CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23579/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui si richiamano vizi di motivazione e di violazione di legge di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. è manifestamente infondato in ragione del mancato integrale confronto con la motivazione di cui alla sentenza, atteso che i giudici non valorizzano solo la qualità di custode giudiziario della ricorrente ma anche la circostanza per cui, come risulta dal verbale di sequestro/la stessa era residente nell'immobile in questione e ove si realizzarono le ulteriori opere integranti la violazione di sigilli, ed era stata altresì espressamente diffidata dal proseguire le opere. Si tratta dunque di un quadro probatorio che fondatamente supporta la individuazione dell'imputata quale consapevole autrice della violazione di sigilli accertata. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/0