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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12022/2022

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uente FAr ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29350-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 322, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1180/08/2020 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all'esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali per le quali si era rilevato un significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, in applicazione dell'art.

IL, comma 335, della

I. 30 dicembre 2004, n. 311, notificato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per la rideterminazione in aumento della classe di merito di un immobile di proprietà del medesimo sito in corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 141, di Roma, con conseguente aumento delle relativa rendita catastale, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo nullo l'atto impositivo per difetto di motivazione.

2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimato con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la difesa erariale deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 cod. proc. civ. e 14, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 per non aver rilevato il difetto di integrità del contraddittorio con i comproprietari dell'immobile oggetto di riclassamento con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e dell'art. 2697 cod.. civ.

3. Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo.

4. Nella specie è pacifico, avendolo ammesso anche il controricorrente, che l'immobile oggetto di riclassamento catastale è di proprietà comune a più persone nei cui confronti l'Agenzia delle entrate ha emesso separati avvisi di accertamento, impugnati soltanto da tre di essi (Barbara, [OSCURATO:PERSONA] e Fabrizio [OSCURATO:PERSONA]).

Con riferimento ai primi due contribuenti, altra Sezione della medesima CTR rilevava il difetto di integrità del contraddittorio e rimetteva la causa al giudice di primo grado mentre ciò non ha fatto la Sezione 8" della CTR che ha invece deciso la causa nel merito con la sentenza qui impugnata, contravvenendo al principio giurisprudenziale in base al quale «In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari più soggetti, al fine di ottenere l'accertamento della natura agricola dello stesso, dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento - vincolante ai fini dell'esercizio del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) - possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato i giudizi di primo e secondo grado di impugnazione di atti di classamento di un immobile, promossi da uno dei comproprietari del bene, coniuge in comunione legale, non avendo il giudice di merito disposto l'integrazione del contraddittorio)» (Cass. n. 15489 del 2010; conf.

Cass. n. 3068 del 2014 e Cass. n. 1272 del 2020).

5. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va dichiarata la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari dell'immobile oggetto di riclassamento, litisconsorti necessari, e la causa va rimessa alla Commissione tributaria provinciale di Roma perché disponga l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nei confronti dei litisconsorti necessari e pronunci nuovamente nel merito, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma in data 23/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] li Funoul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente FAr ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29350-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 322, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1180/08/2020 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all'esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali per le quali si era rilevato un significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, in applicazione dell'art. IL, comma 335, della I. 30 dicembre 2004, n. 311, notificato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per la rideterminazione in aumento della classe di merito di un immobile di proprietà del medesimo sito in corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 141, di Roma, con conseguente aumento delle relativa rendita catastale, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo nullo l'atto impositivo per difetto di motivazione. 2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimato con controricorso. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il primo motivo la difesa erariale deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 cod. proc. civ. e 14, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 per non aver rilevato il difetto di integrità del contraddittorio con i comproprietari dell'immobile oggetto di riclassamento con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado. 2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e dell'art. 2697 cod.. civ. 3. Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo. 4. Nella specie è pacifico, avendolo ammesso anche il controricorrente, che l'immobile oggetto di riclassamento catastale è di proprietà comune a più persone nei cui confronti l'Agenzia delle entrate ha emesso separati avvisi di accertamento, impugnati soltanto da tre di essi (Barbara, [OSCURATO:PERSONA] e Fabrizio [OSCURATO:PERSONA]). Con riferimento ai primi due contribuenti, altra Sezione della medesima CTR rilevava il difetto di integrità del contraddittorio e rimetteva la causa al giudice di primo grado mentre ciò non ha fatto la Sezione 8" della CTR che ha invece deciso la causa nel merito con la sentenza qui impugnata, contravvenendo al principio giurisprudenziale in base al quale «In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari più soggetti, al fine di ottenere l'accertamento della natura agricola dello stesso, dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento - vincolante ai fini dell'esercizio del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) - possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato i giudizi di primo e secondo grado di impugnazione di atti di classamento di un immobile, promossi da uno dei comproprietari del bene, coniuge in comunione legale, non avendo il giudice di merito disposto l'integrazione del contraddittorio)» (Cass. n. 15489 del 2010; conf. Cass. n. 3068 del 2014 e Cass. n. 1272 del 2020). 5. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va dichiarata la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari dell'immobile oggetto di riclassamento, litisconsorti necessari, e la causa va rimessa alla Commissione tributaria provinciale di Roma perché disponga l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nei confronti dei litisconsorti necessari e pronunci nuovamente nel merito, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 23/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] li Funoul
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