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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16076/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 giugno 1940; avverso la sentenza del 26 maggio 2021, della Corte d'appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la nota depositata il 27 gennaio 2023, con la quale il difensore del ricorrente rinuncia all'originaria istanza di trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, nella sua qualità di amministratore della società "[OSCURATO:SOCIETA]." (dichiarata fallita il 27 gennaio 2011), dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, perché, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe dissimulato il patrimonio societario (attraverso la stipula di un contratto di fitto di ramo d'azienda) ed avrebbe tenuto le scritture contabili in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

Il ricorso, proposto dal difensore dell'imputato, si compone di due motivi.

Con il primo, formulato sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, si deduce da un canto, con riferimento alla contestata dissimulazione, che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell'effettiva convenienza del contratto.

Convenienza immediatamente desumibile, secondo la difesa, dall'esplicita rinuncia dell'affittuario all'indennizzo previsto dall'art. 79 della legge fallimentare (cristallizzata in una specifica clausola negoziale) e dalla decisione del curatore di proseguire il rapporto.

Dall'altro, con riferimento alla ritenuta sussistenza della bancarotta documentale, non avrebbe considerato che parte della documentazione contabile era stata in precedenza sequestrata dalla Guardia di Finanza e tutta la residua documentazione era stata tempestivamente consegnata alla curatela.

Con il secondo, invece, formulato sotto il profilo della mancata assunzione di una prova decisiva ma parzialmente connesso al primo, si deduce che la Corte territoriale avrebbe immotivatamente respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, omettendo di disporre una necessaria consulenza contabile, finalizzata ad accertare e valutare la documentazione effettivamente consegnata al curatore e quella sequestrata dalla Guardia di Finanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, in quanto le circostanze dedotte appaiono del tutto inconferenti rispetto alla contestazione e al complessivo impianto motivazionale della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] è contestato, in relazione alla bancarotta patrimoniale, di aver dissimulato l'intero patrimonio aziendale stipulando un contratto di affitto con altra società, di proprietà della moglie e dei figli, e incassando solo parzialmente il corrispettivo pattuito.

Ebbene, rispetto a tale contestazione, l'effettiva convenienza del concreto regolamento negoziale stipulato rappresenta circostanza del tutto irrilevante e, comunque, non desumibile né dalla rinuncia dell'affittuario all'indennizzo ex art. 79

I. fall. (in quanto clausola non relativa alla fisiologia del rapporto), né dalla invocata decisione del curatore (da valutare in ragione della necessaria conservazione del patrimonio aziendale alla luce della futura liquidazione).

Ed analoghe considerazioni possono essere mosse anche con riferimento alle ulteriori circostanze dedotte in relazione alla consegna o al sequestro della documentazione contabile.

Il ricorrente, infatti, si limita a dedurre, genericamente, la completezza della documentazione consegnata e l'esistenza di un pregresso sequestro, ma non si confronta con quanto esplicitamente evidenziato, sotto tale profilo, dalla Corte d'appello, che, invece, alla luce dei rilievi contenuti nella relazione ex art. 33

I. fall. (non contraddetti neanche dalle dichiarazioni rese dagli stessi testi a discarico, addotti dalla difesa proprio in relazione a tale circostanza), ha dato conto della oggettiva insufficienza delle scritture contabili.

Ed è proprio l'evidenza di tale dato probatorio e l'assenza di significative deduzioni contrarie a giustificare l'irrilevanza dell'accertamento peritale richiesto e, con esso, la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 giugno 1940; avverso la sentenza del 26 maggio 2021, della Corte d'appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la nota depositata il 27 gennaio 2023, con la quale il difensore del ricorrente rinuncia all'originaria istanza di trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, nella sua qualità di amministratore della società "[OSCURATO:SOCIETA]." (dichiarata fallita il 27 gennaio 2011), dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, perché, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe dissimulato il patrimonio societario (attraverso la stipula di un contratto di fitto di ramo d'azienda) ed avrebbe tenuto le scritture contabili in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Il ricorso, proposto dal difensore dell'imputato, si compone di due motivi. Con il primo, formulato sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, si deduce da un canto, con riferimento alla contestata dissimulazione, che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell'effettiva convenienza del contratto. Convenienza immediatamente desumibile, secondo la difesa, dall'esplicita rinuncia dell'affittuario all'indennizzo previsto dall'art. 79 della legge fallimentare (cristallizzata in una specifica clausola negoziale) e dalla decisione del curatore di proseguire il rapporto. Dall'altro, con riferimento alla ritenuta sussistenza della bancarotta documentale, non avrebbe considerato che parte della documentazione contabile era stata in precedenza sequestrata dalla Guardia di Finanza e tutta la residua documentazione era stata tempestivamente consegnata alla curatela. Con il secondo, invece, formulato sotto il profilo della mancata assunzione di una prova decisiva ma parzialmente connesso al primo, si deduce che la Corte territoriale avrebbe immotivatamente respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, omettendo di disporre una necessaria consulenza contabile, finalizzata ad accertare e valutare la documentazione effettivamente consegnata al curatore e quella sequestrata dalla Guardia di Finanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, in quanto le circostanze dedotte appaiono del tutto inconferenti rispetto alla contestazione e al complessivo impianto motivazionale della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] è contestato, in relazione alla bancarotta patrimoniale, di aver dissimulato l'intero patrimonio aziendale stipulando un contratto di affitto con altra società, di proprietà della moglie e dei figli, e incassando solo parzialmente il corrispettivo pattuito. Ebbene, rispetto a tale contestazione, l'effettiva convenienza del concreto regolamento negoziale stipulato rappresenta circostanza del tutto irrilevante e, comunque, non desumibile né dalla rinuncia dell'affittuario all'indennizzo ex art. 79 I. fall. (in quanto clausola non relativa alla fisiologia del rapporto), né dalla invocata decisione del curatore (da valutare in ragione della necessaria conservazione del patrimonio aziendale alla luce della futura liquidazione). Ed analoghe considerazioni possono essere mosse anche con riferimento alle ulteriori circostanze dedotte in relazione alla consegna o al sequestro della documentazione contabile. Il ricorrente, infatti, si limita a dedurre, genericamente, la completezza della documentazione consegnata e l'esistenza di un pregresso sequestro, ma non si confronta con quanto esplicitamente evidenziato, sotto tale profilo, dalla Corte d'appello, che, invece, alla luce dei rilievi contenuti nella relazione ex art. 33 I. fall. (non contraddetti neanche dalle dichiarazioni rese dagli stessi testi a discarico, addotti dalla difesa proprio in relazione a tale circostanza), ha dato conto della oggettiva insufficienza delle scritture contabili. Ed è proprio l'evidenza di tale dato probatorio e l'assenza di significative deduzioni contrarie a giustificare l'irrilevanza dell'accertamento peritale richiesto e, con esso, la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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