Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2580/2008
ECLI:EU:T:2008:87
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62002TJ0229_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] un lato, l’annullamento della decisione del Consiglio 17 giugno 2002, 2002/460/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/334/CE (GU L 160, pag. 26), e, dall’altro, una richiesta di risarcimento danni
[OSCURATO:PERSONA]
1) La decisione del Consiglio 17 giugno 2002, 2002/460/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/334/CE, è annullata nella parte che riguarda il [OSCURATO:PERSONA] (PKK).
2) Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA], in nome del [OSCURATO:PERSONA] (PKK) dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia.
3) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.