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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 20746/2022

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ORDINANZA sul ricorso 16630/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Cura prof. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Pietralata n.320-d, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - nonché contro zo22 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Foggia, in persona del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.251, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2061/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 16630/16 Rilevato che: Il tribunale di Foggia accoglieva l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]/3 avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su ricorso della Casa di cura prof.

Brodetti per la somma di C 593.825,01, quale differenza tra l'importo da essa fatturato per le prestazioni ospedaliere rese nel 1999 e nel 2000 (in quanto struttura sanitaria accreditata) e l'importo - liquidato in applicazione del meccanismo di regressione tariffaria - ad essa corrisposto per tali prestazioni. 9.V4iY A sostegno delle proprie ragioni, l'ASL kva dedotto che le pretese di controparte erano state definite con transazione a seguito della quale il TAR aveva dichiarato cessata la materia del contendere relativamente a tre giudizi intrapresi dalla Casa di cura Brodetti per prestazioni ospedaliere in favore dell'[OSCURATO:PERSONA]/3, mentre quest'ultima J aveva in via subordinata spiegato domanda di ingiustificato arricchimento.

Avverso la sentenza del tribunale, la Casa di Cura proponeva appello che, per quanto d'interesse nella presente sede, veniva respinto per difetto di giurisdizione del giudice adito, avendo l'appellante contestato il meccanismo di regressione tariffaria perché l'autorità amministrativa non aveva determinato, nel periodo oggetto di controversia, i tetti di spesa per branca e per singola struttura e in tal modo - ad avviso della Corte distrettuale - aveva proposto una domanda che non richiedeva solo il pagamento di differenze tariffarie, ma richiedeva un sindacato sulle delibere sottostanti e, quindi, sull'attività discrezionale della P.A. relativa alla determinazione in materia sanitaria dei tetti di spesa, riservato alla cognizione del giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] di cura [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per cassazione contro la predetta sentenza della Corte pugliese, affidando l'impugnazione a due motivi.

Resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] (medio tempore subentrata all'[OSCURATO:PERSONA]/3) e ricorso incidentale condizionato, sulla base di un motivo.

Considerato che: Con il primo motivo del ricorso principale, la società ricorrente deduce la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 183 commi 3 e 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per non aver il giudice di secondo grado consentito la instaurazione del contraddittorio, sulla questione rilevata d'ufficio del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Con il secondo motivo di ricorso principale, la società ricorrente prospetta la violazione dell'art. 37 c.p.c. e dell'art. 7 della legge n. 205/2000, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d'appello di Bari erroneamente ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, l'ASL ricorrente lamenta la violazione dell'art. 107 Cost. e 37 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per avere la Corte d'appello pronunciato nel merito della controversia, ritenendo che le motivazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado non fossero corrette, pur a fronte del riconosciuto difetto di giurisdizione.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, l'ASL ricorrente censura la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto insussistente il giudicato esterno rilevato dal giudice di prime cure, in assenza di censure sul punto.

Il primo e secondo motivo di ricorso principale, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono fondati.

Infatti, secondo l'insegnamento di questa Corte, "In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna della Asl al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata sul presupposto dell'annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi che avevano stabilito i ccdd.

"tetti di spesa" e della conseguente invalidità, inefficacia o inoperatività parziale dell'accordo stipulato tra le parti limitatamente alle clausole che prevedevano la non remunerabilità delle predette prestazioni, rientra, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio"(Cass. sez. un. nn. n. 26200/19, 28043/18).

Nella presente vicenda, l'oggetto del giudizio non contempla il sindacato sul potere autoritativo e discrezionale della PA, ma unicamente la verifica dell'adempimento di una obbligazione pecuniaria, quale pretesa del privato su un piano paritetico con la pubblica amministrazione, senza nessun controllo della legittimità dell'esercizio del potere; va precisato, che in riferimento al profilo della giurisdizione non si è formato nessun giudicato implicito perché la sentenza di primo grado si è risolta in una pronuncia in rito, avendo dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

In accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso principale, assorbito l'incidentale, la sentenza va cassata perché sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e la causa va rinviata al tribunale di Foggia, per un nuovo giudizio.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale, assorbe il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al tribunale di Foggia, in diversa composizione.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 16630/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Cura prof. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Pietralata n.320-d, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - nonché contro zo22 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Foggia, in persona del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.251, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2061/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 16630/16 Rilevato che: Il tribunale di Foggia accoglieva l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]/3 avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su ricorso della Casa di cura prof. Brodetti per la somma di C 593.825,01, quale differenza tra l'importo da essa fatturato per le prestazioni ospedaliere rese nel 1999 e nel 2000 (in quanto struttura sanitaria accreditata) e l'importo - liquidato in applicazione del meccanismo di regressione tariffaria - ad essa corrisposto per tali prestazioni. 9.V4iY A sostegno delle proprie ragioni, l'ASL kva dedotto che le pretese di controparte erano state definite con transazione a seguito della quale il TAR aveva dichiarato cessata la materia del contendere relativamente a tre giudizi intrapresi dalla Casa di cura Brodetti per prestazioni ospedaliere in favore dell'[OSCURATO:PERSONA]/3, mentre quest'ultima J aveva in via subordinata spiegato domanda di ingiustificato arricchimento. Avverso la sentenza del tribunale, la Casa di Cura proponeva appello che, per quanto d'interesse nella presente sede, veniva respinto per difetto di giurisdizione del giudice adito, avendo l'appellante contestato il meccanismo di regressione tariffaria perché l'autorità amministrativa non aveva determinato, nel periodo oggetto di controversia, i tetti di spesa per branca e per singola struttura e in tal modo - ad avviso della Corte distrettuale - aveva proposto una domanda che non richiedeva solo il pagamento di differenze tariffarie, ma richiedeva un sindacato sulle delibere sottostanti e, quindi, sull'attività discrezionale della P.A. relativa alla determinazione in materia sanitaria dei tetti di spesa, riservato alla cognizione del giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] di cura [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per cassazione contro la predetta sentenza della Corte pugliese, affidando l'impugnazione a due motivi. Resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] (medio tempore subentrata all'[OSCURATO:PERSONA]/3) e ricorso incidentale condizionato, sulla base di un motivo. Considerato che: Con il primo motivo del ricorso principale, la società ricorrente deduce la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 183 commi 3 e 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per non aver il giudice di secondo grado consentito la instaurazione del contraddittorio, sulla questione rilevata d'ufficio del difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Con il secondo motivo di ricorso principale, la società ricorrente prospetta la violazione dell'art. 37 c.p.c. e dell'art. 7 della legge n. 205/2000, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d'appello di Bari erroneamente ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, l'ASL ricorrente lamenta la violazione dell'art. 107 Cost. e 37 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per avere la Corte d'appello pronunciato nel merito della controversia, ritenendo che le motivazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado non fossero corrette, pur a fronte del riconosciuto difetto di giurisdizione. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, l'ASL ricorrente censura la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto insussistente il giudicato esterno rilevato dal giudice di prime cure, in assenza di censure sul punto. Il primo e secondo motivo di ricorso principale, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono fondati. Infatti, secondo l'insegnamento di questa Corte, "In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna della Asl al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata sul presupposto dell'annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi che avevano stabilito i ccdd. "tetti di spesa" e della conseguente invalidità, inefficacia o inoperatività parziale dell'accordo stipulato tra le parti limitatamente alle clausole che prevedevano la non remunerabilità delle predette prestazioni, rientra, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio"(Cass. sez. un. nn. n. 26200/19, 28043/18). Nella presente vicenda, l'oggetto del giudizio non contempla il sindacato sul potere autoritativo e discrezionale della PA, ma unicamente la verifica dell'adempimento di una obbligazione pecuniaria, quale pretesa del privato su un piano paritetico con la pubblica amministrazione, senza nessun controllo della legittimità dell'esercizio del potere; va precisato, che in riferimento al profilo della giurisdizione non si è formato nessun giudicato implicito perché la sentenza di primo grado si è risolta in una pronuncia in rito, avendo dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. In accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso principale, assorbito l'incidentale, la sentenza va cassata perché sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e la causa va rinviata al tribunale di Foggia, per un nuovo giudizio. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale, assorbe il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al tribunale di Foggia, in diversa composizione. Cos
Decreto Cassazione n. 20746/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris