CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 35641/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza del 25/10/2022 della Corte di appello di Napoli. 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall'imputato, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. Va, infatti, ribadito che «Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto qfk 2stesso», (Sez. 3 - , Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 — 01). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]