CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 marzo 2025
Cassazione n. 07307/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18926/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso, al momento del deposito del ricorso,dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] srl, e per essa [OSCURATO:PERSONA] spa, che la rappresenta in forza di procura rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] spa,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]. COOP., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIAn.160/2024depositata il 08/02/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 16/12/2024;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 30/01/2025; Visto che la rinuncia al mandato del difensore del ricorrente, depositato in data 08/03/2025, non lo esenta dall’onere di continuare ad espletare la difesa fino alla sua sostituzione (art. 85 cod. proc. civ.); Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: in ordine alle quali va, però, rilevata del controricorso l’inammissibilità per sua tardività (risultando depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, avutasi il 31/07/2024: non applicandosi la sospensione feriale dei termini nelle opposizioni esecutive), con conseguente irritualità di ogni attività difensiva svolta dalla controricorrentee impossibilità di liquidare alcunché a tale titolo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così dec