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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 17414/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del 22 marzo 2013, divenuta irrevocabile il 22 aprile 2013.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente ha proposto soluzioni interpretative che, oltre ad essere smentite da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non sono pertinenti al caso in esame, palesandosi in gran parte del tutto ininfluenti anche accogliendo le prospettate soluzioni interpretative; rilevato che è appena il caso di rammentare che "ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio" - Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Rv. 267095 -; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 aprile 2022 Il consi 'ere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] lucia Stefano ogini e P o s [OSCURATO:PERSONA]€93-5R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del 22 marzo 2013, divenuta irrevocabile il 22 aprile 2013. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha proposto soluzioni interpretative che, oltre ad essere smentite da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non sono pertinenti al caso in esame, palesandosi in gran parte del tutto ininfluenti anche accogliendo le prospettate soluzioni interpretative; rilevato che è appena il caso di rammentare che "ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio" - Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Rv. 267095 -; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il consi 'ere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] lucia Stefano ogini e P o s [OSCURATO:PERSONA]€93-5R
Sentenza Cassazione n. 17414/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris