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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 12481/2025

Testo disponibile della fonte

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orso iscritto al n. 00235/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], r appresenta to e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al ricorso ; - ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e Oggetto: avviamento commerciale AC –07/05/2025 r.g. n. 00235/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione; -intimate - avverso la sentenza della Co rte di appello di Catania n. 535 /20 20 , pubblicata il 2marzo 2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 maggio 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , avverso la sentenza con cui l a Corte di appello di Catania, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , ha rideterminato in euro 21.167,32 la somma che la predetta società, quale soggetto subentrante nella gestione di una farmacia, era tenuta a versare a titolo di differenza dell’indennità di avviamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, precedente gestoredell’attività.

2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione sono rimaste intimate.

3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che , poiché la gestione provvisoria della farmacia aveva avuto una durata inferiore ai cinque anni, l’indennità di avviamento non poteva essere liquidata secondo i criterioggettivi indicati dall’art. 110 del Testo unico delle leggi sanitarie, bensì andava parametrata all’effettiva durata della gestione che, nella specie, aveva avuto luogo solo per venti mesi e non per tre anni, come ritenuto dal giudice di r.g. n. 00235/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] primo grado; tanto legittimava il ricalcolo della somma dovuta, che veniva dispostocome in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: a) Primo m otivo di ricorso: « 1) Sulla v iolazione e /o falsa applicazione dell’art. 110 del R.D. n. 1265/1934 (Testo unico in materia sanitaria) in relazione all’art. 360 , comma 1 , n. 3 c.p.c.», deducendo l’ erroneità dell’interpretazione fornita dalla Corte territoriale della norma invocata come lesa, atteso che la sua corretta applicazione avrebbe dovuto condurre a liquidare l’indennità secondo i criteri indicati dal c.t.u. di primo grado e correttamenteinterpretati dal primo giudice . b) Secondo m otivo del ricorso: « Sull’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.», deducendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato la consulenza tecnica di ufficio espletata nel primo grado del giudizio, ove il perito aveva chiaramente indicato le ragioni per cui aveva ritenuto congruo e corrispondente a equità tenere conto della teorica durata quinquennale della gestione , salvopoi parametrarla al caso di specie, posto che l’applicazione della durata effettiva di venti mesi avrebbe ingiustamente inciso in negativo per due volte sulla determinazione dell’ indennità dovuta alla società cedente.

Il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione attiva del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] .

Costui non è mai stato parte del giudizio sino alla presente fase di cassazione.

Tanto è dimostrato, ancor prima che d a ll’ epi grafe della sentenza impugnata, che cita come sole parti del processo le due società r.g. n. 00235/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, dallo stesso ricorso per cassazione che nella sua narrativa del processo d à atto che l’atto di citazione in primo grado è stato proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione contro la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che in secondo grado per l’appellatasi è costituita la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione.

Sennonché, il ricorso per cassazione è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio contro le due citate società ed è stato notificatovia pec ai rispettivi procuratori.

Ma in alcuna parte del ricorso per cassazione si spiega a che titolo [OSCURATO:PERSONA], in proprio come persona fisica, ritenga di poter essere contraddittore nella presente controversia.

Spiegazione che si impone, invece, come assolutamente necessaria e che, in difetto, determina il rilievo officioso dell’ inammissibilità del ricorso, p er essere stato propostoda un soggetto che non è parte del processo.

2. Non vi luogo alla regolazione delle spese di lite stante la mancata attività difensivadelle società intimate.

3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).r.g. n. 00235/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M la Corte dichiara inammissibileil ricorso e dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso iscritto al n. 00235/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], r appresenta to e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al ricorso ; - ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e Oggetto: avviamento commerciale AC –07/05/2025 r.g. n. 00235/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione; -intimate - avverso la sentenza della Co rte di appello di Catania n. 535 /20 20 , pubblicata il 2marzo 2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 maggio 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , avverso la sentenza con cui l a Corte di appello di Catania, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , ha rideterminato in euro 21.167,32 la somma che la predetta società, quale soggetto subentrante nella gestione di una farmacia, era tenuta a versare a titolo di differenza dell’indennità di avviamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, precedente gestoredell’attività. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione sono rimaste intimate. 3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che , poiché la gestione provvisoria della farmacia aveva avuto una durata inferiore ai cinque anni, l’indennità di avviamento non poteva essere liquidata secondo i criterioggettivi indicati dall’art. 110 del Testo unico delle leggi sanitarie, bensì andava parametrata all’effettiva durata della gestione che, nella specie, aveva avuto luogo solo per venti mesi e non per tre anni, come ritenuto dal giudice di r.g. n. 00235/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] primo grado; tanto legittimava il ricalcolo della somma dovuta, che veniva dispostocome in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a) Primo m otivo di ricorso: « 1) Sulla v iolazione e /o falsa applicazione dell’art. 110 del R.D. n. 1265/1934 (Testo unico in materia sanitaria) in relazione all’art. 360 , comma 1 , n. 3 c.p.c.», deducendo l’ erroneità dell’interpretazione fornita dalla Corte territoriale della norma invocata come lesa, atteso che la sua corretta applicazione avrebbe dovuto condurre a liquidare l’indennità secondo i criteri indicati dal c.t.u. di primo grado e correttamenteinterpretati dal primo giudice . b) Secondo m otivo del ricorso: « Sull’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.», deducendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato la consulenza tecnica di ufficio espletata nel primo grado del giudizio, ove il perito aveva chiaramente indicato le ragioni per cui aveva ritenuto congruo e corrispondente a equità tenere conto della teorica durata quinquennale della gestione , salvopoi parametrarla al caso di specie, posto che l’applicazione della durata effettiva di venti mesi avrebbe ingiustamente inciso in negativo per due volte sulla determinazione dell’ indennità dovuta alla società cedente. Il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione attiva del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] . Costui non è mai stato parte del giudizio sino alla presente fase di cassazione. Tanto è dimostrato, ancor prima che d a ll’ epi grafe della sentenza impugnata, che cita come sole parti del processo le due società r.g. n. 00235/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, dallo stesso ricorso per cassazione che nella sua narrativa del processo d à atto che l’atto di citazione in primo grado è stato proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione contro la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che in secondo grado per l’appellatasi è costituita la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione. Sennonché, il ricorso per cassazione è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio contro le due citate società ed è stato notificatovia pec ai rispettivi procuratori. Ma in alcuna parte del ricorso per cassazione si spiega a che titolo [OSCURATO:PERSONA], in proprio come persona fisica, ritenga di poter essere contraddittore nella presente controversia. Spiegazione che si impone, invece, come assolutamente necessaria e che, in difetto, determina il rilievo officioso dell’ inammissibilità del ricorso, p er essere stato propostoda un soggetto che non è parte del processo. 2. Non vi luogo alla regolazione delle spese di lite stante la mancata attività difensivadelle società intimate. 3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).r.g. n. 00235/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M la Corte dichiara inammissibileil ricorso e dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Rom
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