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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44285/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa nei suoi confronti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 495 cod. pen., composto da tre motivi, tutti inammissibili, per le ragioni di seguito esposte.

2. Considerato che, infatti, quanto ai primi due motivi, il Collegio rammenta come, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (cfr., quanto all'inammissibilità del ricorso con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

Tra i motivi di ricorso che l'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. consente di proporre avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., quindi, vi è quello che concerne l'erronea qualificazione del fatto, da intendersi riferita alla cornice utilizzata per inquadrare il fatto nelle sue varie componenti, comprese quelle che rendono configurabili le circostanze del reato (Sez. 6, n. 44393 del 24/9/2019, Lamberti, Rv. 277214, in motivazione).

Ciò posto, deve darsi atto di come sia altrettanto consolidato il principio secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza - anche sotto il profilo del suo atteggiarsi dal punto di vista delle circostanze del reato - è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti, con indiscussa immediatezza, dal testo del provvedimento impugnato o dall'imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolìno, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, EI Zìtouni; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619).

Sulla base di tale condiviso orientamento, deve evidenziarsi come il motivo di ricorso non possa contrapporre all'accertamento del giudice diverse letture della vicenda, ma solo prospettare l'eccentricità della qualificazione emergente già dal tenore della contestazione o comunque da profili risultanti con immediatezza, in relazione alle ragioni fondanti della qualificazione proposta.Orbene, il ricorrente, nel caso di specie, non deduce l'erronea qualificazione del fatto di reato bensì la mancanza di elementi di prova, congrui alla affermazione di responsabilità, sicchè il motivo è manifestamente inammissibile.

3. Ritenuto, altresì, quanto al terzo motivo di censura, che il giudice del patteggiamento ha spiegato, sia pur sinteticamente, la sussistenza di un quadro probatorio adeguato e idoneo ad escludere una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (basato anche sulla confessione dell'imputato) e tanto è sufficiente ai fini del sindacato positivo sulla legittimità della decisione dal punto di vista di eventuali, proposti vizi di motivazione.

Invero, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277102; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv. 256359; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, dep. 03/08/2011, Rv. 250902; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Rv. 252085).

Ebbene, il motivo è privo di specificità al riguardo, poiché non indica elementi favorevoli all'imputato acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati, ai fini di un proscioglimento; esso, comunque, è manifestamente infondato, dal momento che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Tali argomentazioni, come ha condivisibilmente sottolineato la citata sentenza n. 39159 del 2019, appaiono del tutto corrispondenti ai parametri motivazionali richiesti per le decisioni di patteggiamento, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione, che è implicita nella domanda di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nonché tenuto conto della speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in tale tipologia peculiare di rito alternativo previsto dal legislatore (cfr., tra le altre, Sez.

U, n. 5777 del 27/3/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135; Sez.

U, n. 10372 del 27/9/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez.

U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; cfr. Sez. 6, n. 56976 del 11/9/2017, Sejdaras, Rv. 271671).

Inoltre,

4. Considerato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve disporsi la condanna del ricorrente che ha proposto il ricorso al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro

4.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa nei suoi confronti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 495 cod. pen., composto da tre motivi, tutti inammissibili, per le ragioni di seguito esposte. 2. Considerato che, infatti, quanto ai primi due motivi, il Collegio rammenta come, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (cfr., quanto all'inammissibilità del ricorso con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Tra i motivi di ricorso che l'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. consente di proporre avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., quindi, vi è quello che concerne l'erronea qualificazione del fatto, da intendersi riferita alla cornice utilizzata per inquadrare il fatto nelle sue varie componenti, comprese quelle che rendono configurabili le circostanze del reato (Sez. 6, n. 44393 del 24/9/2019, Lamberti, Rv. 277214, in motivazione). Ciò posto, deve darsi atto di come sia altrettanto consolidato il principio secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza - anche sotto il profilo del suo atteggiarsi dal punto di vista delle circostanze del reato - è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti, con indiscussa immediatezza, dal testo del provvedimento impugnato o dall'imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolìno, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, EI Zìtouni; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619). Sulla base di tale condiviso orientamento, deve evidenziarsi come il motivo di ricorso non possa contrapporre all'accertamento del giudice diverse letture della vicenda, ma solo prospettare l'eccentricità della qualificazione emergente già dal tenore della contestazione o comunque da profili risultanti con immediatezza, in relazione alle ragioni fondanti della qualificazione proposta.Orbene, il ricorrente, nel caso di specie, non deduce l'erronea qualificazione del fatto di reato bensì la mancanza di elementi di prova, congrui alla affermazione di responsabilità, sicchè il motivo è manifestamente inammissibile. 3. Ritenuto, altresì, quanto al terzo motivo di censura, che il giudice del patteggiamento ha spiegato, sia pur sinteticamente, la sussistenza di un quadro probatorio adeguato e idoneo ad escludere una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (basato anche sulla confessione dell'imputato) e tanto è sufficiente ai fini del sindacato positivo sulla legittimità della decisione dal punto di vista di eventuali, proposti vizi di motivazione. Invero, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277102; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv. 256359; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, dep. 03/08/2011, Rv. 250902; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Rv. 252085). Ebbene, il motivo è privo di specificità al riguardo, poiché non indica elementi favorevoli all'imputato acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati, ai fini di un proscioglimento; esso, comunque, è manifestamente infondato, dal momento che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati. Tali argomentazioni, come ha condivisibilmente sottolineato la citata sentenza n. 39159 del 2019, appaiono del tutto corrispondenti ai parametri motivazionali richiesti per le decisioni di patteggiamento, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione, che è implicita nella domanda di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nonché tenuto conto della speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in tale tipologia peculiare di rito alternativo previsto dal legislatore (cfr., tra le altre, Sez. U, n. 5777 del 27/3/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135; Sez. U, n. 10372 del 27/9/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; cfr. Sez. 6, n. 56976 del 11/9/2017, Sejdaras, Rv. 271671). Inoltre, 4. Considerato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve disporsi la condanna del ricorrente che ha proposto il ricorso al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
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