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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46342/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite.

Il giudice di merito, infatti, ha valutato correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di Boubala.

In particolare, il Tribunale di sorveglianza, preso atto dei precedenti penali (commessi anche in epoca recente) dell'interessato, ha evidenziato che lo stesso era stato nuovamente condannato (in secondo grado) in ordine a un'ipotesi di detenzione di circa un chilogrammo di sostanza stupefacente, di tipo eroina, suddivisa in panetti occultati nel vano porta-oggetti dell'autovettura da lui condotta.

Il giudice della cognizione, inoltre, non aveva ritenuto il condannato meritevole di circostanze attenuanti generiche, in relazione al tentativo di fuga esperito e alla natura dei suoi precedenti penali.

Il Tribunale di sorveglianza, infine, ha rilevato che il condannato era già stato ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare, ma era poi ricaduto nella commissione dei reati in esecuzione, circostanza che dimostrava una sua permanente propensione a delinquere.

Dalla lettura della relazione dell'UEPE, infine, si apprendeva che lo stesso non aveva manifestato una piena resipiscenza, non essendo emersi elementi di un effettivo avvio di revisione critica del passato deviante.

Il giudice di merito, quindi, fornendo ampia motivazione, ha ritenuto che il pericolo di recidiva del condannato non potesse essere contenuto con l'applicazione delle misure alternative alla detenzione richieste.

Queste conclusioni appaiono rispettose delle emergenze processuali e conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. Il giudice di merito, infatti, ha valutato correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di Boubala. In particolare, il Tribunale di sorveglianza, preso atto dei precedenti penali (commessi anche in epoca recente) dell'interessato, ha evidenziato che lo stesso era stato nuovamente condannato (in secondo grado) in ordine a un'ipotesi di detenzione di circa un chilogrammo di sostanza stupefacente, di tipo eroina, suddivisa in panetti occultati nel vano porta-oggetti dell'autovettura da lui condotta. Il giudice della cognizione, inoltre, non aveva ritenuto il condannato meritevole di circostanze attenuanti generiche, in relazione al tentativo di fuga esperito e alla natura dei suoi precedenti penali. Il Tribunale di sorveglianza, infine, ha rilevato che il condannato era già stato ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare, ma era poi ricaduto nella commissione dei reati in esecuzione, circostanza che dimostrava una sua permanente propensione a delinquere. Dalla lettura della relazione dell'UEPE, infine, si apprendeva che lo stesso non aveva manifestato una piena resipiscenza, non essendo emersi elementi di un effettivo avvio di revisione critica del passato deviante. Il giudice di merito, quindi, fornendo ampia motivazione, ha ritenuto che il pericolo di recidiva del condannato non potesse essere contenuto con l'applicazione delle misure alternative alla detenzione richieste. Queste conclusioni appaiono rispettose delle emergenze processuali e conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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