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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19980/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 168/RG. 4529 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il motivo unico dedotto, sotto articolato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto generico a fronte di una sentenza che, con corretti argomenti giuridici e aderente ai fatti accertati, ha dato atto degli elementi e delle prove su cui ha fondato il giudizio di responsabilità (pagg. 1-2) e della valutazione relativa al trattamento sanzionatorio anche con riferimento alla recidiva (pagg. 3-4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delki ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 168/RG. 4529 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il motivo unico dedotto, sotto articolato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto generico a fronte di una sentenza che, con corretti argomenti giuridici e aderente ai fatti accertati, ha dato atto degli elementi e delle prove su cui ha fondato il giudizio di responsabilità (pagg. 1-2) e della valutazione relativa al trattamento sanzionatorio anche con riferimento alla recidiva (pagg. 3-4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delki ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5
Sentenza Cassazione n. 19980/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris