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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 settembre 2021

Cassazione n. 36793/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 14/06/2021 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con ordinanza del 14 giugno 2021 il Tribunale di Milano, adito ex art.310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 19 maggio 2021, con cui è stata respinta la istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione all'ordinanza genetica del 20 aprile 2021 di applicazione dell'anzidetta misura nei confronti del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen, 73 commi 1,6, 80, comma 1, lett. c), d.

P.R. 9 ottobre 1990, n.309, per avere ceduto in più occasioni plurimi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di gr. 50-200-250 (fatti avvenuti in data prossima ed antecedente al 30 aprile 2019)

2. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio difensore.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari di cui difetterebbe l'attualità, trattandosi di reati di spaccio che risalgono al settembre del 2019 Con il secondo motivo si censura la motivazione in ordine alla ravvisata inadeguatezza della più lieve misura degli arresti domiciliari presso un domicilio idoneo appositamente indicato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi.

Le doglianze del ricorrente non si confrontano con la motivazione dell'ordinanza impugnata nella quale è stato posto in luce che l'indagato non lavora ed è uno spacciatore professionale, tanto da avere reiterato le condotte di spaccio anche in altri separati procedimenti dopo che aveva ottenuto la sostituzione della misura detentiva con gli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il giudizio sulla sussistenza del pericolo di reiterazione e sulla inadeguatezza di misure diverse da quella della custodia in carcere, implicando apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, non è censurabile nel giudizio di legittimità, se congruamente e logicamente motivato.

Nel caso in specie, contrariamente ai rilievi difensivi, il provvedimento impugnato ha dato conto che il ricorrente ha proseguito nell'attività di spaccio anche dopo aver beneficiato della sospensione condizionale della pena ed in concomitanza di altre più lievi misure cautelari disposte in separati procedimenti, dimostrando una spiccata pericolosità avendo proseguito anche a fare uso personale di sostanze stupefacenti.

L'affidabilità delle capacità di autocontrollo del ricorrente, necessario presupposto per l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, è stata pertanto esclusa sulla base di valutazioni in fatto adeguatamente motivate anche in relazione alla inadeguatezza di un controllo a distanza alternativo alla detenzione carceraria che non potrebbe ragionevolmente impedire la prosecuzione dell'illecito.

In conclusione, si deve ritenere che la motivazione dell'ordinanza impugnata non presenta vizi logici manifesti e decisivi, risulta coerente con le emergenze processuali e non è incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede.

2. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 16 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] Pe 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 14/06/2021 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 14 giugno 2021 il Tribunale di Milano, adito ex art.310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 19 maggio 2021, con cui è stata respinta la istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione all'ordinanza genetica del 20 aprile 2021 di applicazione dell'anzidetta misura nei confronti del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen, 73 commi 1,6, 80, comma 1, lett. c), d. P.R. 9 ottobre 1990, n.309, per avere ceduto in più occasioni plurimi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di gr. 50-200-250 (fatti avvenuti in data prossima ed antecedente al 30 aprile 2019) 2. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio difensore. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari di cui difetterebbe l'attualità, trattandosi di reati di spaccio che risalgono al settembre del 2019 Con il secondo motivo si censura la motivazione in ordine alla ravvisata inadeguatezza della più lieve misura degli arresti domiciliari presso un domicilio idoneo appositamente indicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi. Le doglianze del ricorrente non si confrontano con la motivazione dell'ordinanza impugnata nella quale è stato posto in luce che l'indagato non lavora ed è uno spacciatore professionale, tanto da avere reiterato le condotte di spaccio anche in altri separati procedimenti dopo che aveva ottenuto la sostituzione della misura detentiva con gli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Il giudizio sulla sussistenza del pericolo di reiterazione e sulla inadeguatezza di misure diverse da quella della custodia in carcere, implicando apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, non è censurabile nel giudizio di legittimità, se congruamente e logicamente motivato. Nel caso in specie, contrariamente ai rilievi difensivi, il provvedimento impugnato ha dato conto che il ricorrente ha proseguito nell'attività di spaccio anche dopo aver beneficiato della sospensione condizionale della pena ed in concomitanza di altre più lievi misure cautelari disposte in separati procedimenti, dimostrando una spiccata pericolosità avendo proseguito anche a fare uso personale di sostanze stupefacenti. L'affidabilità delle capacità di autocontrollo del ricorrente, necessario presupposto per l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, è stata pertanto esclusa sulla base di valutazioni in fatto adeguatamente motivate anche in relazione alla inadeguatezza di un controllo a distanza alternativo alla detenzione carceraria che non potrebbe ragionevolmente impedire la prosecuzione dell'illecito. In conclusione, si deve ritenere che la motivazione dell'ordinanza impugnata non presenta vizi logici manifesti e decisivi, risulta coerente con le emergenze processuali e non è incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede. 2. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] Pe 9
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