] ha litigato con [OSCURATO:PERSONA], e che è stato questoa colpirlo con pugni; le frasi della XXXXXXXXX rivolte a [OSCURATO:PERSONA], che emergono dalvideo, sono successive all’aggressione; le dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXX sononeutre perché questi ha soltanto visto il conducente della Panda scendere per tirar giù ilpasseggero seduto dietro; il pestaggio non è ripreso dai video; la stessa persona offesanell’immediatezza, quando entrò nel bar, accusò del pestaggio soltanto [OSCURATO:PERSONA].Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancataconcessione delle attenuanti generiche, in quanto vi è stata resipiscenza manifestata dallescuse, e va considerato che [OSCURATO:PERSONA] non ha abbandonato la vittima ma l’ha riportata acasa.Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la penaavrebbe dovuto essere mitigata in conformità alla sua finalità rieducativa; non è vero, inoltre,che [OSCURATO:PERSONA] si sia maggiormente accanito sulla vittima e sia stato non collaborativo.3.

I difensori degli imputati hanno chiesto la discussione orale.Con requisitoria orale il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità dei ricorsi.Il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimentodel ricorso.Considerato in dirittoI ricorsi sono fondati.1.

Sono fondati, in particolare il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivodel ricorso [OSCURATO:PERSONA], che contestano entrambi il giudizio di responsabilità, e che possonoessere esaminati congiuntamente.Le due sentenze di merito hanno ritenuto che il reato sia stato commesso in concorso.La sentenza di primo grado ha motivato il concorso nel reato con la, sola, seguentefrase: “dal video e dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, nonché dagli altri informatorisentiti, appare evidente che sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] abbiano concorso nel pestaggiodel [OSCURATO:PERSONA]”.La sentenza di appello ha confermato questa conclusione in modo altrettanto sintetico,ritenendo che il pestaggio in concorso sia stato provato dal video girato nell’automobile daglistessi autori del reato, in cui si vede [OSCURATO:PERSONA] che si accanisce sul torace della vittimalasciandola senza respiro.Come si è visto illustrando i due motivi di ricorso, ciascuno dei due imputati scarica,invece, la responsabilità del pestaggio sull’altro. [OSCURATO:PERSONA], che non è l’autore materiale delpestaggio avvenuto in auto, anche se ne potrebbe essere ritenuto istigatore, deduce che nelvideo si vede soltanto [OSCURATO:PERSONA] picchiare; [OSCURATO:PERSONA] deduce che il pestaggio è, inrealtà, avvenuto prima che i tre conoscenti salissero sull’autovettura, non è stato ripreso davideo, ed è stato commesso soltanto da [OSCURATO:PERSONA].Dalla lettura delle motivazioni delle sentenze di primo grado e di appello non sicomprende, per la estrema stringatezza delle stesse, se i giudici del merito abbiano ritenutoche l’aggressione in cui si è concretato il tentato omicidio sia avvenuta fuori dal bar (primaparte dell’episodio) oppure in automobile (seconda parte dell’episodio).Dalla lettura delle motivazioni, che richiamano entrambi i video, non si comprendeneanche se [OSCURATO:PERSONA] debba rispondere dell’aggressione come autore materiale (postoche, in realtà, nel video si vede soltanto [OSCURATO:PERSONA] picchiare) o come istigatore.Dalla lettura delle motivazioni delle sentenze di merito non si comprende, in realtà,neanche quale specifico comportamento abbia integrato il tentato omicidio.

Perché i dueimputati sono stati condannati per il reato degli artt. 56 e 575 cod. pen., non per quello dilesioni, e, quindi, per sostenere che essi abbiano concorso nel reato, non è sufficientesostenere che essi abbiano concorso nel pestaggio, ma occorre, preliminarmente,individuare uno specifico comportamento idoneo a cagionare la morte e diretto in modo nonequivoco a tale fine, ed, una volta individuatolo, occorre verificare se è stato posto in essereda entrambi ed, in caso contrario, valutare se lo stesso è ascrivibile anche al concorrenteche non ne è l’autore materiale.Dalla lettura delle motivazioni delle sentenze di merito non si comprende, peraltro,neanche esattamente quali siano gli elementi probatori che sono stati ritenuti fonti dellaresponsabilità.

Infatti, la sentenza di primo grado fa riferimento alle dichiarazioni rese dallapersona offesa, nonché agli “altri informatori sentiti”, senza specificare espressamente chisiano tali informatori, e se tra essi sia stata considerata anche XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lecui dichiarazioni il ricorso [OSCURATO:PERSONA] trascrive ai fini dell’autosufficienza, e da cui emergeuna lite avvenuta soltanto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Le dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXXXX sono senz’altro suscettibili in astratto diessere considerate viziate, in punto di credibilità del dichiarante (Sez. 2, n. 43349 del17/10/2007, Levacovich, Rv. 238806), per effetto del rapporto sentimentale che la stessaaveva in essere con [OSCURATO:PERSONA], ma una valutazione di credibilità di questo tipo mancanella sentenza impugnata, che si limita a tralasciarle del tutto, pur avendo un sicuro rilievo,trattandosi dell’unico asserito testimone oculare dei fatti, diverso dai tre soggetti coinvoltinella lite.In questo contesto è fondata la deduzione del ricorso [OSCURATO:PERSONA] di travisamento peromissione delle dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, testimone oculare dei fatti, ed, altempo stesso, la deduzione del ricorso [OSCURATO:PERSONA] secondo cui è stata tratta la prova dalvideo, in cui, però, non si vede [OSCURATO:PERSONA] picchiare.In definitiva, la sentenza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte edeve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto, che, libero nell’esito, dovràportare il giudice del rinvio ad individuare quale sia stato, nel contesto dell’aggressionesubita da [OSCURATO:PERSONA], l’atto idoneo diretto in modo non equivoco a cagionarne la morte (potendoconsiderare tale anche la sommatoria di più condotte aggressive diverse, motivando, però,in tal caso, le ragioni del convincimento), ed a specificare, poi, se tale parte dell’aggressione,idonea, e diretta in modo non equivoco, alla morte della vittima, sia avvenuta fuori dal bar divia Salaria oppure nell’automobile, chi l’abbia commessa ed, in caso di concorso, in cosaconsista il contributo causale del concorrente diverso dall’autore materiale.Gli ulteriori motivi sono assorbiti.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di RomaCosì è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so;Udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilitàdei ricorsi.Udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.Udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 27 maggio 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato lasentenza del 9 luglio 2024 con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma,in rito abbreviato, ha condannato XXXXXXXXXXXXXX alla pena di 7 anni di reclusione eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di 8 anni di reclusione per il concorso nel reatodi cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. per aver colpito con calci e pugni il conoscenteXXXXXXXXXXX, cagionandogli lesioni (trauma toracico, trauma cranico, fratture costali), cuiconseguiva il pericolo di vita, la prognosi inizialmente riservata ed il ricovero ospedaliero perpiù di un mese. Il fatto è avvenuto a Roma il 18 dicembre 2023.2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramitedei rispettivi difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamentenecessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Ricorso XXXXXXXCon il primo motivo deduce vizio di motivazione in punto di affermazione di penaleresponsabilità, perché è stata ritenuta credibile la vittima nonostante la stessa fosse ubriaca,e nonostante la stessa non avesse precisato quale fosse stato il contributo causale diXXXXXXX; i video rinvenuti dimostrano che [OSCURATO:PERSONA] non picchia, e che la donna presentenell’auto invita il coimputato [OSCURATO:PERSONA] a smettere di colpire la vittima; ma non rivolge lostesso invito a [OSCURATO:PERSONA], l’alterco è avvenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ad esso è estraneoXXXXXXX, all’imputato potrebbe essere contestata una mera connivenza nel reato altrui.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione per la mancata derubricazione delfatto nel reato di lesioni volontarie, in quanto manca del tutto il dolo di omicidio, che al piùpotrebbe essere ritenuto eventuale, non compatibile con il tentativo; se [OSCURATO:PERSONA] si fosserealmente rappresentato la morte di [OSCURATO:PERSONA] come conseguenza della propria condotta, nonavrebbe filmato la scena, non avrebbe accompagnato la vittima al bar scaricandola davantiad esso.Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione per mancata concessione dellecomportamento processuale tenuto, la definizione del processo con il rito abbreviato, lacondizione di ebbrezza alcoolica in cui sono avvenuti i fatti.Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione per la mancata concessione dellasospensione condizionale della pena, che avrebbe dovuto essere concessa inconsiderazione di tutte le circostanze di cui all’art. 133 cod. pen.2.2. Ricorso XXXXXXXXCon il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione del giudizio dipenale responsabilità, in quanto l’aggressione è stata perpetrata soltanto da [OSCURATO:PERSONA], solodopo di essa [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a colpire con degli schiaffi [OSCURATO:PERSONA] all’internodell’autovettura su cui era stato fatto salire dopo l’aggressione per poterlo portare a casa;non sono state valutate per intero le dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXXX, testimoneoculare dei fatti, da cui si desume che [OSCURATO:PERSONA] ha litigato con [OSCURATO:PERSONA], e che è stato questoa colpirlo con pugni; le frasi della XXXXXXXXX rivolte a [OSCURATO:PERSONA], che emergono dalvideo, sono successive all’aggressione; le dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXX sononeutre perché questi ha soltanto visto il conducente della Panda scendere per tirar giù ilpasseggero seduto dietro; il pestaggio non è ripreso dai video; la stessa persona offesanell’immediatezza, quando entrò nel bar, accusò del pestaggio soltanto [OSCURATO:PERSONA].Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancataconcessione delle attenuanti generiche, in quanto vi è stata resipiscenza manifestata dallescuse, e va considerato che [OSCURATO:PERSONA] non ha abbandonato la vittima ma l’ha riportata acasa.Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la penaavrebbe dovuto essere mitigata in conformità alla sua finalità rieducativa; non è vero, inoltre,che [OSCURATO:PERSONA] si sia maggiormente accanito sulla vittima e sia stato non collaborativo.3. I difensori degli imputati hanno chiesto la discussione orale.Con requisitoria orale il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità dei ricorsi.Il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimentodel ricorso.Considerato in dirittoI ricorsi sono fondati.1. Sono fondati, in particolare il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivodel ricorso [OSCURATO:PERSONA], che contestano entrambi il giudizio di responsabilità, e che possonoessere esaminati congiuntamente.Le due sentenze di merito hanno ritenuto che il reato sia stato commesso in concorso.La sentenza di primo grado ha motivato il concorso nel reato con la, sola, seguentefrase: “dal video e dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, nonché dagli altri informatorisentiti, appare evidente che sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] abbiano concorso nel pestaggiodel [OSCURATO:PERSONA]”.La sentenza di appello ha confermato questa conclusione in modo altrettanto sintetico,ritenendo che il pestaggio in concorso sia stato provato dal video girato nell’automobile daglistessi autori del reato, in cui si vede [OSCURATO:PERSONA] che si accanisce sul torace della vittimalasciandola senza respiro.Come si è visto illustrando i due motivi di ricorso, ciascuno dei due imputati scarica,invece, la responsabilità del pestaggio sull’altro. [OSCURATO:PERSONA], che non è l’autore materiale delpestaggio avvenuto in auto, anche se ne potrebbe essere ritenuto istigatore, deduce che nelvideo si vede soltanto [OSCURATO:PERSONA] picchiare; [OSCURATO:PERSONA] deduce che il pestaggio è, inrealtà, avvenuto prima che i tre conoscenti salissero sull’autovettura, non è stato ripreso davideo, ed è stato commesso soltanto da [OSCURATO:PERSONA].Dalla lettura delle motivazioni delle sentenze di primo grado e di appello non sicomprende, per la estrema stringatezza delle stesse, se i giudici del merito abbiano ritenutoche l’aggressione in cui si è concretato il tentato omicidio sia avvenuta fuori dal bar (primaparte dell’episodio) oppure in automobile (seconda parte dell’episodio).Dalla lettura delle motivazioni, che richiamano entrambi i video, non si comprendeneanche se [OSCURATO:PERSONA] debba rispondere dell’aggressione come autore materiale (postoche, in realtà, nel video si vede soltanto [OSCURATO:PERSONA] picchiare) o come istigatore.Dalla lettura delle motivazioni delle sentenze di merito non si comprende, in realtà,neanche quale specifico comportamento abbia integrato il tentato omicidio. Perché i dueimputati sono stati condannati per il reato degli artt. 56 e 575 cod. pen., non per quello dilesioni, e, quindi, per sostenere che essi abbiano concorso nel reato, non è sufficientesostenere che essi abbiano concorso nel pestaggio, ma occorre, preliminarmente,individuare uno specifico comportamento idoneo a cagionare la morte e diretto in modo nonequivoco a tale fine, ed, una volta individuatolo, occorre verificare se è stato posto in essereda entrambi ed, in caso contrario, valutare se lo stesso è ascrivibile anche al concorrenteche non ne è l’autore materiale.Dalla lettura delle motivazioni delle sentenze di merito non si comprende, peraltro,neanche esattamente quali siano gli elementi probatori che sono stati ritenuti fonti dellaresponsabilità. Infatti, la sentenza di primo grado fa riferimento alle dichiarazioni rese dallapersona offesa, nonché agli “altri informatori sentiti”, senza specificare espressamente chisiano tali informatori, e se tra essi sia stata considerata anche XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lecui dichiarazioni il ricorso [OSCURATO:PERSONA] trascrive ai fini dell’autosufficienza, e da cui emergeuna lite avvenuta soltanto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Le dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXXXX sono senz’altro suscettibili in astratto diessere considerate viziate, in punto di credibilità del dichiarante (Sez. 2, n. 43349 del17/10/2007, Levacovich, Rv. 238806), per effetto del rapporto sentimentale che la stessaaveva in essere con [OSCURATO:PERSONA], ma una valutazione di credibilità di questo tipo mancanella sentenza impugnata, che si limita a tralasciarle del tutto, pur avendo un sicuro rilievo,trattandosi dell’unico asserito testimone oculare dei fatti, diverso dai tre soggetti coinvoltinella lite.In questo contesto è fondata la deduzione del ricorso [OSCURATO:PERSONA] di travisamento peromissione delle dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, testimone oculare dei fatti, ed, altempo stesso, la deduzione del ricorso [OSCURATO:PERSONA] secondo cui è stata tratta la prova dalvideo, in cui, però, non si vede [OSCURATO:PERSONA] picchiare.In definitiva, la sentenza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte edeve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto, che, libero nell’esito, dovràportare il giudice del rinvio ad individuare quale sia stato, nel contesto dell’aggressionesubita da [OSCURATO:PERSONA], l’atto idoneo diretto in modo non equivoco a cagionarne la morte (potendoconsiderare tale anche la sommatoria di più condotte aggressive diverse, motivando, però,in tal caso, le ragioni del convincimento), ed a specificare, poi, se tale parte dell’aggressione,idonea, e diretta in modo non equivoco, alla morte della vittima, sia avvenuta fuori dal bar divia Salaria oppure nell’automobile, chi l’abbia commessa ed, in caso di concorso, in cosaconsista il contributo causale del concorrente diverso dall’autore materiale.Gli ulteriori motivi sono assorbiti. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di RomaCosì è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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