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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 17006/2026

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contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LACIVITA FAUSTA2026 SILVANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ORIGONI1694 CLAUDIA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –nonché controCAMERA [OSCURATO:PERSONA] ROMA, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale NNu.m e1ro -re gistro generale 25919/2022Numero sezionale 1694/2026nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17006/2026PAOLETTI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELLDAat a pubblicazione 30/05/2026CROCE GUIDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ORIGONICLAUDIA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti al ricorso incidentale n. 1 -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona delSindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoALESSANDRO RIZZO;- controricorrente - ricorrente incidentale N. 2 -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ORIGONICLAUDIA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti al ricorso incidentale n. 2 -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 3071/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 01/08/2022 R.G.N. 1535/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di appello di Roma, con la sentenza n.3071/2022, ha confermato la pronuncia di primo grado con laquale la Regione Lazio, [OSCURATO:PERSONA] e la Camera diNumero registro generale 25919/2022Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma (d’oraN umero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 17006/2026in poi anche C.C.I.A.A.) erano state condannate in solido, quaDlait a pubblicazione 30/05/2026enti controllanti della [OSCURATO:SOCIETA]., a procedere allaricollocazione totale o parziale del personale in eccedenzamediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo dilavoro ovvero presso altre società controllate dai medesimi entio dai loro enti strumentali con le modalità previste dall’art. 1 co.563 legge n. 147/2013, in particolare dei dipendenti PaolettiLuigi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], OriganiClaudia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lacivita FaustaSilvana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia stessa, ha condannato isuddetti enti al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] delle somme in dispositivoindicate a titolo di risarcimento dei danni per perdita di chanceper la mancata ricollocazione.2.

I giudici di seconde cure, in sintesi, hanno ritenuto: a)sussistente l’obbligo di tutti gli enti, da considerarsi controllantidirettamente o indirettamente, di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ex art. 1comma 563 legge n. 147/2013; b) ammissibile la domanda diricollocazione formulata dai ricorrenti nonostante leimpugnazioni giudiziali dei licenziamenti irrogati; c) fondata ladomanda di risarcimento dei danni da perdita di chance nei limitie per i lavoratori in dispositivo indicati.3.

Avverso la sentenza di secondo grado la Regione Lazio haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; hannoproposto, altresì, ricorso incidentale la C.C.I.A.A. di Roma sullabase di quattro motivi nonché [OSCURATO:PERSONA] con due motivi.

Iricorrenti incidentali hanno resistito con controricorso al ricorsoprincipale della Regione Lazio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25919/20224.

I lavoratori indicati in epigrafe hanno anche essi resistitoN umero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 17006/2026con separati controricorsi.

Data pubblicazione 30/05/2026Ragioni della decisione1.

I motivi possono essere così sintetizzati.2. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, denuncia laviolazione, falsa applicazione ed erronea interpretazionedell'art. 1, commi 563, 564, 565 e 566 della L. 147/13, nonchédell'art. 2359 c.c., dell’art. 3 del D. lgs. n. 175/2016 e dell’art,5, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, tutti in relazione all’art. 360,I comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale non soloritenuto la sua legittimazione passiva nella vicenda de qua, maanche per essere stata considerata “ente controllante”, essendola stessa solo terza azionista di [OSCURATO:SOCIETA]. con unaquota totale (sia diretta che indiretta) del 19,63%, mentre l’enteche doveva ritenersi “controllante”, ai sensi dell’art. 2359 cod.civ., era solo la Camera di Commercio che deteneva, almomento dei fatti, il 58,538% delle quote attraverso la suacontrollata([OSCURATO:SOCIETA].); inoltre la ricorrente deduceche erroneamente era stata ritenuta la sussistenza dellecondizioni di cui all’art. 5 co. 5 D.lgs. n. 50/16 che prevedeva ladiversa ipotesi di controllo analogo congiunto.3.

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2043 e segg. c.c., nonché dell’art. 1223c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, violazione dell’art.1, comma 564 della L. 147/2013, nonché degli artt. 115 e 116c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo n. 3 c.p.c. perché,da un lato, non era ravvisabile alcun inadempimento di essaRegione e, dall’altro, i dipendenti non avevano fornito alcunaprova del nesso causale tra il comportamento omissivo delleAmministrazioni e il danno asseritamente subito.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25919/20224.

Con il primo motivo del ricorso incidentale Roma CapitaleN umero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 17006/2026denuncia la violazione, falsa applicazione ed erroneDaat a pubblicazione 30/05/2026interpretazione dell'art. 1, commi 563, 564, 565, 566 e 567della L. 147/13, nonché dell'art. 2359 c.c., dell’art. 3 del D.lgs.n. 175/2016 e dell’art, 5, c. 5 del D. Lgs n. 50/2016, tutti inrelazione all’art. 360, c.1, n. 3 c.p.c., in quanto la Corteterritoriale aveva non correttamente interpretato il concetto dicontrollo pubblico plurisoggettivo ritenendolo sussistente, nelcaso in esame, non essendovi alcun coordinamento tra lepubbliche amministrazioni attraverso patti parasociali o altristrumenti negoziali, di talché non era sufficiente, ai fini della suaresponsabilità, la mera titolarità di quote societarie.5.

Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] obietta violazione efalsa applicazione dell’art. 1 comma 563 della L. 147/13, nonchédegli artt. 2043 e segg. c.c., nonché dell’art. 1223 c.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avereerroneamente la Corte territoriale ritenuto un inadempimento asuo carico all’obbligo di ricollocare i lavoratori e,conseguentemente, il loro diritto al risarcimento del danno, nonprevedendo l’art. 1 co. 563 della legge n. 147/2013, a tal finealcun obbligo, ma solo una facoltà, non azionabile, diricollocamento e per avere ritenuto fondata la domanda dirisarcimento dei danni nonostante la mancata provadell’asserita perdita di chance.6.

Con il primo motivo del ricorso incidentale la C.C.I.A.A. diRoma denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1,commi 563 e ss., L. 147/2013, degli artt. 19, comma 9, e 28,comma 1, lett. t) del D.lgs. n. 175/2016 e dell’art. 12, comma9, D.lgs. n. 100/2017 (art. 360, n.3, c.p.c.), per non avereritenuto la Corte territoriale abrogate le norme di cui all’art. 1commi 563 e ss. legge n. 147/2013 e, quindi, ancora applicabili.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25919/20227.

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaN umero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 17006/2026applicazione dell’art. 1, commi 563, 564, 565, 566 e 567, LDa.t a pubblicazione 30/05/2026147/2013, (art. 360, n.3, c.p.c.), per non avere considerato laCorte territoriale che: la ricollocazione non poteva avvenireunilateralmente; non vi era alcun obbligo, per leAmministrazioni controllanti, in tal senso; che una eventualericollocazione poteva avvenire solo in presenzadell’informazione preventiva di cui al comma 565 dell’art. 1legge n. 147/2013.8.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, comma 566, L. 147/2013, nonché1362 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territorialeerroneamente escluso ogni interferenza tra le domandeproposte dai lavoratori di ricollocazione e la impugnativa dilicenziamento.9.

Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., 2043 e segg. c.c., 1,comma 564, L. 147/2013, nonché 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n.3 c.p.c.) per l’errato riconoscimento, da parte della Corteterritoriale, del danno da perdita di chance, nonostante lamancanza di prova fornita dai lavoratori sul nesso causale traperdita patrimoniale e il mancato accesso alla ricollocazione; sicontesta, altresì, la liquidazione equitativa come operata daigiudici del merito.10.

Ritiene la Corte che le questioni sollevate, inparticolare quella del controllo congiunto in una fattispecie nellaquale la società è controllata da altra società rispetto alla qualele quote possedute dagli enti pubblici, che la Corte territorialeha ritenuto tutti obbligati in solido, sono di importi decisamentediversi tra loro (nel caso de quo la partecipazione di RomaCapitale e della Regione Lazio rispetto a quella della C.C.I.A.A.),[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25919/2022investono vari profili di rilievo nomofilattico, per cui laN umero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 17006/2026trattazione del presente ricorso deve essere fissata in pubblicDaat a pubblicazione 30/05/2026udienza, ossia «nel luogo privilegiato ove vanno assunte, informa di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzionetra le parti e tra queste e il Pubblico Ministero, le decisioni aventiparticolare rilievo nomofilattico» (ex plurimis, Sez.

U., n. 4739del 3 marzo 2026).La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione inpubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’8 aprile 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LACIVITA FAUSTA2026 SILVANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ORIGONI1694 CLAUDIA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –nonché controCAMERA [OSCURATO:PERSONA] ROMA, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale NNu.m e1ro -re gistro generale 25919/2022Numero sezionale 1694/2026nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17006/2026PAOLETTI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELLDAat a pubblicazione 30/05/2026CROCE GUIDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ORIGONICLAUDIA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti al ricorso incidentale n. 1 -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona delSindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoALESSANDRO RIZZO;- controricorrente - ricorrente incidentale N. 2 -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ORIGONICLAUDIA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti al ricorso incidentale n. 2 -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 3071/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 01/08/2022 R.G.N. 1535/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n.3071/2022, ha confermato la pronuncia di primo grado con laquale la Regione Lazio, [OSCURATO:PERSONA] e la Camera diNumero registro generale 25919/2022Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma (d’oraN umero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 17006/2026in poi anche C.C.I.A.A.) erano state condannate in solido, quaDlait a pubblicazione 30/05/2026enti controllanti della [OSCURATO:SOCIETA]., a procedere allaricollocazione totale o parziale del personale in eccedenzamediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo dilavoro ovvero presso altre società controllate dai medesimi entio dai loro enti strumentali con le modalità previste dall’art. 1 co.563 legge n. 147/2013, in particolare dei dipendenti PaolettiLuigi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], OriganiClaudia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lacivita FaustaSilvana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia stessa, ha condannato isuddetti enti al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] delle somme in dispositivoindicate a titolo di risarcimento dei danni per perdita di chanceper la mancata ricollocazione.2. I giudici di seconde cure, in sintesi, hanno ritenuto: a)sussistente l’obbligo di tutti gli enti, da considerarsi controllantidirettamente o indirettamente, di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ex art. 1comma 563 legge n. 147/2013; b) ammissibile la domanda diricollocazione formulata dai ricorrenti nonostante leimpugnazioni giudiziali dei licenziamenti irrogati; c) fondata ladomanda di risarcimento dei danni da perdita di chance nei limitie per i lavoratori in dispositivo indicati.3. Avverso la sentenza di secondo grado la Regione Lazio haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; hannoproposto, altresì, ricorso incidentale la C.C.I.A.A. di Roma sullabase di quattro motivi nonché [OSCURATO:PERSONA] con due motivi. Iricorrenti incidentali hanno resistito con controricorso al ricorsoprincipale della Regione Lazio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25919/20224. I lavoratori indicati in epigrafe hanno anche essi resistitoN umero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 17006/2026con separati controricorsi. Data pubblicazione 30/05/2026Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, denuncia laviolazione, falsa applicazione ed erronea interpretazionedell'art. 1, commi 563, 564, 565 e 566 della L. 147/13, nonchédell'art. 2359 c.c., dell’art. 3 del D. lgs. n. 175/2016 e dell’art,5, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, tutti in relazione all’art. 360,I comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale non soloritenuto la sua legittimazione passiva nella vicenda de qua, maanche per essere stata considerata “ente controllante”, essendola stessa solo terza azionista di [OSCURATO:SOCIETA]. con unaquota totale (sia diretta che indiretta) del 19,63%, mentre l’enteche doveva ritenersi “controllante”, ai sensi dell’art. 2359 cod.civ., era solo la Camera di Commercio che deteneva, almomento dei fatti, il 58,538% delle quote attraverso la suacontrollata([OSCURATO:SOCIETA].); inoltre la ricorrente deduceche erroneamente era stata ritenuta la sussistenza dellecondizioni di cui all’art. 5 co. 5 D.lgs. n. 50/16 che prevedeva ladiversa ipotesi di controllo analogo congiunto.3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2043 e segg. c.c., nonché dell’art. 1223c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, violazione dell’art.1, comma 564 della L. 147/2013, nonché degli artt. 115 e 116c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo n. 3 c.p.c. perché,da un lato, non era ravvisabile alcun inadempimento di essaRegione e, dall’altro, i dipendenti non avevano fornito alcunaprova del nesso causale tra il comportamento omissivo delleAmministrazioni e il danno asseritamente subito.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25919/20224. Con il primo motivo del ricorso incidentale Roma CapitaleN umero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 17006/2026denuncia la violazione, falsa applicazione ed erroneDaat a pubblicazione 30/05/2026interpretazione dell'art. 1, commi 563, 564, 565, 566 e 567della L. 147/13, nonché dell'art. 2359 c.c., dell’art. 3 del D.lgs.n. 175/2016 e dell’art, 5, c. 5 del D. Lgs n. 50/2016, tutti inrelazione all’art. 360, c.1, n. 3 c.p.c., in quanto la Corteterritoriale aveva non correttamente interpretato il concetto dicontrollo pubblico plurisoggettivo ritenendolo sussistente, nelcaso in esame, non essendovi alcun coordinamento tra lepubbliche amministrazioni attraverso patti parasociali o altristrumenti negoziali, di talché non era sufficiente, ai fini della suaresponsabilità, la mera titolarità di quote societarie.5. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] obietta violazione efalsa applicazione dell’art. 1 comma 563 della L. 147/13, nonchédegli artt. 2043 e segg. c.c., nonché dell’art. 1223 c.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avereerroneamente la Corte territoriale ritenuto un inadempimento asuo carico all’obbligo di ricollocare i lavoratori e,conseguentemente, il loro diritto al risarcimento del danno, nonprevedendo l’art. 1 co. 563 della legge n. 147/2013, a tal finealcun obbligo, ma solo una facoltà, non azionabile, diricollocamento e per avere ritenuto fondata la domanda dirisarcimento dei danni nonostante la mancata provadell’asserita perdita di chance.6. Con il primo motivo del ricorso incidentale la C.C.I.A.A. diRoma denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1,commi 563 e ss., L. 147/2013, degli artt. 19, comma 9, e 28,comma 1, lett. t) del D.lgs. n. 175/2016 e dell’art. 12, comma9, D.lgs. n. 100/2017 (art. 360, n.3, c.p.c.), per non avereritenuto la Corte territoriale abrogate le norme di cui all’art. 1commi 563 e ss. legge n. 147/2013 e, quindi, ancora applicabili.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25919/20227. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaN umero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 17006/2026applicazione dell’art. 1, commi 563, 564, 565, 566 e 567, LDa.t a pubblicazione 30/05/2026147/2013, (art. 360, n.3, c.p.c.), per non avere considerato laCorte territoriale che: la ricollocazione non poteva avvenireunilateralmente; non vi era alcun obbligo, per leAmministrazioni controllanti, in tal senso; che una eventualericollocazione poteva avvenire solo in presenzadell’informazione preventiva di cui al comma 565 dell’art. 1legge n. 147/2013.8. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, comma 566, L. 147/2013, nonché1362 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territorialeerroneamente escluso ogni interferenza tra le domandeproposte dai lavoratori di ricollocazione e la impugnativa dilicenziamento.9. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., 2043 e segg. c.c., 1,comma 564, L. 147/2013, nonché 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n.3 c.p.c.) per l’errato riconoscimento, da parte della Corteterritoriale, del danno da perdita di chance, nonostante lamancanza di prova fornita dai lavoratori sul nesso causale traperdita patrimoniale e il mancato accesso alla ricollocazione; sicontesta, altresì, la liquidazione equitativa come operata daigiudici del merito.10. Ritiene la Corte che le questioni sollevate, inparticolare quella del controllo congiunto in una fattispecie nellaquale la società è controllata da altra società rispetto alla qualele quote possedute dagli enti pubblici, che la Corte territorialeha ritenuto tutti obbligati in solido, sono di importi decisamentediversi tra loro (nel caso de quo la partecipazione di RomaCapitale e della Regione Lazio rispetto a quella della C.C.I.A.A.),[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25919/2022investono vari profili di rilievo nomofilattico, per cui laN umero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 17006/2026trattazione del presente ricorso deve essere fissata in pubblicDaat a pubblicazione 30/05/2026udienza, ossia «nel luogo privilegiato ove vanno assunte, informa di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzionetra le parti e tra queste e il Pubblico Ministero, le decisioni aventiparticolare rilievo nomofilattico» (ex plurimis, Sez. U., n. 4739del 3 marzo 2026).La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione inpubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’8 aprile 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
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