CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2021
Cassazione n. 28584/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7743/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 100/16/13, depositata il 6 dicembre 2013 e notificata il 21 gennaio 2014. Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 100/16/13 del 06/12/2013 la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR), previa riunione di due giudizi, accoglieva gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e rigettava gli appelli proposti dall'Agenzia delle entrate avverso le sentenza della Commissione tributaria provinciale di Grosseto (di seguito CTP) n. 183/04/11 e n. 52/04/13, le quali, dichiarando non dovute le sole sanzioni, avevano accolto parzialmente il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di due avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d'imposta 2005 e 2006; 1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, gli avvisi di accertamento avevano ritenuto indetraibile VIVA corrisposta per l'esecuzione di alcune opere di ristrutturazione relative ad un'immobile, opere ritenute non inerenti all'attività economica di imprenditore agricolo svolta da [OSCURATO:PERSONA]; 1.2. la CTR riuniva le impugnazioni proposte nei confronti delle due sentenze della CTP, accogliendo le difese del contribuente e respingendo la richiesta di riconoscimento delle sanzioni formulata dall'Agenzia delle entrate; 1.3. per quanto ancora interessa in questa sede, la CTR evidenziava che: a) [OSCURATO:PERSONA] risultava iscritto tra gli operatori agrituristici della provincia di Grosseto dal 06/11/1992, nonché nell'albo degli imprenditori agricoli, esercitando la propria attività nel Comune di Gavorrano presso il [OSCURATO:PERSONA]; b) il contribuente aveva realizzato opere edili su di un immobile prima classato A/2 e A/4 e, quindi, accatastato in D/10, così correggendo l'errore di classamento precedentemente effettuato; c) l'attività di locazione 2 Cons. est. G.M. Nonno turistica era stata svolta a far data dal 2007, sicché le spese per la ristrutturazione del fabbricato erano state svolte per l'esercizio dell'impresa, con conseguente detraibilità dell'imposta; 2. avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che il ricorso, diversamente da quanto dedotto dalla difesa del contribuente, è procedibile in quanto, nel processo tributario, la ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità, del deposito del proprio fascicolo di parte a condizione che abbia depositato istanza di acquisizione (Cass. S.U. n. 22726 del 03/11/2011; Cass. n. 16813 del 24/07/2014; Cass. n. 6021 del 25/03/2015; Cass. n. 28695 del 30/11/2017), in ipotesi regolarmente presentata; 2. con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce la violazione degli artt. 19 e 19 bis.1, lett. i), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che le opere effettuate dal contribuente non sarebbero inerenti all'attività di coltivazione, svolta negli anni 2005 e 2006, e che per l'attività agrituristica non sarebbero state concesse le necessarie autorizzazioni amministrative, né sarebbe stata emessa alcuna fattura concernente la locazione degli appartamenti realizzati a partire dall'anno d'imposta 2007; 3. con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, si deduce, in relazione all'art. 360, primo cornma, n. 5, cod. proc. civ., insufficiente motivazione ovvero omesso esame di fatti decisivi e controversi, evidenziandosi il mancato esame delle circostanze di 3 Cons. est. G.M. Nonno fatto dedotte dall'Ufficio nelle controdeduzioni all'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e concernenti l'inerenza dei lavori effettuati; 4. i motivi, che possono essere esaminati unitariamente, vanno disattesi; 4.1. secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, «In tema di IVA, le spese di ristrutturazione di un immobile avente uso abitativo sono detraibili ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 ove ne venga accertata, in concreto, l'inerenza all'attività di impresa attraverso la verifica della sussistenza di un nesso oggettivo tra il bene e l'esercizio dell'attività economica del soggetto passivo, anche tenendo conto dí una valutazione meramente prospettica. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ammesso la detraibilità delle spese sostenute per la ristrutturazione della casa colonica, abitata dal contribuente imprenditore agricolo, in quanto finalizzate alla nuova destinazione dell'immobile ad attività recettizia di agriturismo)» (Cass. n. 23694 del 24/09/2019; si vedano, altresì, Cass. n. 26748 del 22/12/2016; Cass. n. 8628 del 29/04/2015); 4.2. nel caso di specie, la CTR ha correttamente applicato il predetto principio di diritto in quanto ha ritenuto che la ristrutturazione del fabbricato sia da ritenersi inerente all'esercizio dell'attività imprenditoriale di [OSCURATO:PERSONA], prospetticamente individuata in quella di locazione ad uso turistico degli appartamenti ricavati dalla ristrutturazione; 4.3. la valutazione di inerenza effettuata, logicamente motivata con riferimento alle emergenze probatorie acquisite, costituisce un accertamento in fatto, non contestabile in sede di legittimità né sotto il profilo della violazione di legge, né sotto il profilo dell'insufficienza motivazionale, in ragione della novella all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. Cons. est. G.M. Nonno 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018); 5. in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 153.054,00; 5.1. il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un, ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge. Così deciso in Roma il 10 febbraio 2021. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] C