Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2004

ECLI:EU:C:2004:566
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordonnance de la [OSCURATO:PERSONA]7/04 P(R) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] «Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Procedimento sommario — Concorrenza — Procedimento amministrativo — Documenti sequestrati durante un accertamento — Rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di accordare la protezione delle comunicazioni tra l’avvocato e il suo cliente — Limiti» Massime dell’ordinanza

1. Procedimento sommario — Provvedimenti provvisori — Presupposti — «Fumus boni iuris» — Danno grave e irreparabile — Cumulatività (Art. 243 CE; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

2. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Poteri della [OSCURATO:PERSONA] in materia di accertamenti — Decisione che dispone un accertamento o nega la tutela del segreto professionale relativamente a documenti copiati in occasione di un accertamento — Annullamento da parte del giudice comunitario — Effetti — Divieto per la [OSCURATO:PERSONA] di usare le informazioni e i documenti ottenuti illegalmente [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 17, art. 14, n. 3]

3. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti — Danno grave e irreparabile — Danno derivante da una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che respinge una domanda di tutela della riservatezza di documenti copiati in occasione di un accertamento basato sull’art. 14 del regolamento n. 17 — Insussistenza (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

1. Il giudice del procedimento sommario può adottare provvedimenti provvisori soltanto se ciò è giustificato prima facie da argomenti di fatto e di diritto e se detti provvedimenti sono urgenti nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione di merito.

Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno di essi. (v. punto 28)

2. Nel caso in cui una decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha disposto un accertamento sia annullata dal giudice comunitario, alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe impedito, per questo fatto, di valersi, ai fini del procedimento per infrazione alle regole comunitarie sulla concorrenza, di tutti i documenti o atti probatori ch’essa si sia procurata in occasione di detto accertamento, salvo esporsi al rischio di annullamento, da parte del giudice comunitario, della decisione relativa all’infrazione nella parte in cui sia fondata su mezzi probatori del genere.

Gli stessi principi sono applicabili qualora si tratti di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non accordare la tutela del segreto professionale per quanto riguarda uno o più documenti e tale decisione sia annullata dal giudice comunitario. (v. punti 37-38)

3. Lo scopo del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte.

Per raggiungere tale scopo, l’urgenza dev’essere valutata rispetto alla necessità esistente di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria.

Il presupposto relativo all’urgenza non sussiste nel caso di una domanda diretta alla sospensione dell’esecuzione di una decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce di prendere visione di documenti che sono stati copiati nel corso di un accertamento basato sull’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 e inseriti in una busta sigillata e che, secondo un’impresa, sono tutelati dal segreto professionale.

Infatti, poiché la [OSCURATO:PERSONA], se detta decisione fosse successivamente dichiarata illegittima, sarebbe costretta a escludere dal suo fascicolo i documenti viziati da tale illegittimità e si troverebbe quindi nell’impossibilità di utilizzarli come elementi di prova, la possibilità di un loro uso illegittimo in un procedimento per infrazione delle regole comunitarie sulla concorrenza svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] ha solo carattere teorico ed è comunque poco probabile.

Per di più, anche se la semplice conoscenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle informazioni contenute nei predetti documenti, senza che tali informazioni vengano utilizzate in un procedimento per infrazione delle regole comunitarie sulla concorrenza, può eventualmente compromettere il segreto professionale, questa circostanza – tenuto conto dell’impegno assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] di non consentire a terzi di accedere a tali documenti – non è di per sé sufficiente a comprovare la sussistenza del presupposto dell’urgenza.

Infatti, il pregiudizio che potrebbe eventualmente risultare da una conoscenza più approfondita dei documenti di cui trattasi, che i dipendenti incaricati dalla [OSCURATO:PERSONA] hanno già esaminato, quand’anche sommariamente, in sede di accertamento, non basta per dimostrare l’effettività di un danno grave e irreparabile, dato che alla [OSCURATO:PERSONA] è vietato utilizzare le informazioni così ottenute, (v. punti 36, 39-44)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

27 settembre 2004 (1) «Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Procedimento sommario – Concorrenza – Procedimento amministrativo – Documenti sequestrati durante un accertamento – Rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di accordare la protezione delle comunicazioni tra l'avvocato e il suo cliente – Limiti» Nel procedimento C-7/04 P(R),avente ad oggetto un ricorso proposto, ai sensi dell'art. 57, secondo comma, dello Statuto della Corte, contro una pronuncia del Tribunale di primo grado il 9 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee , rappresentata dal sig.

R. Wainwright e dalla sig.ra C. Ingen-Housz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono:

[OSCURATO:PERSONA]

, con sede in Londra ([OSCURATO:PERSONA]),

[OSCURATO:PERSONA]

, con sede in Surrey ([OSCURATO:PERSONA]),rappresentate dal sig. C. Swaak, advocaat, e dalla sig.ra M. Mollica, avocate, convenute in primo grado, sostenute da

[OSCURATO:PERSONA] (ECLA)

, rappresentata dai sigg.

M. Dolmans, advocaat, e K. Nordlander, advokat, con procura del sig.

J. Temple-Lang, solicitor, Council of the Bars and [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] (CCBE) , rappresentata dal sig.

J. Flynn, QC, [OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA] van Advocaten , rappresentata dal sig.

O. Brouwer, avocaat,intervenienti,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito l'avvocato generale, sig.

A. Tizzano, ha emesso la seguente Ordinanza 1 L’impugnazione in esame è stata proposta contro l’ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 ottobre 2003, cause riunite T‑125/03 R e T‑253/03 R, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑4771; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»). 2 Con tale ordinanza, il presidente del Tribunale di primo grado ha, in primo luogo, respinto la domanda diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee 10 febbraio 2003, recante modifica della decisione 30 gennaio 2003 che ordina alle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché alle loro rispettive controllate, di acconsentire ad un accertamento ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), e, dall’altro, l’emanazione di ulteriori provvedimenti provvisori destinati a preservare gli interessi delle richiedenti (procedimento T‑125/03 R).

In secondo luogo, esso ha parzialmente respinto la domanda diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 8 maggio 2003, recante rigetto di un’istanza volta al riconoscimento della natura di atti coperti dal segreto professionale di cinque documenti fotocopiati in occasione di un accertamento, e, dall’altro, l’emanazione di ulteriori provvedimenti provvisori destinati a preservare gli interessi delle richiedenti (procedimento T‑253/03 R). 3 Con atto depositato il 16 febbraio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») hanno proposto un’impugnazione incidentale diretta all’annullamento dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui essa respinge integralmente la domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T‑125/03 R e parzialmente la domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T‑253/03 R. 4 Gli intervenienti hanno presentato le loro osservazioni a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] con memorie del 16 febbraio 2004. 5 Avendo ottenuto una proroga del termine per il deposito delle sue osservazioni sull’impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] le ha presentate il 16 aprile 2004. 6 Dato che le osservazioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni necessarie per statuire sulle domande, non occorre sentire le loro osservazioni orali.

Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale 7 I fatti all’origine della controversia e del procedimento dinanzi al Tribunale sono riassunte ai punti da 1 a 20 dell’ordinanza impugnata nel modo seguente.

«1 Il 10 febbraio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una decisione sulla base dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli artt. [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: la “decisione 10 febbraio 2003”); la detta decisione ha modificato la decisione 30 gennaio 2003, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva ordinato, in particolare, alle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le “richiedenti”), nonché alle loro rispettive controllate, di acconsentire ad un accertamento volto alla ricerca delle prove di eventuali pratiche anticoncorrenziali (in prosieguo: la “decisione 30 gennaio 2003”). 2 In data 12 e 13 febbraio 2003 alcuni funzionari della [OSCURATO:PERSONA], assistiti da rappresentanti dell’Office of [OSCURATO:PERSONA] (autorità britannica per la concorrenza), hanno effettuato un accertamento, sulla scorta delle dette decisioni, presso i locali delle richiedenti situati in Eccles, Manchester ([OSCURATO:PERSONA]).

Durante tale accertamento, i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] hanno estratto copia di un rilevante numero di documenti. 3 Nel corso di tali operazioni i rappresentanti delle richiedenti hanno segnalato ai funzionari della [OSCURATO:PERSONA] che taluni documenti contenuti in un particolare fascicolo erano idonei a beneficiare del segreto professionale che tutela le comunicazioni con gli avvocati (“legal professional privilege”) e che, di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva avervi accesso. 4 I funzionari della [OSCURATO:PERSONA] hanno allora fatto presente ai rappresentanti delle richiedenti la loro necessità di consultare sommariamente, senza esaminarli, i documenti in questione, al fine di potersi formare una propria opinione in merito alla tutela di cui i detti documenti dovevano eventualmente beneficiare.

Al termine di una lunga discussione, e dopo che i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] e dell’Office of [OSCURATO:PERSONA] ebbero ricordato ai rappresentanti delle richiedenti le conseguenze penali di un’eventuale ostruzione di operazioni di accertamento, si è deciso che il responsabile dell’accertamento avrebbe consultato sommariamente i documenti in questione, con la presenza al suo fianco di un rappresentante delle richiedenti.

Si è deciso altresì che tale rappresentante, qualora avesse sostenuto che un documento era coperto dal segreto professionale, avrebbe dovuto motivare più dettagliatamente la propria richiesta. 5 Durante l’esame dei documenti contenuti nel fascicolo indicato dai rappresentanti delle richiedenti è insorta una controversia in merito a cinque documenti, che alla fine sono stati oggetto di due diversi tipi di trattamento. 6 Il primo di tali documenti è una nota dattiloscritta di due pagine, datata 16 febbraio 2000, promanante dal direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] e indirizzata ad uno dei suoi superiori.

Secondo le richiedenti, tale nota contiene informazioni raccolte dal direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] in occasione di discussioni interne con altri dipendenti.

Tali informazioni sarebbero state raccolte al fine di ottenere un parere giuridico esterno nell’ambito del programma per il rispetto della normativa in materia di concorrenza precedentemente avviato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 7 Il secondo di tali documenti è un secondo esemplare della nota di due pagine descritta al punto precedente, sul quale figurano inoltre annotazioni manoscritte che fanno riferimento a contatti con un avvocato delle richiedenti, essendovi segnatamente menzionato il nome di costui. 8 Dopo aver raccolto i chiarimenti delle richiedenti in merito a questi due primi documenti, i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] non sono stati in grado di giungere sul momento ad una conclusione definitiva quanto alla tutela di cui i detti documenti dovevano eventualmente beneficiare.

I detti funzionari hanno dunque fatto copie di tali documenti e le hanno messe in una busta sigillata, che hanno portato via al termine del loro accertamento.

Nella loro domanda, le richiedenti hanno designato tali due documenti come appartenenti alla “serie A”. 9 Il terzo documento intorno al quale è insorta una controversia tra i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] e le richiedenti è costituito da un insieme di note manoscritte del direttore generale della [OSCURATO:PERSONA], che le richiedenti sostengono essere state redatte in occasione di discussioni con alcuni dipendenti ed utilizzate al fine della redazione della nota dattiloscritta della serie A. 10 Infine, gli ultimi due documenti in questione sono due messaggi di posta elettronica scambiati tra il direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] e il coordinatore della [OSCURATO:PERSONA] competente per le questioni in materia di concorrenza.

Quest’ultimo è un avvocato iscritto all’ordine forense olandese che, al momento dei fatti, era anche membro del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA] e dunque era impiegato in via permanente da tale impresa. 11 Dopo avere esaminato questi tre ultimi documenti e aver raccolto i chiarimenti delle richiedenti, la responsabile dell’accertamento ha ritenuto che i detti documenti non fossero sicuramente tutelati dal segreto professionale.

Pertanto, essa ne ha estratto delle copie e le ha accluse al resto del fascicolo, senza isolarle in una busta sigillata, contrariamente a quanto aveva fatto per i documenti della serie A. Nella loro domanda di provvedimenti provvisori, le richiedenti hanno designato tali tre documenti come appartenenti alla “serie B”. 12 Il 17 febbraio 2003 le richiedenti hanno inoltrato alla [OSCURATO:PERSONA] una lettera nella quale esponevano le ragioni per le quali, a loro avviso, tanto i documenti della serie A quanto quelli della serie B erano tutelati dal segreto professionale. 13 Con comunicazione in data 1° aprile 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato le richiedenti che gli argomenti presentati nella loro lettera del 17 febbraio 2003 non le consentivano di concludere che i documenti in questione fossero effettivamente coperti dal segreto professionale.

In questa medesima comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] indicava tuttavia alle richiedenti che avevano la possibilità di presentare osservazioni in merito a tali conclusioni preliminari entro un termine di due settimane, alla scadenza del quale essa avrebbe adottato una decisione definitiva. 14 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale in data 11 aprile 2003, le richiedenti hanno proposto, a norma dell’art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto, in particolare, all’annullamento della decisione 10 febbraio 2003 e, per quanto necessario, della decisione 30 gennaio 2003, “nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] vi scorge la legittimazione e/o il fondamento della propria iniziativa (non disgiungibile dalla decisione) di procedere al sequestro e/o all’esame e/o alla lettura di documenti coperti dal segreto professionale”.

Tale causa porta il numero T‑125/03. 15 Il 17 aprile 2003 le richiedenti hanno informato la [OSCURATO:PERSONA] del deposito del loro atto introduttivo nella causa T‑125/03.

Le dette richiedenti hanno altresì indicato alla [OSCURATO:PERSONA] che le osservazioni che esse erano state invitate a presentare a quest’ultima in data 1° aprile 2003 erano contenute nel succitato atto introduttivo. 16 Lo stesso giorno le richiedenti hanno depositato una domanda ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, diretta, in particolare, a che il giudice dell’urgenza sospenda l’esecuzione della decisione 10 febbraio 2003 e, per quanto necessario, l’esecuzione della decisione 30 gennaio 2003.

Tale procedimento è stato registrato in cancelleria con il numero T‑125/03 R. 17 In data 8 maggio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una decisione ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 (in prosieguo: la “decisione 8 maggio 2003”).

All’art. 1 di tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] respinge la domanda delle richiedenti diretta ad ottenere che i documenti della serie A e della serie B vengano loro restituiti e che la [OSCURATO:PERSONA] confermi la distruzione di tutte le copie di tali documenti in suo possesso.

Inoltre, all’art. 2 della decisione 8 maggio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] dichiara la propria intenzione di aprire la busta sigillata contenente i documenti della serie A. [OSCURATO:PERSONA] precisa tuttavia alle richiedenti che non procederà a tale operazione prima della scadenza del termine utile per proporre ricorso giurisdizionale contro la decisione 8 maggio 2003. 18 Il 14 maggio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie osservazioni scritte in merito alla domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T‑125/03 R. 19 Il 22 maggio 2003 il presidente del Tribunale ha invitato le richiedenti a presentare le proprie osservazioni in merito alle conseguenze che occorreva trarre, a loro avviso, nel procedimento T‑125/03 R, dalla decisione 8 maggio 2003.

In data 9 giugno 2003 le richiedenti hanno presentato tali osservazioni, alle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha replicato il 3 luglio 2003. 20 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 luglio 2003, a norma dell’art. 230, quarto comma, CE, le richiedenti hanno proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione 8 maggio 2003 ed il pagamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle spese relative al loro ricorso.

Con atto separato registrato l’11 luglio 2003, le richiedenti hanno presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere, in particolare, che il giudice dell’urgenza sospenda l’esecuzione della decisione 8 maggio 2003.

Tale procedimento porta il numero T‑253/03 R».

L’ordinanza impugnata Il procedimento T‑125/03 R 8 Nel procedimento T‑125/03 R il giudice dellタルurgenza ha constatato, al punto 67 dell’ordinanza impugnata, che l’insieme dei motivi dedotti dalle ricorrenti contro la decisione 10 febbraio 2003 e, per quanto necessario, contro la decisione 30 gennaio 2003 attengono in realtà a provvedimenti successivi a tali decisioni, nonché, peraltro, da esse distinti. 9 Facendo riferimento ad una giurisprudenza costante dei giudici comunitari, il giudice dell’urgenza ha poi rammentato, al punto 68 della detta ordinanza che, nell’ambito di un’indagine ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 17, un’impresa non può far valere una presunta illegittimità dello svolgimento delle procedure di accertamento per supportare le proprie conclusioni dirette all’annullamento dell’atto in base al quale la [OSCURATO:PERSONA] procede all’accertamento stesso. 10 Considerando che le ricorrenti, pertanto, non avessero dimostrato l’esistenza di un fumus boni iuris, il giudice dell’urgenza ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione nel procedimento T‑125/03 R. Il procedimento T‑253/03 R 11 Per quanto riguarda il procedimento T‑253/03 R, il giudice dell’urgenza ha anzitutto statuito sul secondo motivo, attinente alla violazione del segreto professionale. 12 Esso ha subito rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] non sosteneva che i documenti della serie A costituissero, di per sé, una corrispondenza con un avvocato esterno ovvero un documento che riproduce il testo o il contenuto di una comunicazione di questo tipo. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe invece sostenuto che i due documenti della serie A costituivano note redatte in vista di una consultazione telefonica con un avvocato. 13 Ritenendo di essere in presenza di problemi molto importanti e complessi, relativi all’eventuale necessità di estendere, in una certa misura, l’ambito del segreto professionale, come delimitato dalla giurisprudenza, a documenti di lavoro o di sintesi, redatti solo in vista dell’assistenza di un avvocato, il giudice dell’urgenza ne ha desunto la conseguenza che tali questioni esigessero un esame dettagliato nel procedimento principale e che il ricorso non risultava quindi essere, in quella fase, manifestamente infondato. 14 Per quanto riguarda le note manoscritte della serie B, il giudice dell’urgenza ha svolto la stessa valutazione effettuata per le note della serie A, considerate le somiglianze esistenti tra le due categorie di documenti. 15 Per quanto riguarda i due messaggi di posta elettronica della serie B, scambiati tra il direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] ed il coordinatore della [OSCURATO:PERSONA] per il diritto della concorrenza, il giudice dell’urgenza ha rammentato come essi non fossero stati scambiati tra un avvocato e il suo cliente e come, pertanto, non fossero coperti, in linea di principio, dal segreto professionale, in applicazione dei principi posti nella sentenza 18 maggio 1982, causa 155/79, AM & S/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1575). 16 Il giudice dell’urgenza ha poi preso in considerazione taluni argomenti fatti valere dalle ricorrenti e dalle intervenienti che riteneva idonei, prima facie, a giustificare un’interpretazione più estensiva del segreto professionale. 17 Data la complessità del problema di sapere in quali circostanze la corrispondenza con un avvocato impiegato in via permanente presso un’impresa possa eventualmente essere protetta dal segreto professionale, il giudice dell’urgenza ha considerato che tale questione dovesse essere riservata al Tribunale giudicante nel merito. 18 Quanto al primo motivo, attinente ad una violazione dei principi procedurali fissati nella sentenza AM & S/[OSCURATO:PERSONA], cit., e dell’art. 242 CE, il giudice dell’urgenza ha anzitutto rammentato tali principi, per poi procedere ad un’analisi dello svolgimento di fatto dell’accertamento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 19 Al punto 137 dell’ordinanza impugnata esso ha constatato un’ulteriore delicata questione sollevata da tale motivo.

Occorrerebbe infatti stabilire se, tenuto conto del dovere che incombe ad un’impresa sottoposta ad un accertamento di presentare gli opportuni elementi atti a dimostrare l’effettiva tutelabilità di un documento, i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] abbiano, prima facie, il diritto di pretendere – così come hanno fatto nella presente vicenda – di consultare sommariamente tale documento al fine di formarsi una propria opinione circa la tutela di cui esso deve eventualmente beneficiare. 20 Al riguardo, al punto 139 dell’ordinanza impugnata, il giudice dell’urgenza ha considerato non escluso che, nell’ambito di un accertamento sulla base dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] debbano astenersi dal consultare, anche in modo sommario, i documenti che un’impresa sostenga essere tutelati dal segreto professionale, quanto meno qualora tale impresa non vi abbia acconsentito. 21 Ritenendo di essere in presenza di un complesso problema di interpretazione della procedura definita nella sentenza AM & S/[OSCURATO:PERSONA], cit., e che non si potesse escludere che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse rispettato i principi procedurali fissati nella detta sentenza, il giudice dell’urgenza ha ammesso che il requisito attinente a al fumus boni iuris era soddisfatto tanto per i documenti della serie A quanto per quelli della serie B. 22 Esso ha poi riconosciuto l’urgenza dei provvedimenti provvisori richiesti.

Infatti, per quanto riguarda i documenti della serie A, ai quali la [OSCURATO:PERSONA] non ha ancora avuto accesso, occorrerebbe stabilire se sia necessario, al fine di impedire il verificarsi di un danno grave e irreparabile, ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di non prendere conoscenza di tali documenti e, conseguentemente, sospendere l’esecuzione dell’art. 2 della decisione 8 maggio 2003. 23 Per quanto riguarda, invece, i documenti della serie B, dei quali la [OSCURATO:PERSONA] ha già preso conoscenza, e che non sono stati posti in una busta sigillata, il giudice dell’urgenza è giunto alla conclusione che non fosse soddisfatto il requisito attinente all’urgenza. 24 Esso ha infine proceduto, per i documenti della serie A, al bilanciamento degli interessi in gioco ed ha concluso che tale bilanciamento degli interessi portava a favorire una sospensione dell’esecuzione delle disposizioni della decisione 8 maggio 2003. 25 Il dispositivo dell’ordinanza impugnata ha il seguente tenore letterale: «1) I procedimenti T‑125/03 R e T‑253/03 R vengono riuniti ai fini della presente ordinanza. 2) Gli interventi del Council of the Bars and [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA] van Advocaten e dell’[OSCURATO:PERSONA] vengono ammessi nei procedimenti T‑125/03 R e T‑253/03 R. 3) Vengono accolte, nella fase del procedimento sommario, le domande di trattamento riservato presentate dalle richiedenti per taluni elementi contenuti negli atti dei procedimenti T‑125/03 R e T‑253/03 R e considerati di natura riservata nella lettera della cancelleria inviata alle richiedenti in data 16 settembre 2003. 4) La domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T‑125/03 R è respinta. 5) Si prende atto della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa non consentirà a terzi di aver accesso ai documenti della serie B fino alla sentenza di merito nella causa T‑253/03. 6) Nel procedimento T‑253/03 R è sospesa l’esecuzione dell’art. 2 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 8 maggio 2003, relativa ad una domanda di tutela in base al segreto professionale (pratica COMP/E-1/38.589), fino a che il Tribunale non avrà statuito sul ricorso di merito. 7) La busta sigillata contenente i documenti della serie A sarà conservata dalla cancelleria del Tribunale fino a che il Tribunale non avrà statuito sul ricorso di merito. 8) La domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T‑253/03 R è respinta per il resto. 9) La decisione sulle spese nei procedimenti T‑125/03 R e T‑253/03 R è riservata».

L’impugnazione e l’impugnazione incidentale 26 Con la sua impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento dei punti 6 e 7 del dispositivo dell’ordinanza impugnata.

Essa fa valere tre motivi, attinenti, rispettivamente, ad errori di diritto nella valutazione e nell’accertamento del requisito del fumus boni iuris, ad errori di diritto nella valutazione e nell’accertamento del requisito dell’urgenza, nonché ad irregolarità del procedimento relative al regime di amministrazione della prova e che arrecano pregiudizio agli interessi della [OSCURATO:PERSONA]. 27 L’impugnazione incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] è diretta all’annullamento dei punti 4 e 8 del dispositivo dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] fa valere due motivi, di cui il primo, nel procedimento T‑125/03 R, attiene ad una violazione del diritto ad una tutela giuridica effettiva e il secondo, nel procedimento T‑253/03 R, attiene ad una violazione dello stesso diritto, nonché ad un’erronea applicazione della nozione di danno irreparabile.

Sull’impugnazione 28 In via preliminare, occorre rilevare che, conformemente ad una giurisprudenza costante, provvedimenti provvisori possono essere adottati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del ricorrente, che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione di merito.

Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti [v., in particolare, ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑4971, punto 30]. 29 Se il requisito dell’urgenza risulta non essere soddisfatto, si deve pertanto respingere la domanda di provvedimenti provvisori, senza che sia necessario esaminare gli altri requisiti, compreso quello del fumus boni iuris, il quale, secondo i punti 98 e 127 dell’ordinanza impugnata, dovrebbe essere eventualmente trattato sulla base di una concezione del segreto professionale che comporta una nuova lettura dei principi di diritto comunitario che disciplinano la tutela del segreto professionale, principi espressi segnatamente nella citata sentenza AM &S/[OSCURATO:PERSONA].

Sul secondo motivo, attinente al requisito dell’urgenza Argomenti delle parti 30 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la valutazione del requisito dell’urgenza è viziata da diversi errori di diritto.

Tali errori sarebbero dovuti all’applicazione di un metodo scorretto per stabilire l’urgenza, ad un difetto di motivazione adeguata e all’incapacità di provare che i criteri previsti per stabilire l’urgenza erano stati verificati, nonché alla mancata presa in considerazione della debolezza del fumus boni iuris nell’accertamento dell’urgenza. 31 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, per ammettere che il requisito dell’urgenza era soddisfatto, il giudice dell’urgenza si sia fondato sul ragionamento secondo cui la divulgazione, anche provvisoria, delle informazioni affidate da un privato al suo avvocato poteva essere idonea a pregiudicare irrimediabilmente la fiducia che tale privato ripone, confidandosi con il suo avvocato, nel fatto che esse non saranno mai divulgate.

Lo stesso giudice dell’urgenza, al punto 167 dell’ordinanza impugnata, ammetterebbe che il danno che deriverebbe dalla semplice lettura dei documenti della serie A non sarebbe collegato alla necessità di tutelare i diritti della difesa delle ricorrenti, bensì si desumerebbe dalla «natura particolare del segreto professionale». 32 Il giudice dell’urgenza avrebbe quindi applicato una concezione del segreto professionale non ammessa, né conforme alla giurisprudenza esistente, in particolare alla citata sentenza AM & S/[OSCURATO:PERSONA].

Infatti, nell’ordinanza impugnata il segreto professionale sarebbe definito come un diritto delle imprese, la cui essenza sarebbe intrinsecamente e irrimediabilmente intaccata da qualsiasi restrizione apportata al suo esercizio.

Invece, nella citata sentenza AM & S/[OSCURATO:PERSONA], la protezione delle comunicazioni scambiate tra un avvocato e il suo cliente sarebbe analizzata in presenza di un procedimento che può dar luogo a decisioni di applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE ovvero a decisioni che infliggono ammende. 33 [OSCURATO:PERSONA] ritiene inoltre che non siano state accertate né la gravità, né l’irreversibilità, né inoltre la certezza del danno asserito. 34 [OSCURATO:PERSONA] rammenta poi di essersi impegnata, ed il suo impegno è stato menzionato al punto 157 dell’ordinanza impugnata, a non consentire a terzi di accedere ai documenti di cui trattasi prima che il Tribunale abbia statuito sul ricorso nel merito, il che eviterebbe qualsiasi rischio di divulgazione presso terzi. 35 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’ordinanza impugnata ha correttamente applicato la giurisprudenza relativa alla tutela del segreto professionale e, in particolare i principi posti nella citata sentenza AM & S/[OSCURATO:PERSONA].

Giudizio 36 Si deve ricordare che la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte.

Per raggiungere tale obiettivo, l’urgenza dev’essere valutata rispetto alla necessità esistente di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria [ordinanza del presidente della Corte 17 luglio 2001, causa C‑180/01 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5737, punto 52]. 37 Si deve poi rammentare come la Corte abbia dichiarato, per quanto riguarda una decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha disposto un accertamento, che, qualora la detta decisione sia annullata dal giudice comunitario, alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe impedito, per questo fatto, di valersi, ai fini del procedimento d’infrazione alle regole comunitarie sulla concorrenza, di tutti i documenti o atti probatori ch’essa si sia procurata in occasione di detto accertamento, salvo esporsi al rischio di annullamento, da parte del giudice comunitario, della decisione relativa all’infrazione nella parte in cui sia fondata su mezzi probatori del genere (sentenza 22 ottobre 2002, causa C‑94/00 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑9011, punto 49). 38 Gli stessi principi sono applicabili qualora si tratti di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non accordare la tutela del segreto professionale per quanto riguarda uno o più documenti e tale decisione sia annullata dal giudice comunitario. 39 [OSCURATO:PERSONA] ammette peraltro che, se la decisione 8 maggio 2003 fosse successivamente dichiarata illegittima, essa sarebbe costretta a escludere dal suo fascicolo i documenti viziati da tale illegittimità e si troverebbe quindi nell’impossibilità di utilizzarli come elementi di prova. 40 Pertanto, la possibilità di un uso illegittimo dei documenti della serie A in un procedimento per infrazione delle regole comunitarie sulla concorrenza svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] ha solo carattere teorico ed è comunque poco probabile. 41 Occorre aggiungere che, anche se la semplice conoscenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle informazioni contenute nei documenti della serie A, senza che tali informazioni vengano utilizzate in un procedimento per infrazione delle regole comunitarie sulla concorrenza, può eventualmente compromettere il segreto professionale, tale circostanza non è di per sé sufficiente a comprovare, nel procedimento in esame, la sussistenza del presupposto dell’urgenza. 42 Infatti, considerati l’impegno assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] di non consentire a terzi di accedere ai documenti della serie A fino alla pronuncia della sentenza principale nella causa T‑253/03 e l’impossibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare tali documenti come elementi di prova in un procedimento per infrazione delle regole comunitarie sulla concorrenza qualora la decisione 8 maggio 2003 fosse giudicata illegittima, solo la divulgazione dei documenti di cui trattasi potrebbe servire ad accertare la sussistenza del requisito dell’urgenza nel caso di specie.

Si deve al riguardo rammentare che i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] hanno già esaminato, quand’anche sommariamente, i documenti della serie A, in sede di accertamento. 43 Ora, il pregiudizio che potrebbe eventualmente risultare da una conoscenza più approfondita di tali documenti non basta per dimostrare l’effettività di un danno grave ed irreparabile, dato che alla [OSCURATO:PERSONA] è vietato utilizzare le informazioni così ottenute. 44 Di conseguenza, poiché il presupposto relativo all’urgenza non è soddisfatto, si deve accogliere il secondo motivo dell’impugnazione ed annullare i punti 6 e 7 del dispositivo dell’ordinanza impugnata.

Sull’impugnazione incidentale Sul primo motivo 45 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il rigetto della domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T‑125/03 R viola il diritto ad una tutela giuridica effettiva.

Infatti, secondo tale parte, l’atto impugnabile può essere solo la decisione adottata in applicazione dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, all’origine della violazione del procedimento fatta valere.

Qualsiasi decisione successiva avrebbe un nesso meno diretto con tale violazione e non potrebbe costituire l’atto che incide in modo immediato ed irreversibile sulla situazione giuridica dell’impresa oggetto dell’accertamento.

Inoltre, nessuna disposizione comunitaria obbligherebbe la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare, a seguito dell’accertamento, un atto che può formare oggetto di un ricorso.

Pertanto, la tutela giuridica dell’impresa interessata dipenderebbe da una decisione discrezionale della [OSCURATO:PERSONA]. 46 Al riguardo, basti constatare che il giudice dell’urgenza ha correttamente applicato una giurisprudenza costante, peraltro non contestata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui atti successivi all’adozione di una decisione non possono inficiare la validità di quest’ultima.

L’applicazione di tale giurisprudenza allo svolgimento della verifica nel caso di specie non lascia neanche la [OSCURATO:PERSONA] priva di tutela giuridica.

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione di rigetto poco dopo l’accertamento e, se non l’avesse fatto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto avviare un’azione giudiziaria per far sì che la [OSCURATO:PERSONA] le restituisse i documenti posti nella busta sigillata e portata a Bruxelles.

Sul secondo motivo 47 Con il secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, dichiarando che la domanda nel procedimento T‑253/03 R relativa ai documenti della serie B non soddisfaceva il requisito dell’urgenza, il giudice dell’urgenza ha violato il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e si è basato su un’interpretazione eccessivamente rigorosa della nozione di danno irreparabile. 48 Infatti, negando i provvedimenti provvisori richiesti nel procedimento T‑253/03 R per quanto riguarda i detti documenti, il giudice dell’urgenza inciterebbe la [OSCURATO:PERSONA] a includere tali documenti nel suo fascicolo piuttosto che in una busta sigillata.

Alla luce della motivazione dell’ordinanza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe quindi fare in modo che sia respinta qualsiasi domanda di provvedimenti provvisori presentata al fine di preservare la natura di tali documenti in attesa di una decisione definitiva. 49 Al riguardo, si deve rammentare che, con l’ordinanza impugnata, il giudice dell’urgenza ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva già preso conoscenza dei tre documenti della serie B, che non erano stati posti in una busta sigillata, di modo che, se la decisione 8 maggio 2003 fosse annullata nel merito, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe utilizzare come elementi di prova le informazioni di cui trattasi. 50 In pratica, secondo il giudice dell’urgenza, un danno potrebbe essere constatato solo qualora la [OSCURATO:PERSONA] adottasse misure ispirate da informazioni contenute nei documenti della serie B, senza che la [OSCURATO:PERSONA] possa tuttavia dimostrare ulteriormente e con sufficiente certezza l’esistenza di un nesso effettivo fra tali informazioni e le misure adottate.

Tuttavia, il giudice dell’urgenza ha considerato ipotetico tale rischio. 51 Esso ha aggiunto che, nelle sue osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che non avrebbe consentito a terzi di accedere ai documenti della serie A e della serie B, prima della pronuncia della sentenza di merito ed ha preso atto di tale impegno. 52 Pertanto, se il giudice dell’urgenza ha escluso qualsiasi possibilità effettiva di danno irreparabile ed ha di conseguenza dichiarato l’insussistenza del requisito dell’urgenza, esso non è incorso in alcun errore di diritto. 53 Occorre quindi respingere l’impugnazione incidentale nel suo insieme.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede: 1) I punti 6 e 7 del dispositivo dell’ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 ottobre 2003, cause riunite T‑125/03 R e T‑253/03 R, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] /[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑4771) sono annullati. 2) Si prende atto della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee secondo cui essa non consentirà a soggetti terzi di aver accesso ai documenti della serie A fino alla sentenza di merito nella causa T‑253/03. 3) La domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T‑253/03 R è respinta. 4) L’impugnazione incidentale è respinta. 5) Le spese sono riservate.

Firme 1 – Lingua processuale: l'inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordonnance de la [OSCURATO:PERSONA]7/04 P(R) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] «Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Procedimento sommario — Concorrenza — Procedimento amministrativo — Documenti sequestrati durante un accertamento — Rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di accordare la protezione delle comunicazioni tra l’avvocato e il suo cliente — Limiti» Massime dell’ordinanza 1. Procedimento sommario — Provvedimenti provvisori — Presupposti — «Fumus boni iuris» — Danno grave e irreparabile — Cumulatività (Art. 243 CE; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) 2. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Poteri della [OSCURATO:PERSONA] in materia di accertamenti — Decisione che dispone un accertamento o nega la tutela del segreto professionale relativamente a documenti copiati in occasione di un accertamento — Annullamento da parte del giudice comunitario — Effetti — Divieto per la [OSCURATO:PERSONA] di usare le informazioni e i documenti ottenuti illegalmente [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 17, art. 14, n. 3] 3. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti — Danno grave e irreparabile — Danno derivante da una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che respinge una domanda di tutela della riservatezza di documenti copiati in occasione di un accertamento basato sull’art. 14 del regolamento n. 17 — Insussistenza (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) 1.        Il giudice del procedimento sommario può adottare provvedimenti provvisori soltanto se ciò è giustificato prima facie da argomenti di fatto e di diritto e se detti provvedimenti sono urgenti nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione di merito. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno di essi. (v. punto 28) 2.        Nel caso in cui una decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha disposto un accertamento sia annullata dal giudice comunitario, alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe impedito, per questo fatto, di valersi, ai fini del procedimento per infrazione alle regole comunitarie sulla concorrenza, di tutti i documenti o atti probatori ch’essa si sia procurata in occasione di detto accertamento, salvo esporsi al rischio di annullamento, da parte del giudice comunitario, della decisione relativa all’infrazione nella parte in cui sia fondata su mezzi probatori del genere. Gli stessi principi sono applicabili qualora si tratti di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non accordare la tutela del segreto professionale per quanto riguarda uno o più documenti e tale decisione sia annullata dal giudice comunitario. (v. punti 37-38) 3.        Lo scopo del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte. Per raggiungere tale scopo, l’urgenza dev’essere valutata rispetto alla necessità esistente di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria. Il presupposto relativo all’urgenza non sussiste nel caso di una domanda diretta alla sospensione dell’esecuzione di una decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce di prendere visione di documenti che sono stati copiati nel corso di un accertamento basato sull’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 e inseriti in una busta sigillata e che, secondo un’impresa, sono tutelati dal segreto professionale. Infatti, poiché la [OSCURATO:PERSONA], se detta decisione fosse successivamente dichiarata illegittima, sarebbe costretta a escludere dal suo fascicolo i documenti viziati da tale illegittimità e si troverebbe quindi nell’impossibilità di utilizzarli come elementi di prova, la possibilità di un loro uso illegittimo in un procedimento per infrazione delle regole comunitarie sulla concorrenza svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] ha solo carattere teorico ed è comunque poco probabile. Per di più, anche se la semplice conoscenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle informazioni contenute nei predetti documenti, senza che tali informazioni vengano utilizzate in un procedimento per infrazione delle regole comunitarie sulla concorrenza, può eventualmente compromettere il segreto professionale, questa circostanza – tenuto conto dell’impegno assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] di non consentire a terzi di accedere a tali documenti – non è di per sé sufficiente a comprovare la sussistenza del presupposto dell’urgenza. Infatti, il pregiudizio che potrebbe eventualmente risultare da una conoscenza più approfondita dei documenti di cui trattasi, che i dipendenti incaricati dalla [OSCURATO:PERSONA] hanno già esaminato, quand’anche sommariamente, in sede di accertamento, non basta per dimostrare l’effettività di un danno grave e irreparabile, dato che alla [OSCURATO:PERSONA] è vietato utilizzare le informazioni così ottenute, (v. punti 36, 39-44) ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE 27 settembre 2004 (1) «Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Procedimento sommario – Concorrenza – Procedimento amministrativo – Documenti sequestrati durante un accertamento – Rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di accordare la protezione delle comunicazioni tra l'avvocato e il suo cliente – Limiti» Nel procedimento C-7/04 P(R),avente ad oggetto un ricorso proposto, ai sensi dell'art. 57, secondo comma, dello Statuto della Corte, contro una pronuncia del Tribunale di primo grado il 9 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee , rappresentata dal sig. R. Wainwright e dalla sig.ra C. Ingen-Housz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Londra ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Surrey ([OSCURATO:PERSONA]),rappresentate dal sig. C. Swaak, advocaat, e dalla sig.ra M. Mollica, avocate, convenute in primo grado, sostenute da [OSCURATO:PERSONA] (ECLA) , rappresentata dai sigg. M. Dolmans, advocaat, e K. Nordlander, advokat, con procura del sig. J. Temple-Lang, solicitor, Council of the Bars and [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] (CCBE) , rappresentata dal sig. J. Flynn, QC, [OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA] van Advocaten , rappresentata dal sig. O. Brouwer, avocaat,intervenienti, IL PRESIDENTE DELLA CORTE, sentito l'avvocato generale, sig. A. Tizzano, ha emesso la seguente Ordinanza 1 L’impugnazione in esame è stata proposta contro l’ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 ottobre 2003, cause riunite T‑125/03 R e T‑253/03 R, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4771; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»). 2 Con tale ordinanza, il presidente del Tribunale di primo grado ha, in primo luogo, respinto la domanda diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee 10 febbraio 2003, recante modifica della decisione 30 gennaio 2003 che ordina alle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché alle loro rispettive controllate, di acconsentire ad un accertamento ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), e, dall’altro, l’emanazione di ulteriori provvedimenti provvisori destinati a preservare gli interessi delle richiedenti (procedimento T‑125/03 R). In secondo luogo, esso ha parzialmente respinto la domanda diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 8 maggio 2003, recante rigetto di un’istanza volta al riconoscimento della natura di atti coperti dal segreto professionale di cinque documenti fotocopiati in occasione di un accertamento, e, dall’altro, l’emanazione di ulteriori provvedimenti provvisori destinati a preservare gli interessi delle richiedenti (procedimento T‑253/03 R). 3 Con atto depositato il 16 febbraio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») hanno proposto un’impugnazione incidentale diretta all’annullamento dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui essa respinge integralmente la domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T‑125/03 R e parzialmente la domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T‑253/03 R. 4 Gli intervenienti hanno presentato le loro osservazioni a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] con memorie del 16 febbraio 2004. 5 Avendo ottenuto una proroga del termine per il deposito delle sue osservazioni sull’impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] le ha presentate il 16 aprile 2004. 6 Dato che le osservazioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni necessarie per statuire sulle domande, non occorre sentire le loro osservazioni orali. Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale 7 I fatti all’origine della controversia e del procedimento dinanzi al Tribunale sono riassunte ai punti da 1 a 20 dell’ordinanza impugnata nel modo seguente. «1 Il 10 febbraio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una decisione sulla base dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli artt. [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: la “decisione 10 febbraio 2003”); la detta decisione ha modificato la decisione 30 gennaio 2003, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva ordinato, in particolare, alle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le “richiedenti”), nonché alle loro rispettive controllate, di acconsentire ad un accertamento volto alla ricerca delle prove di eventuali pratiche anticoncorrenziali (in prosieguo: la “decisione 30 gennaio 2003”). 2 In data 12 e 13 febbraio 2003 alcuni funzionari della [OSCURATO:PERSONA], assistiti da rappresentanti dell’Office of [OSCURATO:PERSONA] (autorità britannica per la concorrenza), hanno effettuato un accertamento, sulla scorta delle dette decisioni, presso i locali delle richiedenti situati in Eccles, Manchester ([OSCURATO:PERSONA]). Durante tale accertamento, i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] hanno estratto copia di un rilevante numero di documenti. 3 Nel corso di tali operazioni i rappresentanti delle richiedenti hanno segnalato ai funzionari della [OSCURATO:PERSONA] che taluni documenti contenuti in un particolare fascicolo erano idonei a beneficiare del segreto professionale che tutela le comunicazioni con gli avvocati (“legal professional privilege”) e che, di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva avervi accesso. 4 I funzionari della [OSCURATO:PERSONA] hanno allora fatto presente ai rappresentanti delle richiedenti la loro necessità di consultare sommariamente, senza esaminarli, i documenti in questione, al fine di potersi formare una propria opinione in merito alla tutela di cui i detti documenti dovevano eventualmente beneficiare. Al termine di una lunga discussione, e dopo che i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] e dell’Office of [OSCURATO:PERSONA] ebbero ricordato ai rappresentanti delle richiedenti le conseguenze penali di un’eventuale ostruzione di operazioni di accertamento, si è deciso che il responsabile dell’accertamento avrebbe consultato sommariamente i documenti in questione, con la presenza al suo fianco di un rappresentante delle richiedenti. Si è deciso altresì che tale rappresentante, qualora avesse sostenuto che un documento era coperto dal segreto professionale, avrebbe dovuto motivare più dettagliatamente la propria richiesta. 5 Durante l’esame dei documenti contenuti nel fascicolo indicato dai rappresentanti delle richiedenti è insorta una controversia in merito a cinque documenti, che alla fine sono stati oggetto di due diversi tipi di trattamento. 6 Il primo di tali documenti è una nota dattiloscritta di due pagine, datata 16 febbraio 2000, promanante dal direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] e indirizzata ad uno dei suoi superiori. Secondo le richiedenti, tale nota contiene informazioni raccolte dal direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] in occasione di discussioni interne con altri dipendenti. Tali informazioni sarebbero state raccolte al fine di ottenere un parere giuridico esterno nell’ambito del programma per il rispetto della normativa in materia di concorrenza precedentemente avviato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 7 Il secondo di tali documenti è un secondo esemplare della nota di due pagine descritta al punto precedente, sul quale figurano inoltre annotazioni manoscritte che fanno riferimento a contatti con un avvocato delle richiedenti, essendovi segnatamente menzionato il nome di costui. 8 Dopo aver raccolto i chiarimenti delle richiedenti in merito a questi due primi documenti, i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] non sono stati in grado di giungere sul momento ad una conclusione definitiva quanto alla tutela di cui i detti documenti dovevano eventualmente beneficiare. I detti funzionari hanno dunque fatto copie di tali documenti e le hanno messe in una busta sigillata, che hanno portato via al termine del loro accertamento. Nella loro domanda, le richiedenti hanno designato tali due documenti come appartenenti alla “serie A”. 9 Il terzo documento intorno al quale è insorta una controversia tra i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] e le richiedenti è costituito da un insieme di note manoscritte del direttore generale della [OSCURATO:PERSONA], che le richiedenti sostengono essere state redatte in occasione di discussioni con alcuni dipendenti ed utilizzate al fine della redazione della nota dattiloscritta della serie A. 10 Infine, gli ultimi due documenti in questione sono due messaggi di posta elettronica scambiati tra il direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] e il coordinatore della [OSCURATO:PERSONA] competente per le questioni in materia di concorrenza. Quest’ultimo è un avvocato iscritto all’ordine forense olandese che, al momento dei fatti, era anche membro del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA] e dunque era impiegato in via permanente da tale impresa. 11 Dopo avere esaminato questi tre ultimi documenti e aver raccolto i chiarimenti delle richiedenti, la responsabile dell’accertamento ha ritenuto che i detti documenti non fossero sicuramente tutelati dal segreto professionale. Pertanto, essa ne ha estratto delle copie e le ha accluse al resto del fascicolo, senza isolarle in una busta sigillata, contrariamente a quanto aveva fatto per i documenti della serie A. Nella loro domanda di provvedimenti provvisori, le richiedenti hanno designato tali tre documenti come appartenenti alla “serie B”. 12 Il 17 febbraio 2003 le richiedenti hanno inoltrato alla [OSCURATO:PERSONA] una lettera nella quale esponevano le ragioni per le quali, a loro avviso, tanto i documenti della serie A quanto quelli della serie B erano tutelati dal segreto professionale. 13 Con comunicazione in data 1° aprile 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato le richiedenti che gli argomenti presentati nella loro lettera del 17 febbraio 2003 non le consentivano di concludere che i documenti in questione fossero effettivamente coperti dal segreto professionale. In questa medesima comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] indicava tuttavia alle richiedenti che avevano la possibilità di presentare osservazioni in merito a tali conclusioni preliminari entro un termine di due settimane, alla scadenza del quale essa avrebbe adottato una decisione definitiva. 14 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale in data 11 aprile 2003, le richiedenti hanno proposto, a norma dell’art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto, in particolare, all’annullamento della decisione 10 febbraio 2003 e, per quanto necessario, della decisione 30 gennaio 2003, “nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] vi scorge la legittimazione e/o il fondamento della propria iniziativa (non disgiungibile dalla decisione) di procedere al sequestro e/o all’esame e/o alla lettura di documenti coperti dal segreto professionale”. Tale causa porta il numero T‑125/03. 15 Il 17 aprile 2003 le richiedenti hanno informato la [OSCURATO:PERSONA] del deposito del loro atto introduttivo nella causa T‑125/03. Le dette richiedenti hanno altresì indicato alla [OSCURATO:PERSONA] che le osservazioni che esse erano state invitate a presentare a quest’ultima in data 1° aprile 2003 erano contenute nel succitato atto introduttivo. 16 Lo stesso giorno le richiedenti hanno depositato una domanda ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, diretta, in particolare, a che il giudice dell’urgenza sospenda l’esecuzione della decisione 10 febbraio 2003 e, per quanto necessario, l’esecuzione della decisione 30 gennaio 2003. Tale procedimento è stato registrato in cancelleria con il numero T‑125/03 R. 17 In data 8 maggio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una decisione ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 (in prosieguo: la “decisione 8 maggio 2003”). All’art. 1 di tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] respinge la domanda delle richiedenti diretta ad ottenere che i documenti della serie A e della serie B vengano loro restituiti e che la [OSCURATO:PERSONA] confermi la distruzione di tutte le copie di tali documenti in suo possesso. Inoltre, all’art. 2 della decisione 8 maggio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] dichiara la propria intenzione di aprire la busta sigillata contenente i documenti della serie A. [OSCURATO:PERSONA] precisa tuttavia alle richiedenti che non procederà a tale operazione prima della scadenza del termine utile per proporre ricorso giurisdizionale contro la decisione 8 maggio 2003. 18 Il 14 maggio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie osservazioni scritte in merito alla domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T‑125/03 R. 19 Il 22 maggio 2003 il presidente del Tribunale ha invitato le richiedenti a presentare le proprie osservazioni in merito alle conseguenze che occorreva trarre, a loro avviso, nel procedimento T‑125/03 R, dalla decisione 8 maggio 2003. In data 9 giugno 2003 le richiedenti hanno presentato tali osservazioni, alle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha replicato il 3 luglio 2003. 20 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 luglio 2003, a norma dell’art. 230, quarto comma, CE, le richiedenti hanno proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione 8 maggio 2003 ed il pagamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle spese relative al loro ricorso. Con atto separato registrato l’11 luglio 2003, le richiedenti hanno presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere, in particolare, che il giudice dell’urgenza sospenda l’esecuzione della decisione 8 maggio 2003. Tale procedimento porta il numero T‑253/03 R». L’ordinanza impugnata Il procedimento T‑125/03 R 8 Nel procedimento T‑125/03 R il giudice dellタルurgenza ha constatato, al punto 67 dell’ordinanza impugnata, che l’insieme dei motivi dedotti dalle ricorrenti contro la decisione 10 febbraio 2003 e, per quanto necessario, contro la decisione 30 gennaio 2003 attengono in realtà a provvedimenti successivi a tali decisioni, nonché, peraltro, da esse distinti. 9 Facendo riferimento ad una giurisprudenza costante dei giudici comunitari, il giudice dell’urgenza ha poi rammentato, al punto 68 della detta ordinanza che, nell’ambito di un’indagine ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 17, un’impresa non può far valere una presunta illegittimità dello svolgimento delle procedure di accertamento per supportare le proprie conclusioni dirette all’annullamento dell’atto in base al quale la [OSCURATO:PERSONA] procede all’accertamento stesso. 10 Considerando che le ricorrenti, pertanto, non avessero dimostrato l’esistenza di un fumus boni iuris, il giudice dell’urgenza ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione nel procedimento T‑125/03 R. Il procedimento T‑253/03 R 11 Per quanto riguarda il procedimento T‑253/03 R, il giudice dell’urgenza ha anzitutto statuito sul secondo motivo, attinente alla violazione del segreto professionale. 12 Esso ha subito rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] non sosteneva che i documenti della serie A costituissero, di per sé, una corrispondenza con un avvocato esterno ovvero un documento che riproduce il testo o il contenuto di una comunicazione di questo tipo. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe invece sostenuto che i due documenti della serie A costituivano note redatte in vista di una consultazione telefonica con un avvocato. 13 Ritenendo di essere in presenza di problemi molto importanti e complessi, relativi all’eventuale necessità di estendere, in una certa misura, l’ambito del segreto professionale, come delimitato dalla giurisprudenza, a documenti di lavoro o di sintesi, redatti solo in vista dell’assistenza di un avvocato, il giudice dell’urgenza ne ha desunto la conseguenza che tali questioni esigessero un esame dettagliato nel procedimento principale e che il ricorso non risultava quindi essere, in quella fase, manifestamente infondato. 14 Per quanto riguarda le note manoscritte della serie B, il giudice dell’urgenza ha svolto la stessa valutazione effettuata per le note della serie A, considerate le somiglianze esistenti tra le due categorie di documenti. 15 Per quanto riguarda i due messaggi di posta elettronica della serie B, scambiati tra il direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] ed il coordinatore della [OSCURATO:PERSONA] per il diritto della concorrenza, il giudice dell’urgenza ha rammentato come essi non fossero stati scambiati tra un avvocato e il suo cliente e come, pertanto, non fossero coperti, in linea di principio, dal segreto professionale, in applicazione dei principi posti nella sentenza 18 maggio 1982, causa 155/79, AM & S/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1575). 16 Il giudice dell’urgenza ha poi preso in considerazione taluni argomenti fatti valere dalle ricorrenti e dalle intervenienti che riteneva idonei, prima facie, a giustificare un’interpretazione più estensiva del segreto professionale. 17 Data la complessità del problema di sapere in quali circostanze la corrispondenza con un avvocato impiegato in via permanente presso un’impresa possa eventualmente essere protetta dal segreto professionale, il giudice dell’urgenza ha considerato che tale questione dovesse essere riservata al Tribunale giudicante nel merito. 18 Quanto al primo motivo, attinente ad una violazione dei principi procedurali fissati nella sentenza AM & S/[OSCURATO:PERSONA], cit., e dell’art. 242 CE, il giudice dell’urgenza ha anzitutto rammentato tali principi, per poi procedere ad un’analisi dello svolgimento di fatto dell’accertamento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 19 Al punto 137 dell’ordinanza impugnata esso ha constatato un’ulteriore delicata questione sollevata da tale motivo. Occorrerebbe infatti stabilire se, tenuto conto del dovere che incombe ad un’impresa sottoposta ad un accertamento di presentare gli opportuni elementi atti a dimostrare l’effettiva tutelabilità di un documento, i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] abbiano, prima facie, il diritto di pretendere – così come hanno fatto nella presente vicenda – di consultare sommariamente tale documento al fine di formarsi una propria opinione circa la tutela di cui esso deve eventualmente beneficiare. 20 Al riguardo, al punto 139 dell’ordinanza impugnata, il giudice dell’urgenza ha considerato non escluso che, nell’ambito di un accertamento sulla base dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] debbano astenersi dal consultare, anche in modo sommario, i documenti che un’impresa sostenga essere tutelati dal segreto professionale, quanto meno qualora tale impresa non vi abbia acconsentito. 21 Ritenendo di essere in presenza di un complesso problema di interpretazione della procedura definita nella sentenza AM & S/[OSCURATO:PERSONA], cit., e che non si potesse escludere che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse rispettato i principi procedurali fissati nella detta sentenza, il giudice dell’urgenza ha ammesso che il requisito attinente a al fumus boni iuris era soddisfatto tanto per i documenti della serie A quanto per quelli della serie B. 22 Esso ha poi riconosciuto l’urgenza dei provvedimenti provvisori richiesti. Infatti, per quanto riguarda i documenti della serie A, ai quali la [OSCURATO:PERSONA] non ha ancora avuto accesso, occorrerebbe stabilire se sia necessario, al fine di impedire il verificarsi di un danno grave e irreparabile, ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di non prendere conoscenza di tali documenti e, conseguentemente, sospendere l’esecuzione dell’art. 2 della decisione 8 maggio 2003. 23 Per quanto riguarda, invece, i documenti della serie B, dei quali la [OSCURATO:PERSONA] ha già preso conoscenza, e che non sono stati posti in una busta sigillata, il giudice dell’urgenza è giunto alla conclusione che non fosse soddisfatto il requisito attinente all’urgenza. 24 Esso ha infine proceduto, per i documenti della serie A, al bilanciamento degli interessi in gioco ed ha concluso che tale bilanciamento degli interessi portava a favorire una sospensione dell’esecuzione delle disposizioni della decisione 8 maggio 2003. 25 Il dispositivo dell’ordinanza impugnata ha il seguente tenore letterale: «1) I procedimenti T‑125/03 R e T‑253/03 R vengono riuniti ai fini della presente ordinanza. 2) Gli interventi del Council of the Bars and [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA] van Advocaten e dell’[OSCURATO:PERSONA] vengono ammessi nei procedimenti T‑125/03 R e T‑253/03 R. 3) Vengono accolte, nella fase del procedimento sommario, le domande di trattamento riservato presentate dalle richiedenti per taluni elementi contenuti negli atti dei procedimenti T‑125/03 R e T‑253/03 R e considerati di natura riservata nella lettera della cancelleria inviata alle richiedenti in data 16 settembre 2003. 4) La domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T‑125/03 R è respinta. 5) Si prende atto della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa non consentirà a terzi di aver accesso ai documenti della serie B fino alla sentenza di merito nella causa T‑253/03. 6) Nel procedimento T‑253/03 R è sospesa l’esecuzione dell’art. 2 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 8 maggio 2003, relativa ad una domanda di tutela in base al segreto professionale (pratica COMP/E-1/38.589), fino a che il Tribunale non avrà statuito sul ricorso di merito. 7) La busta sigillata contenente i documenti della serie A sarà conservata dalla cancelleria del Tribunale fino a che il Tribunale non avrà statuito sul ricorso di merito. 8) La domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T‑253/03 R è respinta per il resto. 9) La decisione sulle spese nei procedimenti T‑125/03 R e T‑253/03 R è riservata». L’impugnazione e l’impugnazione incidentale 26 Con la sua impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento dei punti 6 e 7 del dispositivo dell’ordinanza impugnata. Essa fa valere tre motivi, attinenti, rispettivamente, ad errori di diritto nella valutazione e nell’accertamento del requisito del fumus boni iuris, ad errori di diritto nella valutazione e nell’accertamento del requisito dell’urgenza, nonché ad irregolarità del procedimento relative al regime di amministrazione della prova e che arrecano pregiudizio agli interessi della [OSCURATO:PERSONA]. 27 L’impugnazione incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] è diretta all’annullamento dei punti 4 e 8 del dispositivo dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] fa valere due motivi, di cui il primo, nel procedimento T‑125/03 R, attiene ad una violazione del diritto ad una tutela giuridica effettiva e il secondo, nel procedimento T‑253/03 R, attiene ad una violazione dello stesso diritto, nonché ad un’erronea applicazione della nozione di danno irreparabile. Sull’impugnazione 28 In via preliminare, occorre rilevare che, conformemente ad una giurisprudenza costante, provvedimenti provvisori possono essere adottati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del ricorrente, che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione di merito. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti [v., in particolare, ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4971, punto 30]. 29 Se il requisito dell’urgenza risulta non essere soddisfatto, si deve pertanto respingere la domanda di provvedimenti provvisori, senza che sia necessario esaminare gli altri requisiti, compreso quello del fumus boni iuris, il quale, secondo i punti 98 e 127 dell’ordinanza impugnata, dovrebbe essere eventualmente trattato sulla base di una concezione del segreto professionale che comporta una nuova lettura dei principi di diritto comunitario che disciplinano la tutela del segreto professionale, principi espressi segnatamente nella citata sentenza AM &S/[OSCURATO:PERSONA]. Sul secondo motivo, attinente al requisito dell’urgenza Argomenti delle parti 30 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la valutazione del requisito dell’urgenza è viziata da diversi errori di diritto. Tali errori sarebbero dovuti all’applicazione di un metodo scorretto per stabilire l’urgenza, ad un difetto di motivazione adeguata e all’incapacità di provare che i criteri previsti per stabilire l’urgenza erano stati verificati, nonché alla mancata presa in considerazione della debolezza del fumus boni iuris nell’accertamento dell’urgenza. 31 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, per ammettere che il requisito dell’urgenza era soddisfatto, il giudice dell’urgenza si sia fondato sul ragionamento secondo cui la divulgazione, anche provvisoria, delle informazioni affidate da un privato al suo avvocato poteva essere idonea a pregiudicare irrimediabilmente la fiducia che tale privato ripone, confidandosi con il suo avvocato, nel fatto che esse non saranno mai divulgate. Lo stesso giudice dell’urgenza, al punto 167 dell’ordinanza impugnata, ammetterebbe che il danno che deriverebbe dalla semplice lettura dei documenti della serie A non sarebbe collegato alla necessità di tutelare i diritti della difesa delle ricorrenti, bensì si desumerebbe dalla «natura particolare del segreto professionale». 32 Il giudice dell’urgenza avrebbe quindi applicato una concezione del segreto professionale non ammessa, né conforme alla giurisprudenza esistente, in particolare alla citata sentenza AM & S/[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, nell’ordinanza impugnata il segreto professionale sarebbe definito come un diritto delle imprese, la cui essenza sarebbe intrinsecamente e irrimediabilmente intaccata da qualsiasi restrizione apportata al suo esercizio. Invece, nella citata sentenza AM & S/[OSCURATO:PERSONA], la protezione delle comunicazioni scambiate tra un avvocato e il suo cliente sarebbe analizzata in presenza di un procedimento che può dar luogo a decisioni di applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE ovvero a decisioni che infliggono ammende. 33 [OSCURATO:PERSONA] ritiene inoltre che non siano state accertate né la gravità, né l’irreversibilità, né inoltre la certezza del danno asserito. 34 [OSCURATO:PERSONA] rammenta poi di essersi impegnata, ed il suo impegno è stato menzionato al punto 157 dell’ordinanza impugnata, a non consentire a terzi di accedere ai documenti di cui trattasi prima che il Tribunale abbia statuito sul ricorso nel merito, il che eviterebbe qualsiasi rischio di divulgazione presso terzi. 35 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’ordinanza impugnata ha correttamente applicato la giurisprudenza relativa alla tutela del segreto professionale e, in particolare i principi posti nella citata sentenza AM & S/[OSCURATO:PERSONA]. Giudizio 36 Si deve ricordare che la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte. Per raggiungere tale obiettivo, l’urgenza dev’essere valutata rispetto alla necessità esistente di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria [ordinanza del presidente della Corte 17 luglio 2001, causa C‑180/01 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5737, punto 52]. 37 Si deve poi rammentare come la Corte abbia dichiarato, per quanto riguarda una decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha disposto un accertamento, che, qualora la detta decisione sia annullata dal giudice comunitario, alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe impedito, per questo fatto, di valersi, ai fini del procedimento d’infrazione alle regole comunitarie sulla concorrenza, di tutti i documenti o atti probatori ch’essa si sia procurata in occasione di detto accertamento, salvo esporsi al rischio di annullamento, da parte del giudice comunitario, della decisione relativa all’infrazione nella parte in cui sia fondata su mezzi probatori del genere (sentenza 22 ottobre 2002, causa C‑94/00 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9011, punto 49). 38 Gli stessi principi sono applicabili qualora si tratti di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non accordare la tutela del segreto professionale per quanto riguarda uno o più documenti e tale decisione sia annullata dal giudice comunitario. 39 [OSCURATO:PERSONA] ammette peraltro che, se la decisione 8 maggio 2003 fosse successivamente dichiarata illegittima, essa sarebbe costretta a escludere dal suo fascicolo i documenti viziati da tale illegittimità e si troverebbe quindi nell’impossibilità di utilizzarli come elementi di prova. 40 Pertanto, la possibilità di un uso illegittimo dei documenti della serie A in un procedimento per infrazione delle regole comunitarie sulla concorrenza svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] ha solo carattere teorico ed è comunque poco probabile. 41 Occorre aggiungere che, anche se la semplice conoscenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle informazioni contenute nei documenti della serie A, senza che tali informazioni vengano utilizzate in un procedimento per infrazione delle regole comunitarie sulla concorrenza, può eventualmente compromettere il segreto professionale, tale circostanza non è di per sé sufficiente a comprovare, nel procedimento in esame, la sussistenza del presupposto dell’urgenza. 42 Infatti, considerati l’impegno assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] di non consentire a terzi di accedere ai documenti della serie A fino alla pronuncia della sentenza principale nella causa T‑253/03 e l’impossibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare tali documenti come elementi di prova in un procedimento per infrazione delle regole comunitarie sulla concorrenza qualora la decisione 8 maggio 2003 fosse giudicata illegittima, solo la divulgazione dei documenti di cui trattasi potrebbe servire ad accertare la sussistenza del requisito dell’urgenza nel caso di specie. Si deve al riguardo rammentare che i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] hanno già esaminato, quand’anche sommariamente, i documenti della serie A, in sede di accertamento. 43 Ora, il pregiudizio che potrebbe eventualmente risultare da una conoscenza più approfondita di tali documenti non basta per dimostrare l’effettività di un danno grave ed irreparabile, dato che alla [OSCURATO:PERSONA] è vietato utilizzare le informazioni così ottenute. 44 Di conseguenza, poiché il presupposto relativo all’urgenza non è soddisfatto, si deve accogliere il secondo motivo dell’impugnazione ed annullare i punti 6 e 7 del dispositivo dell’ordinanza impugnata. Sull’impugnazione incidentale Sul primo motivo 45 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il rigetto della domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T‑125/03 R viola il diritto ad una tutela giuridica effettiva. Infatti, secondo tale parte, l’atto impugnabile può essere solo la decisione adottata in applicazione dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, all’origine della violazione del procedimento fatta valere. Qualsiasi decisione successiva avrebbe un nesso meno diretto con tale violazione e non potrebbe costituire l’atto che incide in modo immediato ed irreversibile sulla situazione giuridica dell’impresa oggetto dell’accertamento. Inoltre, nessuna disposizione comunitaria obbligherebbe la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare, a seguito dell’accertamento, un atto che può formare oggetto di un ricorso. Pertanto, la tutela giuridica dell’impresa interessata dipenderebbe da una decisione discrezionale della [OSCURATO:PERSONA]. 46 Al riguardo, basti constatare che il giudice dell’urgenza ha correttamente applicato una giurisprudenza costante, peraltro non contestata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui atti successivi all’adozione di una decisione non possono inficiare la validità di quest’ultima. L’applicazione di tale giurisprudenza allo svolgimento della verifica nel caso di specie non lascia neanche la [OSCURATO:PERSONA] priva di tutela giuridica. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione di rigetto poco dopo l’accertamento e, se non l’avesse fatto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto avviare un’azione giudiziaria per far sì che la [OSCURATO:PERSONA] le restituisse i documenti posti nella busta sigillata e portata a Bruxelles. Sul secondo motivo 47 Con il secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, dichiarando che la domanda nel procedimento T‑253/03 R relativa ai documenti della serie B non soddisfaceva il requisito dell’urgenza, il giudice dell’urgenza ha violato il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e si è basato su un’interpretazione eccessivamente rigorosa della nozione di danno irreparabile. 48 Infatti, negando i provvedimenti provvisori richiesti nel procedimento T‑253/03 R per quanto riguarda i detti documenti, il giudice dell’urgenza inciterebbe la [OSCURATO:PERSONA] a includere tali documenti nel suo fascicolo piuttosto che in una busta sigillata. Alla luce della motivazione dell’ordinanza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe quindi fare in modo che sia respinta qualsiasi domanda di provvedimenti provvisori presentata al fine di preservare la natura di tali documenti in attesa di una decisione definitiva. 49 Al riguardo, si deve rammentare che, con l’ordinanza impugnata, il giudice dell’urgenza ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva già preso conoscenza dei tre documenti della serie B, che non erano stati posti in una busta sigillata, di modo che, se la decisione 8 maggio 2003 fosse annullata nel merito, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe utilizzare come elementi di prova le informazioni di cui trattasi. 50 In pratica, secondo il giudice dell’urgenza, un danno potrebbe essere constatato solo qualora la [OSCURATO:PERSONA] adottasse misure ispirate da informazioni contenute nei documenti della serie B, senza che la [OSCURATO:PERSONA] possa tuttavia dimostrare ulteriormente e con sufficiente certezza l’esistenza di un nesso effettivo fra tali informazioni e le misure adottate. Tuttavia, il giudice dell’urgenza ha considerato ipotetico tale rischio. 51 Esso ha aggiunto che, nelle sue osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che non avrebbe consentito a terzi di accedere ai documenti della serie A e della serie B, prima della pronuncia della sentenza di merito ed ha preso atto di tale impegno. 52 Pertanto, se il giudice dell’urgenza ha escluso qualsiasi possibilità effettiva di danno irreparabile ed ha di conseguenza dichiarato l’insussistenza del requisito dell’urgenza, esso non è incorso in alcun errore di diritto. 53 Occorre quindi respingere l’impugnazione incidentale nel suo insieme. Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede: 1) I punti 6 e 7 del dispositivo dell’ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 ottobre 2003, cause riunite T‑125/03 R e T‑253/03 R, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] /[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4771) sono annullati. 2) Si prende atto della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee secondo cui essa non consentirà a soggetti terzi di aver accesso ai documenti della serie A fino alla sentenza di merito nella causa T‑253/03. 3) La domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T‑253/03 R è respinta. 4) L’impugnazione incidentale è respinta. 5) Le spese sono riservate. Firme 1 – Lingua processuale: l'inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2004 — Fons Iuris — Fons Iuris