Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 21 settembre 2022
Corte di giustizia UE n. 2015/2022
ECLI:EU:C:2022:749
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0333_INF
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2022 –
Romatsa e a.
(causa C‑333/19) (
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)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Articoli 107 e 108 TFUE – Trattato bilaterale di investimento – Clausola compromissoria – Romania – Lodo arbitrale che concede il versamento del risarcimento danni – Decisione della Commissione europea che dichiara che tale versamento costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Esecuzione forzata del lodo arbitrale dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro diverso dallo Stato membro destinatario della decisione – Violazione del diritto dell’Unione – Articolo 19 TUE – Articoli 267 e 344 TFUE – Autonomia del diritto dell’Unione
1.
Accordi internazionali – Accordi degli Stati membri – Accordi anteriori all’adesione all’Unione di uno Stato membro – Trattato bilaterale di investimento tra il Regno di Svezia e la Romania – Effetti di detto trattato dopo l’adesione all’Unione – Disposizione che consente a un investitore di uno Stato membro di adire un tribunale arbitrale in caso di controversia con l’altro Stato membro – Clausola compromissoria contraria al diritto dell’Unione – Inammissibilità – Conseguenza – Consenso al sistema arbitrale dato dallo Stato membro e divenuto privo di oggetto
(Art. 19, § 1, comma 2, TUE; articoli 267 e 344 TFUE)
(v. punti 33-40)
2.
Accordi internazionali – Accordi degli Stati membri – Accordi anteriori all’adesione all’Unione di uno Stato membro – Trattato bilaterale di investimento tra il Regno di Svezia e la Romania – Effetti di detto trattato dopo l’adesione all’Unione – Disposizione che consente a un investitore di uno Stato membro di adire un tribunale arbitrale in caso di controversia con l’altro Stato membro – Clausola compromissoria contraria al diritto dell’Unione – Inammissibilità – Conseguenza – Divieto per i giudici nazionali di dare esecuzione a un lodo arbitrale adottato in forza di detta clausola compromissoria
(Art. 19, § 1, comma 2, TUE; articoli 267 e 344 TFUE)
(v. punti 41‑41 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] diritto dell’Unione, in particolare i suoi articoli 267 e 344 TFUE, deve essere interpretato nel senso un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita dell’esecuzione forzata del lodo arbitrale che è stato oggetto della decisione (UE) 2015/1470 della Commissione, del 30 marzo 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione – Lodo arbitrale dell’11 dicembre 2013, è tenuta a disapplicare tale lodo e non può quindi in alcun caso procedere all’esecuzione del medesimo al fine di consentire ai suoi beneficiari di ottenere il versamento del risarcimento ad essi concesso dal lodo.
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GU C 220 del 1.7.2019
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