CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 31978/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazionedi legge, in relazione agli artt. 649, cod. proc. pen. e 640, cod. pen., permancata applicazione del principio del ne bis in idem processuale, è (a) da unlato non consentito perché reiterativo, (b) dall’altro manifestamente infondato inquanto diretto a censurare un vizio della motivazione che tuttavia non ricorre neltesto della sentenza, la quale ha piuttosto fatto corretta applicazione dellanozione di idem factum elaborata a livello europeo e recepita nel nostroordinamento con la sentenza Corte cost. del 21 luglio 2016, n. 200, a mentedella quale: “sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico,il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solose riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensioneempirica, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità deifatti, qualora da un'unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell’integritàfisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque unnuovo evento in senso storico”;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]