CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2021
Cassazione n. 13798/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 15 febbraio 2021 la Corte d'appello di Cagliari confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari il 19 maggio 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed C 2.000,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione il prevenuto affidandolo ad i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile; che entrambi i motivi di impugnazione, che possono essere trattati unitariamente stante la loro omogeneità, risultano manifestamente infondati; che la Corte territoriale, tanto per quanto attiene la quantificazione della pena tanto per quanto riguarda la ritenuta sussistenza della recidiva ex art. 99, comma 4, cod, peri., ha adeguatamente motivato la propria decisione dando rilievo ai molteplici precedenti specifici gravanti sul prevenuto; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen