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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 22560/2026

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!Numero registro generale 3635/2026Numero sezionale 670/2026Numero di raccolta generale 22560/2026Data pubblicazione 01/07/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 2DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380 bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]isti gli atti del procedimento n. 3635/2026 R.G., relativo al ricorsoproposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Chirillo unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA];-intimata-Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che nessuna statuizione sulle spese deve esservi, nonavendo parte intimata svolto difese; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle particostituite.Roma, 26.06.2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ario Cavallari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 3635/2026Numero sezionale 670/2026Numero di raccolta generale 22560/2026Data pubblicazione 01/07/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 2DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380 bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]isti gli atti del procedimento n. 3635/2026 R.G., relativo al ricorsoproposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Chirillo unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA];-intimata-Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che nessuna statuizione sulle spese deve esservi, nonavendo parte intimata svolto difese; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle particostituite.Roma, 26.06.2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ario Cavallari