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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 19315/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16216/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 1318 del 29/3/2022 del Tribunale di Palermo; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/6/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] : − nell ’ espropriazione forzata promossa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e nella quale erano stati pignorati i crediti dell’esecutata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima rendeva dichiarazione negativa, sostenendo di aver già corrisposto al procedente tutto il proprio debito in esito ad un precedente processo esecutivo conclusosi nel 2018; − il creditore contestava la dichiarazione della terza pignorata; − c on ordinanza del 3/8/2020 il giudice dell ’ esecuzione respingeva le contestazioni del creditore, rilevando che la questione riguardante le somme dovute a titolo di indennità era già stata risolta dalla sentenza n. 1821/2015 (e, cioè, la decisione azionata come titolo esecutivo) e che null’altro doveva la Schiavo alla Polizzotto; − p roposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso la predetta ordinanza, il giudizio di merito si concludeva con la sentenza n. 1318 del 29/3/2022; − a vverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; − resisteva con controricorso l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA]; − l e parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ; − a ll’esito della camera di consiglio del 12 / 6 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − si deve preliminarmente rilevare che la notifica del ricorso intro- duttivo a [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario nell’opposizione de qua (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01 e successive conformi), è stata eseguita a norma dell’art. 3 140 cod. proc. civ., ma la predetta notificazione non può ritenersi per- fezionata, perché non risulta prodotto l’esito della raccomandata in- viata dall’ufficiale giudiziario (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953-01); − conseguentemente , ai sensi dell ’ art. 291 cod. proc. civ., nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA] deve preliminarmente disporsi – impregiudi- cata ogni altra questione in rito o sul merito – la rinnovazione della notificazione del ricorsoentro il termine perentorio indicato in disposi- tivo, fermi gli oneri di tempestiva produzione di prova dell’ottempe- ranza a tale ordine; p. q. m. la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16216/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 1318 del 29/3/2022 del Tribunale di Palermo; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/6/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] : − nell ’ espropriazione forzata promossa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e nella quale erano stati pignorati i crediti dell’esecutata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima rendeva dichiarazione negativa, sostenendo di aver già corrisposto al procedente tutto il proprio debito in esito ad un precedente processo esecutivo conclusosi nel 2018; − il creditore contestava la dichiarazione della terza pignorata; − c on ordinanza del 3/8/2020 il giudice dell ’ esecuzione respingeva le contestazioni del creditore, rilevando che la questione riguardante le somme dovute a titolo di indennità era già stata risolta dalla sentenza n. 1821/2015 (e, cioè, la decisione azionata come titolo esecutivo) e che null’altro doveva la Schiavo alla Polizzotto; − p roposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso la predetta ordinanza, il giudizio di merito si concludeva con la sentenza n. 1318 del 29/3/2022; − a vverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; − resisteva con controricorso l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA]; − l e parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ; − a ll’esito della camera di consiglio del 12 / 6 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − si deve preliminarmente rilevare che la notifica del ricorso intro- duttivo a [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario nell’opposizione de qua (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01 e successive conformi), è stata eseguita a norma dell’art. 3 140 cod. proc. civ., ma la predetta notificazione non può ritenersi per- fezionata, perché non risulta prodotto l’esito della raccomandata in- viata dall’ufficiale giudiziario (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953-01); − conseguentemente , ai sensi dell ’ art. 291 cod. proc. civ., nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA] deve preliminarmente disporsi – impregiudi- cata ogni altra questione in rito o sul merito – la rinnovazione della notificazione del ricorsoentro il termine perentorio indicato in disposi- tivo, fermi gli oneri di tempestiva produzione di prova dell’ottempe- ranza a tale ordine; p. q. m. la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza. Così deciso in Roma, nella c
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