CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43735/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di .CASSINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seiort-ke le conclusioni del PG Pu 0QQ -8 , (.,Lf -4.5+0 ;--e. ti) --4GLQ M2' ft: ti> Q „il- -PC? , teee tts (À)'Llett..Q \f,(2.CAZA2_,Li-0 A-C(202 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 novembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza del Tribunale di Castrovillari del 15.7.2013, irrevocabile dal 24.9.2013, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato, commesso in Trebisacce nella notte tra 1° e il 2 febbraio 2012, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2) sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cassino del 13.5.2014, irrevocabile dal 7.4.2017, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del reato di tentata rapina, commesso in Cassino il 14.11.2011, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], e di quello di cui all'art. 707 cod. pen., commesso in Pontecorvo il 17.2.2012; 3) sentenza della Corte di appello di Napoli del 9.1.2015, irrevocabile dal 16.1.2017, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile di furto pluriaggravato, commesso in Napoli nella notte tra il 16 e il 17 dicembre 2011, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 4) sentenza della Corte di appello di Bari del 29.1.2015, irrevocabile dal 20.4.2016, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato, commesso in Bari nella notte tra 1'11 e il 12 gennaio 2012, in concorso con [OSCURATO:PERSONA]; 5) sentenza della Corte di appello di Bari del 16.4.2015, irrevocabile dal 30.9.2015, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato e di due tentativi di furto in abitazione, commessil in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ad Andria e Barletta4 nelle notti tra il 18 e il 19 gennaio 2012 e tra 11 19 e il 20 gennaio 2012. 2. Avverso detta ordinanza il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in particolare degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen., di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.". Ha, in proposito, evidenziato che l'Angelino si era reso responsabile in tutti e cinque i casi della commissione di reati contro il patrimonio, posti in essere con medesime modalità esecutive, in concorso con uno o più soggetti e nell'arco di tempo di appena tre mesi; che, inoltre, alcuni dei fatti di reato erano stati commessi nella provincia di Bari a pochissimi giorni di distanza l'uno dall'altro; che, altresì, detti reati erano stati commessi in Regioni confinanti; e ha sostenuto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è necessaria e indispensabile la concomitante ricorrenza di tutti gli indicatori individuati quali sintomatici della unitarietà del disegno criminoso, ben potendo detta unitarietà essere apprezzata anche al cospetto di alcuni di essi purché significativi di una preordinata deliberazione criminosa. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione, per non avere il Giudice dell'esecuzione adeguatamente spiegato le ragioni della propria decisione, essendosi l'ordinanza impugnata limitata ad affermare che "i delitti commessi dal richiedente appaiono mera manifestazione di una particolare proclività alla commissione di reati contro il patrimonio, peraltro desumibile dalla sua biografia penale", e che "in definitiva deve escludersi che i reati commessi siano altrettanti tasselli di un impianto criminoso da lui progettato sin dall'inizio, costituendo piuttosto la mera dimostrazione di un'intolleranza al comando legislativo". 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Va, innanzitutto, premesso che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81, comma 2, cod. pen. non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o, comunque, con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Ma la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", e a non risultare necessaria per l'attenuazione del trattamento sanzionatorio, pone l'istituto "fuori dalla realtà concreta", data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo al conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico. Ed è in relazione alla unitarietà del fine che la coerenza modale degli episodi e la loro contiguità temporale ghtzij=32:5321 fungono da indizio della assenza di interruzioni o soluzioni di continuità della deliberazione originaria, della impossibilità di affermare cioè che gli episodi successivi siano frutto dell'insorgenza di autonome risoluzioni antidoverose. Se dunque può escludersi che una programmazione e deliberazione unitaria possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati per come in concreto realizzati o dell'unitarietà del contesto, ovvero ancora della identità della spinta a delinquere o della brevità del lasso temporale che separa lo svolgimento dei diversi episodi, neppure può dubitarsi che ciascuno di codesti fattori, nessuno di per sé "indizio necessario", aggiunto ad altro incrementa la possibilità che debba riconoscersi l'esistenza del medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle coincidenze indiziarie favorevoli. 2. Ciò posto, in linea generale, ritiene il Collegio che l'argomentare del giudice dell'esecuzione, al fine di escludere, nel caso di specie, la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le indicate sentenze di condanna, non è sufficiente a sorreggere la decisione assunta. E in vero, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino - dopo avere dettagliatamente descritto le singole condotte delittuose poste in essere dall'Angelino, come risultanti dalla lettura delle pronunce di merito ed evidenziato che tra di esse era "ravvisabile una certa similarità per quanto attiene alle modalità esecutive" - ha affermato che le azioni predatorie non erano tra loro contigue sotto il profilo temporale, perché commesse nell'arco di tre mesi, non considerando, tuttavia, che esse singolarmente considerate erano state poste in essere a ben più breve distanza temporale le une dalle altre e soprattutto nel periodo compreso tra il 14 novembre 2011 e il 17 febbraio 2012 in cui erano stati realizzati i reati giudicati con la sentenza indicata al n. 2 della presente decisione. Peraltro, la stessa ordinanza ha messo in rilievo che alcune delle condotte delittuose erano state poste in essere dall'Angelino in concorso con i medesimi correi di altre (i reati giudicati con la seconda sentenza erano stati commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] come quelli giudicati con la terza sentenza; quelli giudicati con la quarta sentenza erano stati commessi in concorso di [OSCURATO:PERSONA] come quelli giudicati con la quinta sentenza), salvo, poi, affermare - con ragionamento, in parte anche contraddittorio e, in ogni caso, del tutto eccentrico - che "la diversità dei complici con i quali il prevenuto operava impedisce di stabilire se questi (n.d.r. l'Angelino) componesse un sodalizio che si era prefisso di agire, in via seppur minimamente stabile, per conseguire un illecito arricchimento [...] o se, invece, si sia accompagnato alla bisogna ai citati concorrenti (in tale ultimo caso, risultando inevitabilmente indebolita la tesi che vorrebbe le singole azioni cementate da una medesima programmazione iniziale)". L'affermazione, secondo cui "i delitti commessi dal richiedente appaiono mera manifestazione di una particolare proclività alla commissione di reati contro il patrimonio", è assolutamente apodittica e non ancorata a precisi elementi fattuali. 3. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, perché, in diversa persona fisica (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013), proceda a nuovo giudizio, libero negli esiti, colmando le evidenziate lacune motivazionali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo gudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassi