Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10220/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al dolo del reato di evasione, e con il secondo motivo, ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, e sollecita un rinnovato esame di merito sul punto dedotto, non consentito in sede di legittimità; Ritenuto, peraltro, che il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione dettagliata e non manifestamente incongrua, ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in quanto l'imputato ha riportato una condanna per evasione e ha un processo pendente per tale delitto, e, comunque, la gravità della condotta di allontanamento dalla propria abitazione accertata esclude la ascrivibilità del fatto all'ambito applicativo dell'art. 131-bis cod. pen.; Considerato, peraltro, che l'applicazione della cause di non punibilità è stata richiesta solo genericamente in sede di discussione orale innanzi alla Corte di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell,' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 20 febbrai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al dolo del reato di evasione, e con il secondo motivo, ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, e sollecita un rinnovato esame di merito sul punto dedotto, non consentito in sede di legittimità; Ritenuto, peraltro, che il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione dettagliata e non manifestamente incongrua, ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in quanto l'imputato ha riportato una condanna per evasione e ha un processo pendente per tale delitto, e, comunque, la gravità della condotta di allontanamento dalla propria abitazione accertata esclude la ascrivibilità del fatto all'ambito applicativo dell'art. 131-bis cod. pen.; Considerato, peraltro, che l'applicazione della cause di non punibilità è stata richiesta solo genericamente in sede di discussione orale innanzi alla Corte di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell,' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbrai
Sentenza Cassazione n. 10220/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris