CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28277/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 ottobre 2021 il Tribunale di Taranto ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Taranto del 30 settembre 2021, che aveva applicato agli stessi la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 112 comma 1, n. 1) cod.pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione illegale e vendita a terzi di sostanze stupefacenti del tipo hashish, mariujana e cocaina dal novembre 2018 fino al 16 novembre 2019). 2. Avverso l'indicata ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il ricorso per [OSCURATO:PERSONA] svolge un solo motivo di doglianza. Con detta censura deduce la violazione di legge, in relazione agli artt. 274, 275 e 292 cod.proc.pen. e vizio di motivazione attesa la mancanza, la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione sul requisito dell'attualità del pericolo di recidiva nei reati nonché dell'inidoneità di misura cautelare diversa (nel caso di specie arresti domiciliari anche con uso di controllo elettronico) a far fronte al rischio di reiterazione dei reati. Assume che il Tribunale non ha valutato la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione, alla luce della memoria scritta depositata dalla difesa e della documentazione allegata nonché degli esiti dell'informativa datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], non pronunciandosi circa l'adeguatezza di una misura meno afflittiva. 2.2. Il ricorso per [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi di doglianza: con il primo deduce la violazione e/o l'erronea interpretazione di norma processuale in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., ed il vizio di mancanza e/o illogicità della motivazione. In particolare censura l'impugnata ordinanza laddove ha ritenuto che le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. possono essere salvaguardate solo mediante la misura della custodia carceraria. Rileva che l'assunto motivazionale, nel riferirsi all'esercizio di un'attività di tipo imprenditoriale da parte del prevenuto, sembra richiamare la fattispecie di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 (che non è mai stata contestata nel presente procedimento) ed inoltre non tiene conto che il pericolo di reiterazione deve essere concreto ed attuale mentre i fatti per cui è stata applicata la misura risalgono al 2019. Quanto poi al precedente da cui il prevenuto risulterebbe gravato, si tratta di un fatto di lieve entità, pur se specifico, commesso il 17.3.2018, ossia in epoca risalente. Con il secondo motivo lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 275 e 275 bis cod. proc. pen., per violazione e/o erronea interpretazione di norma processuale e per mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione.Assume che l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente valutato, motivando sul punto, l'adeguatezza di una misura cautelare meno afflittiva (ovvero gli arresti domiciliari anche con l'utilizzo del braccialetto elettronico) a soddisfare le ritenute esigenze cautela ri. 2.3. Il ricorso per [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi. Con il primo deduce il vizio di mancanza ed illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati. Assume che l'impugnata ordinanza, nel ritenere i gravi indizi del reato contestato, si è basata sul contenuto del provvedimento genetico senza valutare le argomentazioni esposte dalla difesa. In particolare il Tribunale non avrebbe risposto in ordine alla ricostruzione alternativa offerta dal prevenuto circa il credito sussistente nei confronti del Vinci per l'ammontare di Euro 300,00 ritenendolo, invece, destinatario di altra somma di denaro sulla scorta del tenore di alcune conversazioni. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge nonché il vizio di motivazione in merito alla mancata riqualificazione delle fattispecie di reato a lui contestate in quella prevista dal V comma dell'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, pur a fronte di cessioni di modesta entità. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Va premesso che, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. 1.2. Prima di esaminare i singoli ricorsi, giova altresì premettere che nella specie il Tribunale di Taranto, quale giudice del riesame, ha confermato l'impianto indiziario posto a sostegno degli addebiti cautelari sulla scorta delle risultanze di una complessa attività di indagine, concretatasi in captazioni ambientali e telefoniche, servizi di osservazione, pedinamento e controllo, perquisizioni e sequestri dalle quali era emerso il coinvolgimento di numerosi soggetti svolgenti un illecito traffico di sostanze stupefacenti (marijuana, hashish, cocaina) che si articolava altresì in un'attività di spaccio al minuto attraverso una rete di pusher nella zona di Taranto e Massafra. L'attività investigativa aveva peraltro evidenziato la pericolosità raggiunta dal gruppo criminale ed in particolare una notevole spregiudicatezza dell'elemento di maggior spicco, ovvero [OSCURATO:PERSONA], che, in un'occasione aveva persino esternato l'intenzione di inviare uno scritto minatorio per intimorire un dipendente dell'Arma dei Carabinieri, da sempre impegnato nel contrasto delle attività criminali nel territorio. L'ordinanza impugnata ha esaminato partitamente il quadro indiziario a carico dei singoli indagati e, quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto per tutti il pericolo di reiterazione ai sensi dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., desunto dalla sistematicità delle condotte realizzate attraverso un esercizio di tipo imprenditoriale del commercio di sostanze stupefacenti connotato da rilevanti introiti e da una rete consolidata di rapporti. 1.3. Passando ora ad esaminare il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è fondato. Ed invero il Tribunale ha ritenuto la ricorrenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., così come già esposto con riguardo alla posizione del Meli, aggiungendo che [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato da quattro precedenti specifici e da una sentenza di patteggiamento per il delitto di cui all'art. 495 cod.pen, ritenendo altresì unica misura adeguata quella della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale, tuttavia, non si è pronunciato in ordine al profilo dell'idoneità di una misura gradata, ovvero gli arresti domiciliari, a far fronte alle ravvisate esigenze cautelari, come rappresentato dalla difesa dell'imputato che ha depositato in quella sede memoria corredata da documentazione. La tesi difensiva in particolare si fonda sulle risultanze dell'informativa datata 15 gennaio 2021 da cui si evince che l'Imparato, quantomeno dal novembre 2019, risulterebbe estraneo ai circuiti criminali all'interno dei quali sarebbero stati commessi i fatti per cui è processo. Inoltre è stata allegata e documentata la circostanza che il prevenuto svolgeva all'epoca della data della contestata commissione dei fatti di reato regolare attività lavorativa, elemento questo che l'ordinanza impugnata mostra di aver considerato, sia pure " a contrario" (vedi a pg. 519) quale indice sintomatico dell'allontanamento dal circuito criminale di appartenenza. Non avendo il Tribunale valutato gli elementi addotti dalla difesa, ne deriva che l'ordinanza impugnata con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] va annullata con nuovo esame in punto di scelta della misura cautelare. 1.4. Il ricorso per [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Quanto alla prima censura, giova premettere che in tema di esigenze cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiedendo, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242 - 01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, Rv. 280566 - 01; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliviero, Rv. 279122 - 01). Nella specie, il Tribunale ha adeguatamente motivato circa la ricorrenza del pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose sulla base della ricostruzione di condotte aventi carattere di sistematicità che tratteggiano un'organizzazione "di tipo imprenditoriale" del commercio di sostanze stupefacenti con notevoli introiti e con il pericolo concreto ed attuale che gli indagati, se lasciati liberi, possano riprendere la loro attività illecita avvalendosi peraltro di rapporti già consolidati con il mercato. Il rischio di reiterazione è, inoltre, correttamente desunto dal vissuto criminale dell'indagato cui è stata contestata la recidiva specifica infraquinquennale e segnatamente, dal precedente penale specifico relativo a fatti di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti commessi in Massafra il 17.3.2018. Del pari infondato è il secondo motivo. L'ordinanza impugnata, in punto di scelta della misura, ha adeguatamente motivato in ordine alla inidoneità della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, anche con il dispositivo di controllo a distanza, in relazione alle maggiori libertà relazionali che tale misura consente, tenuto conto della elevata capacità delinquenziale, della "spregiudicatezza e della capacità a delinquere di cui ha dato prova" il prevenuto, il quale è inserito in un circuito criminale in grado di fornire sia stupefacenti che armi.1.5. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La difesa del prevenuto assume che il Tribunale del riesame non avrebbe operato una autonoma valutazione del compendio istruttorio limitandosi a recepire il contenuto dell'ordinanza genetica senza tenere conto quindi delle argomentazioni difensive. Il nucleo essenziale del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti del Presta nell'ordinanza impugnata è costituito essenzialmente dagli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali svolte nel corso delle indagini preliminari, in particolare con gli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (passate analiticamente in rassegna nelle pagine 455-472 dell'ordinanza impugnata) da cui emerge il ruolo del Presta quale fornitore della sostanza stupefacente e specificamente di cocaina. In particolare da alcune telefonate intercettate emerge chiaramente la sussistenza di un credito vantato dal Presta nei confronti del Vinci. La difesa del prevenuto assume che detto credito, vantato dal Presta nei confronti del Gatti ed il cui pagamento sarebbe stato richiesto al Vinci, non troverebbe causa nell'acquisto di droga (senza peraltro neanche allegare quale sarebbe il diverso titolo) e comunque sarebbe limitato alla somma di Euro 300,00. Ebbene, l'ordinanza impugnata, nel fare richiamo alle conversazioni captate ed in particolare a quella ambientale n. 85 del 4.4.2019 intercettata sulla WW Polo tra Gatti e [OSCURATO:PERSONA], ha compiutamente valutato il compendio istruttorio da cui si evince chiaramente come il ragazzo cui il padre del Vinci doveva consegnare la somma fosse proprio il Presta, individuato come "il ragazzo di Paolo VI" (rione di Taranto dove abitava il Presta), "Ciccio, Francesco, quello che stava in Cella con Marco" (il riferimento è alla circostanza che il Gatti era stato in carcere con il Presta) e poi anche individuato espressamente in un passaggio come "[OSCURATO:PERSONA]". Si evince chiaramente che il Gatti dove portare il Vinci a casa del Presta, dove peraltro lo stesso era ristretto in regime di arresti domiciliari, anche con l'uso della forza o dell'inganno per saldare il debito. Nella conversazione si fa anche chiaro riferimento all'esposizione debitoria del Vinci nei riguardi del Presta che ammonta ad Euro 5000,00, essendo stati peraltro già corrisposti Euro 3000,00. Tale conteggio trova poi riscontro nella somma che [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], consegna al Presta per estinguere il debito in data 5.4.2019 con provvista fornita dalla nonna. Di questi elementi probatori, il Tribunale del riesame di Taranto ha fornito un'interpretazione ineccepibile, inserendoli in un compendio indiziario che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento diretto del Presta nell'attività di fornitura della sostanza stupefacente e di riscossione dei debiti contratti dagli acquirenti ed, invece, del tutto destituite di fondamento nonché inverosimili, invece, le argomentazioni difensive circa una diversa ricostruzione delle conversazioni captate ed in particolare circa la sussistenza di un diverso titolo del credito. Con riguardo alla seconda censura, la stessa è inammissibile. La stessa si sostanzia nella richiesta di rilettura del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità avendo l'ordinanza impugnata con motivazione analitica ritenuto che, a fronte della invocata qualificazione della condotta continuata ascritta al Presta nell'ipotesi dell'art. 73, V comma del D.P.R. n. 309/1990, ovvero la realizzazione di rilevanti forniture di stupefacenti di ogni tipo destinati alla vendita al dettaglio, l'offensività di tale condotta non consente di pervenire alla sussunzione nel "fatto di lieve entità". R,In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Taranto, Sezione per il riesame. Il ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] va rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali, quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in quanto manifestamente infondato va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Essendo gli imputati in custodia cautelare in carcere per il reato interessato dal presente ricorso, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Taranto, Sezione per il riesame. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali nonché alla somma di euro trem