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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14621/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a,[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Tivoli del 12/09/2024, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del D.P.R. 309/1990 ed ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a cinque anni di reclusione ed euro 24.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73 comma 1 D.P.R. 309/1990 (capo A) e art. 455 cod. pen. (capo B).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, affidato ad un unico motivo di ricorso, articolato in tre censure, con cui deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. 2.1 Con la prima censura il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990.

La difesa contesta il ragionamento della Corte di appello, che avrebbe erroneamente valorizzato circostanze quali il quantitativo di droga e le modalità della condotta, senza valutare adeguatamente l'assenza di elementi idonei a dimostrare "la disponibilità di un assetto organizzativo o l'utilizzo di particolari modalità d'azione". 2.2 Con una seconda censura, il ricorrente si duole, in particolare, del silenzio motivazionale della Corte d'appello sul motivo di gravame con cui si insiste nell'esclusione della consapevolezza da parte dell'imputato della falsità delle banconote di cui al capo B) dell'imputazione. 2.3 Con un'ultima censura, la difesa lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la contestata recidiva sulla sola base dei precedenti penali, in violazione dei principi giurisprudenziali che richiedono una valutazione sulla maggiore capacità a delinquere del reo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza un effettivo e critico confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Il requisito della specificità dei motivi, imposto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., esige una critica puntuale e argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, che non può risolversi in una mera riproduzione delle censure già dedotte in appello (Sez. 1, 7687 del 3/11/2023, dep. 2024, Vojka).

2. Alla luce di tali principi, le doglianze formulate dal ricorrente si rivelano inammissibili in quanto non si confrontano adeguatamente con l'articolata motivazione della sentenza impugnata, tendendo piuttosto a sollecitare una rilettura del compendio probatorio e una nuova valutazione di merito, precluse in questa sede di legittimità.3.

Quanto alla censura relativa alla richiesta di riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di lieve entità, questa è stata respinta dalla Corte di appello che con una motivazione che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto costituisce l'esito di una valutazione globale del fatto che richiama il dato ponderale della sostanza stupefacente, la disponibilità di mezzi, di luoghi e del materiale per il confezionamento ritenendoli elementi ostativi alla riqualificazione richiesta, siccome dimostrativi del carattere organizzato e non occasionale della condotta.

La motivazione è congrua e non manifestamente illogica nonché in linea con il principio di diritto, secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione, i mezzi, modalità e circostanze della stessa, sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato, quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (Sez.

U n. 51063 del 27/09/2018, Rv.274076; Sez. un., 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez. 4, n 6732 del 22/12/2011, dep.2012, Rv.251942; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264490).

4. Analoghe considerazioni valgono per il motivo concernente il reato di cui al capo B) (art. 455 c.p.).

Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non si sia confrontata con la richiesta di derubricazione nella fattispecie di cui all'art. 457 c.p.

Anche in questo caso, la lettura della sentenza impugnata rivela il contrario.

I giudici del gravame hanno escluso la buona fede di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un ragionamento indiziario coerente e privo di vizi logici, fondato su due elementi convergenti: la corrispondenza dei numeri seriali delle banconote in possesso di [OSCURATO:PERSONA] con quelli delle banconote rinvenute al coimputato, circostanza da cui è stata logicamente desunta una comune provenienza e una spartizione, e dunque la piena consapevolezza della falsità; il numero "molto rilevante" di banconote, ritenuto incompatibile con una ricezione accidentale e inconsapevole nell'ambito dell'attività commerciale, peraltro genericamente addotta senza alcun riscontro.

A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorso si limita a riproporre la versione dei fatti dell'imputato, sollecitando una valutazione alternativa del materiale probatorio che esula dai poteri di questa Corte.

5. Generica è anche la doglianza relativa alla motivazione sulla recidiva.

Il ricorrente asserisce che la Corte si sia limitata a constatare l'esistenza di precedenti penali.

La sentenza impugnata, invece, ha fornito una motivazione adeguata, specificando la natura e la gravità dei reati precedenti ("associazione di tipo mafioso e estorsione in concorso; porto illegale di armi"), la loro prossimità temporale e la loro idoneità a dimostrare una "più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità dell'imputato, tenuto conto che egli è stato condannato anche per un reato associativo".s La Corte territoriale ha, quindi, compiuto quella valutazione discrezionale richiesta dalla giurisprudenza, esternando le ragioni per cui i precedenti specifici sono stati ritenuti sintomatici di una maggiore pericolosità sociale, con un giudizio di merito che, essendo sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, si sottrae al sindacato di legittimità.

6. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle 4mmende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a,[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Tivoli del 12/09/2024, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del D.P.R. 309/1990 ed ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a cinque anni di reclusione ed euro 24.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73 comma 1 D.P.R. 309/1990 (capo A) e art. 455 cod. pen. (capo B). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, affidato ad un unico motivo di ricorso, articolato in tre censure, con cui deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. 2.1 Con la prima censura il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. La difesa contesta il ragionamento della Corte di appello, che avrebbe erroneamente valorizzato circostanze quali il quantitativo di droga e le modalità della condotta, senza valutare adeguatamente l'assenza di elementi idonei a dimostrare "la disponibilità di un assetto organizzativo o l'utilizzo di particolari modalità d'azione". 2.2 Con una seconda censura, il ricorrente si duole, in particolare, del silenzio motivazionale della Corte d'appello sul motivo di gravame con cui si insiste nell'esclusione della consapevolezza da parte dell'imputato della falsità delle banconote di cui al capo B) dell'imputazione. 2.3 Con un'ultima censura, la difesa lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la contestata recidiva sulla sola base dei precedenti penali, in violazione dei principi giurisprudenziali che richiedono una valutazione sulla maggiore capacità a delinquere del reo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza un effettivo e critico confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il requisito della specificità dei motivi, imposto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., esige una critica puntuale e argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, che non può risolversi in una mera riproduzione delle censure già dedotte in appello (Sez. 1, 7687 del 3/11/2023, dep. 2024, Vojka). 2. Alla luce di tali principi, le doglianze formulate dal ricorrente si rivelano inammissibili in quanto non si confrontano adeguatamente con l'articolata motivazione della sentenza impugnata, tendendo piuttosto a sollecitare una rilettura del compendio probatorio e una nuova valutazione di merito, precluse in questa sede di legittimità.3. Quanto alla censura relativa alla richiesta di riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di lieve entità, questa è stata respinta dalla Corte di appello che con una motivazione che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto costituisce l'esito di una valutazione globale del fatto che richiama il dato ponderale della sostanza stupefacente, la disponibilità di mezzi, di luoghi e del materiale per il confezionamento ritenendoli elementi ostativi alla riqualificazione richiesta, siccome dimostrativi del carattere organizzato e non occasionale della condotta. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica nonché in linea con il principio di diritto, secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione, i mezzi, modalità e circostanze della stessa, sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato, quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (Sez. U n. 51063 del 27/09/2018, Rv.274076; Sez. un., 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez. 4, n 6732 del 22/12/2011, dep.2012, Rv.251942; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264490). 4. Analoghe considerazioni valgono per il motivo concernente il reato di cui al capo B) (art. 455 c.p.). Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non si sia confrontata con la richiesta di derubricazione nella fattispecie di cui all'art. 457 c.p. Anche in questo caso, la lettura della sentenza impugnata rivela il contrario. I giudici del gravame hanno escluso la buona fede di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un ragionamento indiziario coerente e privo di vizi logici, fondato su due elementi convergenti: la corrispondenza dei numeri seriali delle banconote in possesso di [OSCURATO:PERSONA] con quelli delle banconote rinvenute al coimputato, circostanza da cui è stata logicamente desunta una comune provenienza e una spartizione, e dunque la piena consapevolezza della falsità; il numero "molto rilevante" di banconote, ritenuto incompatibile con una ricezione accidentale e inconsapevole nell'ambito dell'attività commerciale, peraltro genericamente addotta senza alcun riscontro. A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorso si limita a riproporre la versione dei fatti dell'imputato, sollecitando una valutazione alternativa del materiale probatorio che esula dai poteri di questa Corte. 5. Generica è anche la doglianza relativa alla motivazione sulla recidiva. Il ricorrente asserisce che la Corte si sia limitata a constatare l'esistenza di precedenti penali. La sentenza impugnata, invece, ha fornito una motivazione adeguata, specificando la natura e la gravità dei reati precedenti ("associazione di tipo mafioso e estorsione in concorso; porto illegale di armi"), la loro prossimità temporale e la loro idoneità a dimostrare una "più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità dell'imputato, tenuto conto che egli è stato condannato anche per un reato associativo".s La Corte territoriale ha, quindi, compiuto quella valutazione discrezionale richiesta dalla giurisprudenza, esternando le ragioni per cui i precedenti specifici sono stati ritenuti sintomatici di una maggiore pericolosità sociale, con un giudizio di merito che, essendo sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, si sottrae al sindacato di legittimità. 6. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle 4mmende, equitativamente fissata come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M