CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 14150/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il GIP aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen. e, con la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di mesi 6 e giorni 20 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Restuccia lamentando erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 625 n. 7 cod. pen.: rileva che la Corte di Appello ha respinto la richiesta difensiva di esclusione della aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. in forza di una ricostruzione del fatto non coerente con le emergenze processuali che restituiscono, ad avviso della difesa, una situazione in concreto non suscettibile di essere ricondotta alla evenienza descritta dalla norma, ovvero l'affidamento della cosa al solo senso di onestà e di rispetto del terzo. 3. Il ricorso è inammissibile. La ricostruzione dell'episodio - stante la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato - ha potuto far leva sulla relazione di servizio redatta dal personale del Commissariato di PS Madonna in Campagna che era intervenuto sul posto su richiesta del nonno dell'odierno ricorrente, e che, mentre era intento ad identificare i presenti, si avvedeva che il Restuccia era uscito dall'alloggio ed aveva raggiunto il cortile dove si trovava l'autovettura della persona offesa che il medesimo stava danneggiando ed aveva in realtà danneggiato prima che gli operanti, che pure lo avevano seguito "presagendo un comportamento scorretto potessero intervenire fattivamente ed efficacemente. I giudici di merito hanno perciò correttamente ribadito gli estremi della aggravante della esposizione alla pubblica fede dal momento che essa può essere esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 6351 del 08/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280493, in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante nel caso di furto del portafogli di un bagnante, allontanatosi momentaneamente, in una spiaggia soggetta a servizio di osservazione discontinuo e a distanza della polizia; conf., Sez. 4, Sentenza n. 12601 del 29/09/1995, Cici, Rv. 203138, secondo cui l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede può essere esclusa da una sorveglianza esercitata sulla cosa solo se questa formi oggetto di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di persona addetta. Non è, pertanto, idonea a fare venire meno la sussistenza della detta aggravante una sorveglianza generica della polizia o una sorveglianza che, per sua natura, è necessariamente saltuaria ed eventuale, anche se specificamente esercitate dal possessore o da altri, come quella di chi deve prestare attenzione ad una pluralità di capanne di uno stabilimento balneare). In altri termini, ed anche in tema di danneggiamento, l'aggravante della esposizione alla pubblica fede deve ritenersi sussistente qualora l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinaria impossibilità del titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, senza che rilevi l'accidentale presenza del medesimo al momento della commissione del fatto (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 15604 del 25/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281120; Sez. 2 - , Sentenza n. 42023 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277046). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere~nsore [OSCURATO:PERSONA] COnfrocc [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA