CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 25263/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 12 settembre 1947; avverso la sentenza del 20 dicembre 2020, dalla Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di L'Aquila, con ordinanza resa 1'11 dicembre 2019, rigettava la richiesta di differimento dell'udienza di discussione avanzata dal difensore di fiducia dell'imputato per legittimo impedimento, per cui, nominato in sostituzione un difensore d'ufficio, invitava le parti a rassegnare le rispettive conclusioni e, all'esito, pronunciava sentenza di condanna. Proposto appello, la corte territoriale rigettava l'unico motivo proposto dal difensore dell'imputato e confermava la decisione resa dal Tribunale. 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato deducendo con un unico motivo d'impugnazione, formulato sotto il profilo della inosservanza di norma processuale, la nullità della sentenza emessa in primo grado (e, con essa, di quella impugnata), nella parte in cui avrebbe rigettato la richiesta di rinvio e, quindi, celebrato il processo, nonostante il legittimo impedimento tempestivamente addotto dal difensore. 3. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di precisare come l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare, sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Rv. 263395). In concreto, a prescindere dall'oggettiva intempestività dell'istanza, depositata solo il giorno dell'udienza, non vi è traccia della necessaria allegazione dell'impossibilità di una sostituzione, non tanto nello svolgimento dell'impegno istituzionale (pur astrattamente ipotizzabile), ma in quello oggetto del presente giudizio. 4. Tanto impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere, e