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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31733/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11175-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso PAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CC)RTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3138/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 20/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 11175 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -2- Rg n. 11175/2021 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio n. 3138/3/2020 dep. 20/10/2020 che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento con cui sono stati recuperati a tassazione, ai fini delle II.DD. ed IVA, per l'anno 2011, ricavi non dichiarati in merito alla vendita di frutta e verdura, ha accolto l'appello del contribuente ritenendo nullo l'avviso di accertamento in quanto notificato in formato digitale, in modalità cartacea, con firma digitale; tale modalità era consentita, secondo la CTR, solo a partire dal 27.01.2018 data di entrata in vigore dell'art. 2 comma 1 lett. e) D.Igs. 217/2017 e pertanto non poteva essere applicata all'avviso di accertamento impugnato, notificato in data 7.11.2016.

La CTR ha statuito che: "risulta evidente che l'art. 2 anzidetto aveva escluso l'applicabilità del Codice dell'amministrazione digitale agli atti attinenti al controllo fiscale, da intendersi, evidentemente, nel senso più lato ed onnicomprensivo del termine, non operando distinzione alcuna nell'ambito della sfera di attività degli uffici finanziari.

E' il decreto legislativo n. 217 del 2017, innanzi citato, che dispone l'applicabilità del Codice anche agli atti di accertamento, rinviando ad un futuro decreto di stabilire le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni codicistiche anche alle attività di controllo fiscale, questa intesa in senso stretto.

Non condivisibile, quindi, risulta l'argomento addotto dall'Agenzia delle Entrate per dimostrare la legittimità del suo provvedimento, facendo leva sul disposto dell'art. 2, comma 6bis del decreto legislativo n. 82 citato, che, distinguendo gli atti di accertamento da quelli di controllo fiscale, costituirebbe altresì la chiave di lettura dell'art. 6 nella sua formulazione in vigore fino al 26 gennaio 2018". [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso.

Considerato che: Con l'unico motivo si deduce in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 42 D.Igs. n. 600/1973, nonché degli artt. 2 e 23 D.Igs. n. 82/2005 per aver la CTR ritenuto nulla la sottoscrizione dell'atto impositivo con firma digitale perchè, trattandosi di atto di accertamento, doveva essere sottoscritto in formato cartaceo, come era stato notificato, in quanto la possibilità di utilizzare la firma digitale era sorta solo a seguito della novella di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) D.Igs. n. 217/2017.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza con la quale ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 10,

I. 130 del 2022, ricorrendone i presupposti.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio fino al lrgennaio 2023.

Rinvia la causa a nuovo ruolo della quinta sezione civile.

Roma, 28 settembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11175-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso PAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CC)RTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3138/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 20/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 11175 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- Rg n. 11175/2021 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio n. 3138/3/2020 dep. 20/10/2020 che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento con cui sono stati recuperati a tassazione, ai fini delle II.DD. ed IVA, per l'anno 2011, ricavi non dichiarati in merito alla vendita di frutta e verdura, ha accolto l'appello del contribuente ritenendo nullo l'avviso di accertamento in quanto notificato in formato digitale, in modalità cartacea, con firma digitale; tale modalità era consentita, secondo la CTR, solo a partire dal 27.01.2018 data di entrata in vigore dell'art. 2 comma 1 lett. e) D.Igs. 217/2017 e pertanto non poteva essere applicata all'avviso di accertamento impugnato, notificato in data 7.11.2016. La CTR ha statuito che: "risulta evidente che l'art. 2 anzidetto aveva escluso l'applicabilità del Codice dell'amministrazione digitale agli atti attinenti al controllo fiscale, da intendersi, evidentemente, nel senso più lato ed onnicomprensivo del termine, non operando distinzione alcuna nell'ambito della sfera di attività degli uffici finanziari. E' il decreto legislativo n. 217 del 2017, innanzi citato, che dispone l'applicabilità del Codice anche agli atti di accertamento, rinviando ad un futuro decreto di stabilire le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni codicistiche anche alle attività di controllo fiscale, questa intesa in senso stretto. Non condivisibile, quindi, risulta l'argomento addotto dall'Agenzia delle Entrate per dimostrare la legittimità del suo provvedimento, facendo leva sul disposto dell'art. 2, comma 6bis del decreto legislativo n. 82 citato, che, distinguendo gli atti di accertamento da quelli di controllo fiscale, costituirebbe altresì la chiave di lettura dell'art. 6 nella sua formulazione in vigore fino al 26 gennaio 2018". [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso. Considerato che: Con l'unico motivo si deduce in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 42 D.Igs. n. 600/1973, nonché degli artt. 2 e 23 D.Igs. n. 82/2005 per aver la CTR ritenuto nulla la sottoscrizione dell'atto impositivo con firma digitale perchè, trattandosi di atto di accertamento, doveva essere sottoscritto in formato cartaceo, come era stato notificato, in quanto la possibilità di utilizzare la firma digitale era sorta solo a seguito della novella di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) D.Igs. n. 217/2017. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza con la quale ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 10, I. 130 del 2022, ricorrendone i presupposti. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio fino al lrgennaio 2023. Rinvia la causa a nuovo ruolo della quinta sezione civile. Roma, 28 settembr
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