CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 04652/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso, presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 9 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Cagliari (che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Cagliari lo aveva ritenuto responsabile del delitto di violenza privata e lo aveva condannato alla pena di giustizia, con le conseguenti statuizioni civili), con il quale è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato: - non si confronta effettivamente con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato che - oltre ad indicare compiutamente e logicamente i dati probatori sulla scorta dei quali ha ricostruito il fatto - ha chiarito le ragioni per cui (disattendo pure le doglianze difensive qui reiterate) ha escluso che le dichiarazioni dei testi a discarico potessero condurre ad una statuizione liberatoria, segnatamente esponendo gli elementi da cui ha tratto il difetto di credibilità della moglie dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ed esplicitando perché (in relazione al tempo del commesso reato) non potesse trarsi un alibi dalla deposizione del teste Granella (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - ed è manifestamente infondato, nella parte in cui nega che nella specie sia stato compiuto il prescritto apprezzamento dell'attendibilità della persona offesa costituita parte civile, e del tutto apodittico nella parte in cui nega la credibilità dei testi a carico; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis