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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44397/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582 e 585 in relazione all'art. 576 n. 1 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate; considerato, in particolare, che il primo motivo di ricorso, inerente all'elemento soggettivo in relazione al reato d cui all'art. 582 cod. pe ., risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti in presenza di una motivazione della Corte d'Appello di Torino logica, coerente e puntuale (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata); rilevato che, anche in relazione al secondo motivo che contesta la motivazione in relazione agli aumenti di pena operati a titolo di continuazione, i giudici di merito hanno motivato con adeguato esame delle deduzioni difensive e con argomenti logici, considerando la gravità dei fatti e le modalità della condotta criminosa (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582 e 585 in relazione all'art. 576 n. 1 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate; considerato, in particolare, che il primo motivo di ricorso, inerente all'elemento soggettivo in relazione al reato d cui all'art. 582 cod. pe ., risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti in presenza di una motivazione della Corte d'Appello di Torino logica, coerente e puntuale (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata); rilevato che, anche in relazione al secondo motivo che contesta la motivazione in relazione agli aumenti di pena operati a titolo di continuazione, i giudici di merito hanno motivato con adeguato esame delle deduzioni difensive e con argomenti logici, considerando la gravità dei fatti e le modalità della condotta criminosa (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 44397/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris