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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 25405/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al RGN. 5564-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Ric. 2018 n. 05564 sez.

S2 -ud. 16-11-2022 -2- dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4030/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con distinti atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il Comune di Messina e ATM [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.743/09 emesso in data 06/04/2009 con il quale il Tribunale di Como,su istanza della società [OSCURATO:PERSONA], aveva ingiunto alle opponenti di pagare in solido tra loro la somma di euro 372.000,00dovuta a titolo di corrispettivo per la vendita di n.29 autobus usati, oltre interessi e spese.

2. [OSCURATO:PERSONA] per contestare le avversarie eccezioni e per insistere per la conferma del decreto ingiuntivo,il Tribunale di Como,con sentenza n . 1731 del 27 ottobre 2014 , quanto a l rapporto processuale instaurato con il Comune di Messina, dichiarava l ’ incompetenza del T ribunale di Como e la competenza del Tribunale di Messina, fissando termine per la riassunzione della controversia avanti a quest'ultimoe revoca va nei confronti di tale parte il decreto ingiuntivo opposto; quanto al rapporto processuale instaurato con ATM A zienda T rasporti Messina rigettava l'opposizione proposta da quest’ultima e Ric. 2018 n. 05564 sez.

S2 -ud. 16-11-2022 -3- confermavail decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese processuali.

3. Avverso tale sentenza proponeva appell o ATM A zienda [OSCURATO:PERSONA], pe r sentir e dichiarare null o o inefficace o invalido il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e sentire dichiarare inesistente il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, sul presupposto che la stazione appaltante che avrebbe dovuto procedere all’acquisto degli autobus usati era da individuarsi nel Comune di Messina, non avendo ATM [OSCURATO:PERSONA] potere e i mezzi finanziari per procedere a ciò.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], mentre il Comune di Messina rimaneva contumace.

4. Con sentenza n. 4030/2017 la Corte di Appello di Milano accoglieva l’appello, escludendo - diversamente da quanto stabilito dal giudice di prime cure – di potere considerare concluso un contratto di compravendita di autobus tra B asco S.r.l. e ATMAzienda [OSCURATO:PERSONA].

5. Nei confronti di tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi.

6. Il Comune di Messina ha depositato controricorso eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.

7. ATM [OSCURATO:PERSONA] di Messina non ha svolto difese in questa sede.

8. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c.

9. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria eccependo l’inammissibilità/improcedibilità del controricorso del Comune di Messina.

Ric. 2018 n. 05564 sez.

S2 -ud. 16-11-2022 -4- [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la n ullità della sentenza (ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.) in rapporto agli artt. 111, comma sesto Cost. e 132 comma secondo n. 4 c.p.c. a causa della sua motivazione solo apparente e inidonea a comunicare la ratio decidendi. 2.-Il secondo motivo ( proposto in via subordinata al primo) deduce la violazione di norme di diritto ( ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) in rapporto agli artt. 1326, 1328, 1329 c.c., anche con riferimento agli artt. 816, 1377, 1378 e 1540 c.c.

Sostiene la ricorrente che, interpretando la motivazione della sentenza contenuta nelle righe da 27 a 39 della pag. 4 della sentenza impugnata nel senso che le dichiarazioni scambiate tra [OSCURATO:PERSONA] e ATM via fax il [OSCURATO:DATA_NASCITA] non si siano fuse in un accordo, siaper essere l’offerta di [OSCURATO:PERSONA] incompleta (priva cioè delle schede tecniche dei singoli mezzi, delle attestazioni sullo stato di usura dei chilometri percorsi dagli autobus, delle copie dei libretti di circolazione),sia per la presenza – nella nota Prot.

Nn. sp 241/08 - della clausola “ salvo il venduto ”, il giudice di merito avrebbe violato l'art. 1326 c.c., essend o consentito al proponente di precisare l’ambito e il contenuto del contratto proposto; non avrebbe tenuto in considerazione che un unico contratto di compravendita può trasferire un complesso di beni come previsto dagli artt. 1377, 1378, 816 comma 2, 1540c.c., come pure che l’individuazione dei beni trasferiti all’acquirente può avvenire successivamente alla conclusione del contratto (art. 1378 c.c. ult. parte). 3.-Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in Ric. 2018 n. 05564 sez.

S2 -ud. 16-11-2022 -5- rapporto agli artt. 1321, 1322, 1325, 1326 primo comma, 1372, 1388 c.c. e eventualmente anche dell'art . 1392 c.c. con riferimento agli artt. 93 s s. r.d. n. 827 / 1924 e 17 r.d. n. 2440/1923.

A dire della ricorrente la decisi one del la Corte d istrettuale è errata nel punto in cui ha affermato che il soggetto che avrebbe dovuto procedere all'acquisto degli autobus era il Comune di Messina, posto che il giudice a quo si sarebbe dovutolimitare ad accertarese ATM avesse speso il nome del C omune di Messina nell’accettare la proposta di [OSCURATO:PERSONA], essendo irrilevante la conoscenza in capo a quest’ultima dei rapporti tra ATM e Comune.

Per l’eventualità in cui l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale “non sarebbe ravvisabile nel caso di specie alcun atto qualificabile come contratto di compravendita di autobus tra la società [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] di Messina” possa essere intesa nel senso che questa avesse agito, trasmettendo il fax del 22/12/2008, come rappresentante del Comune di Messina, viene denunciata anche la falsa applicazione degli artt. 1388 e 1392 c.c., con riferimento agli artt. 93 ss. r.d. n. 827/1924 e 17 r.d. n. 2440/1923 per mancanza della prescritta forma. 4.- Il q uarto motivo ( prospe ttato in subordine rispetto al primo) contesta la nullità della sentenza ( ai sensi dell’ art . 360 comma 1, n. 4 c.p.c.) in r a p p ort o agli artt . 116 primo comma c.p.c., a gli art t. 2719 e 2702 c.c. e agli artt . 214 , primo comma e 215 n. 2 c.p.c.

Sostiene la ricorrente che il fax di ATM del 22.12.2008, valutato secondo il prudente apprezzamento del giudice di seconde cure, era in realtà una prova legale, non essendo Ric. 2018 n. 05564 sez.

S2 -ud. 16-11-2022 -6- avvenuto alcun suo formale disconoscimento in giudizio né essendo intervenuta la negazione della sua conformità all’originale. 5.- I l q uinto motivo deduce in particolare la violazione di norme di diritto (ex art. 360 comma 1 n . 3 c . p . c . ) in rapporto agli artt. 1498 secondo comma c . c . anche con riferimento agli artt.1510 ss., 1183 primo comma , 1206 e seg . c.c. perchè la Corte ambrosiana ha reputato non essere maturato il termine per il pagamento, facendolo erroneamente decorrere – in assenza di pattuizioni –dalla consegna della merce. 6.- Il s esto motivo contesta la nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n . 4 c . p . c . ) in rapporto agli artt. 346 e 112 c.p.c. per l’ipotesi in cui il giudice di secondo grado avesse voluto accogliere l’eccezione di inadempimento di ATM: in questo caso lo stesso sarebbe incorso nel vizio di nullità per omessa pronunzia sulla controeccezione di mala fede con la quale [OSCURATO:PERSONA] si era tempestivamente difesa. 7.- Con il s ettimo e ultimo motivo il ricorrente censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art.360 comma 1 n. 5 c . p . c . ) e la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 comma 1 n. 3c.p.c . ) in relazione all'art . 1460 c.c.

Qualora dovesse ritenersi esamin at a e respinta la controeccezione di malafede di [OSCURATO:PERSONA],la Corte milanese avrebbe trascurato il fatto decisivo concernente la mancata collaborazione di ATMai fini dell'adempimento di [OSCURATO:PERSONA] e violato l'art.1460 c.c., avendo ATM determinato con la sua condotta la mancata esecuzione del rapporto, omettendo di fornire al debitore le indicazioni indispensabili a tal fine (ossia i dati necessari per l'immatricolazione e la spedizione dei veicoli).

Ric. 2018 n. 05564 sez.

S2 -ud. 16-11-2022 -7- 8.-Osserva preliminarmente il Collegio che la decisione della Corte territoriale si fonda su una duplice ratio decidendi: la prima ha ritenuto fondato l’appello escludendoche tra [OSCURATO:PERSONA] e ATM sia stato concluso il contratto di compravendita di autobus per difetto di documentazione idonea a comprovar e l’avvenuta stipulazione e per il fatto che era il Comune di Messina e non ATM il soggetto che avrebbe dovuto procedere all’acquisto; la seconda ha ritenuto ostativo al riconoscimento della pretesa creditoria, ossia della somma azionata in via monitoria, la mancata consegna dei beni venduti all’ATM, come pure al Comune di Messina, e la mancata formalizzazione di un’offerta reale di consegna degli stessi, con conseguente determinazione della mora del creditore e liberazione del debitore dalla sua obbligazione.

La ricorrente ha correttamente contestato entrambe le rationes decidendi, censurando la prima con i motivi fino al quarto e la secondacon i successivi tre motivi.

L'accoglimento dell'appello di ATM si fonda sulle seguenti argomentazioni: -laricostruzione delle delibere intercorrenti tra ATM e Comune di Messinanel periodo ottobre-dicembre 2008, come elencate a pag. 3 della sentenza, dalle quali si evincela delega da parte del Comune di Messina delle procedure di acquisizione all’ATM, l’approvazione della procedura con deliberazione n. 26 parte integrante della deliberazione comunale n. 908, la trasmissione alla Ragioneria Generale del Comuneper la formalizzazione degli impegni di spesa necessaria per l’avvio delle procedure finalizzate all’acquisto; -la mancata contestazione di [OSCURATO:PERSONA] della circostanza che “la procedura di acquisto degli autobus non era stata perfezionata”, Ric. 2018 n. 05564 sez.

S2 -ud. 16-11-2022 -8- dedotta dall’opponente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo; –soprattutto, la valutazione d e lla raccomandata di messa in mora inviata da [OSCURATO:PERSONA] al Comune di Messina il 3 marzo 2009, con la quale, “facendo riferimento alla continua concertazione delle condizioni contrattuali per la fornitura di 29 autobus usati e al fatto di non avere ricevuto nessun tipo di riscontro dopo l'invio di una prima bozza di contratto e la trasmissione di una ulteriore bozza di accordo con le modifiche pattuite, ([OSCURATO:PERSONA]) avvisava il Comune di Messina che qualora entro due giorni dal ricevimento della missiva non sarebbe stata reinviata l'ultima bozza di contratto sottoscritta per accettazione, la fornitrice non sarebbe stata in grado di garantire il termine concordato di consegna dei veicoli”.

È quindila stessa [OSCURATO:PERSONA] ad avere individuato quale contraente il Comune di Messina e non ATM: come riconosce la corte meneghina, il suddetto documento “ inequivocabilmente dimostra come [OSCURATO:PERSONA] fosse perfettamente a conoscenza del ruolo svolto dall'ente territoriale nella procedura di acquisto degli autobus individuati da ATM Messina e cioè del fatto che era il Comune di Messina il soggetto che avrebbe dovuto procedere all'acquisto degli autobus con la sottoscrizione del relativo contratto di acquisto e la corresponsione del relativo prezzo”.

Sono queste considerazioni che sorreggono la congiunzione conclusiva “perciò” che apre l’ultimo capoverso di pag. 4 della sentenza, che sorregge le ulteriori argomentazioni della decisione, ossia l’impossibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] di fondare l’avvenuta conclusione del contratto sul fax del 22.12.2008 proveniente da ATM,al quale non può essere attribuita l’invocata valenza di contratto e “l’inidoneità a determinare la conclusione Ric. 2018 n. 05564 sez.

S2 -ud. 16-11-2022 -9- di un valido contratto ai sensi dell'art 1326 c.c., in quanto privo degli elementi necessari all'individuazione degli autobus usati offerti in vendita (schede tecniche dei singoli mezzi, attestazione sullo stato di usura e dei km percorsi, copie dei libretti di circolazione), il – rectius , del - fax in pari data di [OSCURATO:PERSONA], costituente la presunta offerta, anche per la presenza della clausola di disponibilità dei mezzi indicati nella nota Prot.Nn. sp. 241/08 ‘salvo il venduto’”. 8.1.- La sentenza contiene effettivamente un riconoscibile errore di battitura, come evidenziato dalla difesa della ricorrente, nel senso che l’articolo “il” che chiude il quartultimo rigo di pag. 4 deve intendersi sostituito con l’articolo partitivo “del” (e per inciso si deve stigmatizzare anche l’esistenza di altri errori ortografici nonché refusi nell’individuazione degli stessi nomi delle parti in causa), ma la motivazione attinente alla prima ratio decidendi appare comprensibile e debitamente argomentata.

Non è dato quindi ravvisare quella mera apparenza di motivazione, tanto contradditoria da non rendere intellegibili i passaggi argomentativi e inidonea a fare conoscere il ragionamento seguito dal giudice che si situa al di sotto del “minimo costituzionale”che deduce il ricorrente, il quale omette di menziona re il documento principale che fonda “inequivocabilmente” la conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] che non era ATM il soggetto che avrebbe dovuto procedere all’acquisto degli autobus.

E’ questa affermazione della sentenza che sorregge il periodo successivo (“Non può perciò la società [OSCURATO:PERSONA] fondare la propria pretesa monitoria sul fax del 22.12.2008 proveniente da ATM”): l’affermazione “a tacere della dubbia validità probatoria dello Ric. 2018 n. 05564 sez.

S2 -ud. 16-11-2022 -10- stesso, stante il non riconoscimento della provenienza da parte di ATM”, è chiaramente un obiter dictum,che – come riconosce la stessa ricorrente – può “essere espunto dalla catena logica complessiva senza alterarne l’esito” ed effettivamente non ha alterato il percorso logico-deduttivo seguito dal giudice di seconde cure.

Ne deriva il rigetto del primo mezzo di censura. 9.- Con il secondo motivo i l ricorrente critica la sentenza impugnata per avere escluso il carattere di proposta contrattuale al fax del 22.12.2008 di [OSCURATO:PERSONA], contenente la presunta offerta contrattuale, sia per la mancanza degli elementi necessari all'individuazione degli autobus usati offerti in vendita, sia per la presenza della clausola di disponibilità dei mezzi indicati nella nota prot. n . sp 241/ 08 con la formula “ salvo il venduto”.

Il motivo è inammissibile.

Il passaggio censurato costituisce un’argomentazione rafforzativa (comprovata dall’apertura dello stesso: “ed in ogni caso, l’idoneità a determinare la conclusione di un valido contratto …(del) fax in pari data di Blasco…”)che fa venire meno l’interesse ad impugnare della ricorrente (e v. anche quanto si dirà infra, sub11).

In ogni caso, la doglianza è volta a richiedere a questa Corte una inammissibile nuova considerazione di merito, posto che la qualificazione di un atto come proposta contrattuale va verificata nello specifico caso, nella sua idoneità a determinare, nel concorso dell’adesione del destinatario, la conclusione di un valido contratto. 10.-Il terzo motivo critica la sentenza impugnata per avere ritenuto dirimente ai fini dell'esclusione della stipulazione del Ric. 2018 n. 05564 sez.

S2 -ud. 16-11-2022 -11- contratto tra [OSCURATO:PERSONA] e ATM la conoscenza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto “del ruolo svolto dall'ente territoriale nella procedura di acquisto degli autobus individuati da ATM”.

Anziché escludere l'esistenza di un contratto dallo scambio dei fax datati 22.12.2008, la Corte d'Appello si sarebbe dovuta limitare ad accertare se ATM avesse speso il nome del Comune nell'accettare la proposta di [OSCURATO:PERSONA].

L’affermata conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere intesa nel senso che ATM abbia agito come rappresentante del Comune di Messina e non in proprio: per questa eventualità il ricorrente denuncia la falsa applicazione degli artt. 1388 e 1392 c.c., con riferimento agli artt. 93 e segg. r.d. n. 827/1924 e 17 r.d. n. 2440/1923, che prevedono l’osservanza della forma scritta a pena di nullità e dunque anche la spendita del nome dell’Ente rappresentato.

Il motivo è destituito di fondamento: lo stesso risulta formulato in maniera del tutto ipotetica, posto che non contiene una critica diretta alla sentenzae si scontra con le delibere del Comune di Messina che hanno delega to ATM non già alla stipulazione del contratto, ma allo svolgimento delle procedure di acquisizione dei beni .

A nche in questo caso la difesa della ricorrente tenta di mettere insottordine l e ragion i decisive che hanno indotto la Corte distrettuale ad accogliere l’appello di ATM, ossia la mancata contestazione di [OSCURATO:PERSONA] sulla deduzione dell’opponente che la procedura di acquisto degli autobus non si era perfezionata, tanto che il 3.03.2009 [OSCURATO:PERSONA] scriveva al Comune di Messina, al quale aveva inviato varie bozze di contratto, tra cui l’ultima con le modifiche pattuite, che , in assenza di riscontro entro due giorni, non avrebbe potuto garantire la consegna degli autobus, riconoscendo pertanto Ric. 2018 n. 05564 sez.

S2 -ud. 16-11-2022 -12- come suo contraente l’Ente comunale e non la società sua partecipata. 11.-L’affermazione “a tacere della dubbia validità probatoria dello stesso (id est, del fax del 22/12/2008), stante il non riconoscimento della provenienza da parte di ATM”, come già sopra detto,ha chiaramente valenza di mero obiter , per cui le doglianze avanzate al riguardo, contenute nel quarto motiv o , possono parimenti essere disattesee il motivo si presenta come inammissibile.

Costituisce invero jus receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, il principio che è“inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo diricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ‘adabundantiam ’ , e pertanto non costituente una ‘ratio decidendi’ della medesima.

Infatti, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto diricorso per cassazione, p er difetto di interesse ” (tra le tante: Cass. nn. 8755/2018; 18429/2022; 7995/2022). 12.-I motivi quinto, sesto e settimo possono essere analizzati congiuntamente per la loro connessione e progressiva subordinazione, perchè tutti riguardanti la seconda r atio decidendi della sentenza (che, come affermato dalla stessa ricorrente, si sostanzia in un sillogismo completo che èidoneo a sorreggere il dispositivo nel caso di erroneità della prima motivazione).

Essendo state rigettate, per inammissibilità e per infondatezza, le censure contro la prima ratio decidendi , si rivelano inammissibili per difetto di interesse quelle dirette contro la secondaratio decidendi, in quanto l’accoglimento di Ric. 2018 n. 05564 sez.

S2 -ud. 16-11-2022 -13- queste ultime non potrebbe comunque condurre, s tante l'intervenuta definitività della prima ratio, alla cassazione della decisione stessa(v.

Cass. nn. 11493/2018; 2108/2012). 13.-In conclusione, il ricorso va rigettato.

Quanto al regolamento delle spese di giudizio deve rilevarsi che nella memoria illustrativa depositatadalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] è stata eccepital’inammissibilità del controricorso del Comune di Messina,destinatario della notifica del ricorso al solo fine della conoscenza della lite come previsto dall'art. 332 c.p.c., non avendo spiegato il Comune di Messina ricorso incidentale.

Nel caso di specie il C omune di Messina è stato fatto impropriamente destinatario di litis denuntiatio.

La sentenza del Tribunale di Como n. 1731 del 27 ottobre 2014,che – quanto al rapporto processuale con questo Ente - ha dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Como e la competenza del Tribunale di Messina, fissando termine per la riassunzione della controversia avanti a questo ultimo giudicee ha revocato nei confronti di tale parte il decreto ingiuntivo opposto, ha generato una separazione di cause, facendo venire meno i presupposti dell’art. 332 c.p.c., la cui ratio è quella di permettere la concentrazione, per ragioni di economia processuale, di tutti i gravami nei confronti della medesima sentenza (ad es.

Cass. n. 2208/2012).

Ciò ha generato l’interesse del Comune di Messina, che non poteva spiegare ricorso incide ntale, non essendo risultato soccombente, a svolgere difese nel presente giudizio di legittimità, sia pure per ribadire la sua estraneità alricorso, con conseguente diritto alla refusione delle spese sostenute.

Ric. 2018 n. 05564 sez.

S2 -ud. 16-11-2022 -14- Di conseguenza, la ricorrente va condannataal rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 6.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi pari a Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al RGN. 5564-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Ric. 2018 n. 05564 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -2- dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4030/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con distinti atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il Comune di Messina e ATM [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.743/09 emesso in data 06/04/2009 con il quale il Tribunale di Como,su istanza della società [OSCURATO:PERSONA], aveva ingiunto alle opponenti di pagare in solido tra loro la somma di euro 372.000,00dovuta a titolo di corrispettivo per la vendita di n.29 autobus usati, oltre interessi e spese. 2. [OSCURATO:PERSONA] per contestare le avversarie eccezioni e per insistere per la conferma del decreto ingiuntivo,il Tribunale di Como,con sentenza n . 1731 del 27 ottobre 2014 , quanto a l rapporto processuale instaurato con il Comune di Messina, dichiarava l ’ incompetenza del T ribunale di Como e la competenza del Tribunale di Messina, fissando termine per la riassunzione della controversia avanti a quest'ultimoe revoca va nei confronti di tale parte il decreto ingiuntivo opposto; quanto al rapporto processuale instaurato con ATM A zienda T rasporti Messina rigettava l'opposizione proposta da quest’ultima e Ric. 2018 n. 05564 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -3- confermavail decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese processuali. 3. Avverso tale sentenza proponeva appell o ATM A zienda [OSCURATO:PERSONA], pe r sentir e dichiarare null o o inefficace o invalido il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e sentire dichiarare inesistente il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, sul presupposto che la stazione appaltante che avrebbe dovuto procedere all’acquisto degli autobus usati era da individuarsi nel Comune di Messina, non avendo ATM [OSCURATO:PERSONA] potere e i mezzi finanziari per procedere a ciò. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], mentre il Comune di Messina rimaneva contumace. 4. Con sentenza n. 4030/2017 la Corte di Appello di Milano accoglieva l’appello, escludendo - diversamente da quanto stabilito dal giudice di prime cure – di potere considerare concluso un contratto di compravendita di autobus tra B asco S.r.l. e ATMAzienda [OSCURATO:PERSONA]. 5. Nei confronti di tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi. 6. Il Comune di Messina ha depositato controricorso eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. 7. ATM [OSCURATO:PERSONA] di Messina non ha svolto difese in questa sede. 8. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. 9. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria eccependo l’inammissibilità/improcedibilità del controricorso del Comune di Messina. Ric. 2018 n. 05564 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -4- [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la n ullità della sentenza (ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.) in rapporto agli artt. 111, comma sesto Cost. e 132 comma secondo n. 4 c.p.c. a causa della sua motivazione solo apparente e inidonea a comunicare la ratio decidendi. 2.-Il secondo motivo ( proposto in via subordinata al primo) deduce la violazione di norme di diritto ( ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) in rapporto agli artt. 1326, 1328, 1329 c.c., anche con riferimento agli artt. 816, 1377, 1378 e 1540 c.c. Sostiene la ricorrente che, interpretando la motivazione della sentenza contenuta nelle righe da 27 a 39 della pag. 4 della sentenza impugnata nel senso che le dichiarazioni scambiate tra [OSCURATO:PERSONA] e ATM via fax il [OSCURATO:DATA_NASCITA] non si siano fuse in un accordo, siaper essere l’offerta di [OSCURATO:PERSONA] incompleta (priva cioè delle schede tecniche dei singoli mezzi, delle attestazioni sullo stato di usura dei chilometri percorsi dagli autobus, delle copie dei libretti di circolazione),sia per la presenza – nella nota Prot. Nn. sp 241/08 - della clausola “ salvo il venduto ”, il giudice di merito avrebbe violato l'art. 1326 c.c., essend o consentito al proponente di precisare l’ambito e il contenuto del contratto proposto; non avrebbe tenuto in considerazione che un unico contratto di compravendita può trasferire un complesso di beni come previsto dagli artt. 1377, 1378, 816 comma 2, 1540c.c., come pure che l’individuazione dei beni trasferiti all’acquirente può avvenire successivamente alla conclusione del contratto (art. 1378 c.c. ult. parte). 3.-Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in Ric. 2018 n. 05564 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -5- rapporto agli artt. 1321, 1322, 1325, 1326 primo comma, 1372, 1388 c.c. e eventualmente anche dell'art . 1392 c.c. con riferimento agli artt. 93 s s. r.d. n. 827 / 1924 e 17 r.d. n. 2440/1923. A dire della ricorrente la decisi one del la Corte d istrettuale è errata nel punto in cui ha affermato che il soggetto che avrebbe dovuto procedere all'acquisto degli autobus era il Comune di Messina, posto che il giudice a quo si sarebbe dovutolimitare ad accertarese ATM avesse speso il nome del C omune di Messina nell’accettare la proposta di [OSCURATO:PERSONA], essendo irrilevante la conoscenza in capo a quest’ultima dei rapporti tra ATM e Comune. Per l’eventualità in cui l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale “non sarebbe ravvisabile nel caso di specie alcun atto qualificabile come contratto di compravendita di autobus tra la società [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] di Messina” possa essere intesa nel senso che questa avesse agito, trasmettendo il fax del 22/12/2008, come rappresentante del Comune di Messina, viene denunciata anche la falsa applicazione degli artt. 1388 e 1392 c.c., con riferimento agli artt. 93 ss. r.d. n. 827/1924 e 17 r.d. n. 2440/1923 per mancanza della prescritta forma. 4.- Il q uarto motivo ( prospe ttato in subordine rispetto al primo) contesta la nullità della sentenza ( ai sensi dell’ art . 360 comma 1, n. 4 c.p.c.) in r a p p ort o agli artt . 116 primo comma c.p.c., a gli art t. 2719 e 2702 c.c. e agli artt . 214 , primo comma e 215 n. 2 c.p.c. Sostiene la ricorrente che il fax di ATM del 22.12.2008, valutato secondo il prudente apprezzamento del giudice di seconde cure, era in realtà una prova legale, non essendo Ric. 2018 n. 05564 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -6- avvenuto alcun suo formale disconoscimento in giudizio né essendo intervenuta la negazione della sua conformità all’originale. 5.- I l q uinto motivo deduce in particolare la violazione di norme di diritto (ex art. 360 comma 1 n . 3 c . p . c . ) in rapporto agli artt. 1498 secondo comma c . c . anche con riferimento agli artt.1510 ss., 1183 primo comma , 1206 e seg . c.c. perchè la Corte ambrosiana ha reputato non essere maturato il termine per il pagamento, facendolo erroneamente decorrere – in assenza di pattuizioni –dalla consegna della merce. 6.- Il s esto motivo contesta la nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n . 4 c . p . c . ) in rapporto agli artt. 346 e 112 c.p.c. per l’ipotesi in cui il giudice di secondo grado avesse voluto accogliere l’eccezione di inadempimento di ATM: in questo caso lo stesso sarebbe incorso nel vizio di nullità per omessa pronunzia sulla controeccezione di mala fede con la quale [OSCURATO:PERSONA] si era tempestivamente difesa. 7.- Con il s ettimo e ultimo motivo il ricorrente censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art.360 comma 1 n. 5 c . p . c . ) e la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 comma 1 n. 3c.p.c . ) in relazione all'art . 1460 c.c. Qualora dovesse ritenersi esamin at a e respinta la controeccezione di malafede di [OSCURATO:PERSONA],la Corte milanese avrebbe trascurato il fatto decisivo concernente la mancata collaborazione di ATMai fini dell'adempimento di [OSCURATO:PERSONA] e violato l'art.1460 c.c., avendo ATM determinato con la sua condotta la mancata esecuzione del rapporto, omettendo di fornire al debitore le indicazioni indispensabili a tal fine (ossia i dati necessari per l'immatricolazione e la spedizione dei veicoli). Ric. 2018 n. 05564 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -7- 8.-Osserva preliminarmente il Collegio che la decisione della Corte territoriale si fonda su una duplice ratio decidendi: la prima ha ritenuto fondato l’appello escludendoche tra [OSCURATO:PERSONA] e ATM sia stato concluso il contratto di compravendita di autobus per difetto di documentazione idonea a comprovar e l’avvenuta stipulazione e per il fatto che era il Comune di Messina e non ATM il soggetto che avrebbe dovuto procedere all’acquisto; la seconda ha ritenuto ostativo al riconoscimento della pretesa creditoria, ossia della somma azionata in via monitoria, la mancata consegna dei beni venduti all’ATM, come pure al Comune di Messina, e la mancata formalizzazione di un’offerta reale di consegna degli stessi, con conseguente determinazione della mora del creditore e liberazione del debitore dalla sua obbligazione. La ricorrente ha correttamente contestato entrambe le rationes decidendi, censurando la prima con i motivi fino al quarto e la secondacon i successivi tre motivi. L'accoglimento dell'appello di ATM si fonda sulle seguenti argomentazioni: -laricostruzione delle delibere intercorrenti tra ATM e Comune di Messinanel periodo ottobre-dicembre 2008, come elencate a pag. 3 della sentenza, dalle quali si evincela delega da parte del Comune di Messina delle procedure di acquisizione all’ATM, l’approvazione della procedura con deliberazione n. 26 parte integrante della deliberazione comunale n. 908, la trasmissione alla Ragioneria Generale del Comuneper la formalizzazione degli impegni di spesa necessaria per l’avvio delle procedure finalizzate all’acquisto; -la mancata contestazione di [OSCURATO:PERSONA] della circostanza che “la procedura di acquisto degli autobus non era stata perfezionata”, Ric. 2018 n. 05564 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -8- dedotta dall’opponente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo; –soprattutto, la valutazione d e lla raccomandata di messa in mora inviata da [OSCURATO:PERSONA] al Comune di Messina il 3 marzo 2009, con la quale, “facendo riferimento alla continua concertazione delle condizioni contrattuali per la fornitura di 29 autobus usati e al fatto di non avere ricevuto nessun tipo di riscontro dopo l'invio di una prima bozza di contratto e la trasmissione di una ulteriore bozza di accordo con le modifiche pattuite, ([OSCURATO:PERSONA]) avvisava il Comune di Messina che qualora entro due giorni dal ricevimento della missiva non sarebbe stata reinviata l'ultima bozza di contratto sottoscritta per accettazione, la fornitrice non sarebbe stata in grado di garantire il termine concordato di consegna dei veicoli”. È quindila stessa [OSCURATO:PERSONA] ad avere individuato quale contraente il Comune di Messina e non ATM: come riconosce la corte meneghina, il suddetto documento “ inequivocabilmente dimostra come [OSCURATO:PERSONA] fosse perfettamente a conoscenza del ruolo svolto dall'ente territoriale nella procedura di acquisto degli autobus individuati da ATM Messina e cioè del fatto che era il Comune di Messina il soggetto che avrebbe dovuto procedere all'acquisto degli autobus con la sottoscrizione del relativo contratto di acquisto e la corresponsione del relativo prezzo”. Sono queste considerazioni che sorreggono la congiunzione conclusiva “perciò” che apre l’ultimo capoverso di pag. 4 della sentenza, che sorregge le ulteriori argomentazioni della decisione, ossia l’impossibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] di fondare l’avvenuta conclusione del contratto sul fax del 22.12.2008 proveniente da ATM,al quale non può essere attribuita l’invocata valenza di contratto e “l’inidoneità a determinare la conclusione Ric. 2018 n. 05564 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -9- di un valido contratto ai sensi dell'art 1326 c.c., in quanto privo degli elementi necessari all'individuazione degli autobus usati offerti in vendita (schede tecniche dei singoli mezzi, attestazione sullo stato di usura e dei km percorsi, copie dei libretti di circolazione), il – rectius , del - fax in pari data di [OSCURATO:PERSONA], costituente la presunta offerta, anche per la presenza della clausola di disponibilità dei mezzi indicati nella nota Prot.Nn. sp. 241/08 ‘salvo il venduto’”. 8.1.- La sentenza contiene effettivamente un riconoscibile errore di battitura, come evidenziato dalla difesa della ricorrente, nel senso che l’articolo “il” che chiude il quartultimo rigo di pag. 4 deve intendersi sostituito con l’articolo partitivo “del” (e per inciso si deve stigmatizzare anche l’esistenza di altri errori ortografici nonché refusi nell’individuazione degli stessi nomi delle parti in causa), ma la motivazione attinente alla prima ratio decidendi appare comprensibile e debitamente argomentata. Non è dato quindi ravvisare quella mera apparenza di motivazione, tanto contradditoria da non rendere intellegibili i passaggi argomentativi e inidonea a fare conoscere il ragionamento seguito dal giudice che si situa al di sotto del “minimo costituzionale”che deduce il ricorrente, il quale omette di menziona re il documento principale che fonda “inequivocabilmente” la conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] che non era ATM il soggetto che avrebbe dovuto procedere all’acquisto degli autobus. E’ questa affermazione della sentenza che sorregge il periodo successivo (“Non può perciò la società [OSCURATO:PERSONA] fondare la propria pretesa monitoria sul fax del 22.12.2008 proveniente da ATM”): l’affermazione “a tacere della dubbia validità probatoria dello Ric. 2018 n. 05564 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -10- stesso, stante il non riconoscimento della provenienza da parte di ATM”, è chiaramente un obiter dictum,che – come riconosce la stessa ricorrente – può “essere espunto dalla catena logica complessiva senza alterarne l’esito” ed effettivamente non ha alterato il percorso logico-deduttivo seguito dal giudice di seconde cure. Ne deriva il rigetto del primo mezzo di censura. 9.- Con il secondo motivo i l ricorrente critica la sentenza impugnata per avere escluso il carattere di proposta contrattuale al fax del 22.12.2008 di [OSCURATO:PERSONA], contenente la presunta offerta contrattuale, sia per la mancanza degli elementi necessari all'individuazione degli autobus usati offerti in vendita, sia per la presenza della clausola di disponibilità dei mezzi indicati nella nota prot. n . sp 241/ 08 con la formula “ salvo il venduto”. Il motivo è inammissibile. Il passaggio censurato costituisce un’argomentazione rafforzativa (comprovata dall’apertura dello stesso: “ed in ogni caso, l’idoneità a determinare la conclusione di un valido contratto …(del) fax in pari data di Blasco…”)che fa venire meno l’interesse ad impugnare della ricorrente (e v. anche quanto si dirà infra, sub11). In ogni caso, la doglianza è volta a richiedere a questa Corte una inammissibile nuova considerazione di merito, posto che la qualificazione di un atto come proposta contrattuale va verificata nello specifico caso, nella sua idoneità a determinare, nel concorso dell’adesione del destinatario, la conclusione di un valido contratto. 10.-Il terzo motivo critica la sentenza impugnata per avere ritenuto dirimente ai fini dell'esclusione della stipulazione del Ric. 2018 n. 05564 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -11- contratto tra [OSCURATO:PERSONA] e ATM la conoscenza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto “del ruolo svolto dall'ente territoriale nella procedura di acquisto degli autobus individuati da ATM”. Anziché escludere l'esistenza di un contratto dallo scambio dei fax datati 22.12.2008, la Corte d'Appello si sarebbe dovuta limitare ad accertare se ATM avesse speso il nome del Comune nell'accettare la proposta di [OSCURATO:PERSONA]. L’affermata conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere intesa nel senso che ATM abbia agito come rappresentante del Comune di Messina e non in proprio: per questa eventualità il ricorrente denuncia la falsa applicazione degli artt. 1388 e 1392 c.c., con riferimento agli artt. 93 e segg. r.d. n. 827/1924 e 17 r.d. n. 2440/1923, che prevedono l’osservanza della forma scritta a pena di nullità e dunque anche la spendita del nome dell’Ente rappresentato. Il motivo è destituito di fondamento: lo stesso risulta formulato in maniera del tutto ipotetica, posto che non contiene una critica diretta alla sentenzae si scontra con le delibere del Comune di Messina che hanno delega to ATM non già alla stipulazione del contratto, ma allo svolgimento delle procedure di acquisizione dei beni . A nche in questo caso la difesa della ricorrente tenta di mettere insottordine l e ragion i decisive che hanno indotto la Corte distrettuale ad accogliere l’appello di ATM, ossia la mancata contestazione di [OSCURATO:PERSONA] sulla deduzione dell’opponente che la procedura di acquisto degli autobus non si era perfezionata, tanto che il 3.03.2009 [OSCURATO:PERSONA] scriveva al Comune di Messina, al quale aveva inviato varie bozze di contratto, tra cui l’ultima con le modifiche pattuite, che , in assenza di riscontro entro due giorni, non avrebbe potuto garantire la consegna degli autobus, riconoscendo pertanto Ric. 2018 n. 05564 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -12- come suo contraente l’Ente comunale e non la società sua partecipata. 11.-L’affermazione “a tacere della dubbia validità probatoria dello stesso (id est, del fax del 22/12/2008), stante il non riconoscimento della provenienza da parte di ATM”, come già sopra detto,ha chiaramente valenza di mero obiter , per cui le doglianze avanzate al riguardo, contenute nel quarto motiv o , possono parimenti essere disattesee il motivo si presenta come inammissibile. Costituisce invero jus receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, il principio che è“inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo diricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ‘adabundantiam ’ , e pertanto non costituente una ‘ratio decidendi’ della medesima. Infatti, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto diricorso per cassazione, p er difetto di interesse ” (tra le tante: Cass. nn. 8755/2018; 18429/2022; 7995/2022). 12.-I motivi quinto, sesto e settimo possono essere analizzati congiuntamente per la loro connessione e progressiva subordinazione, perchè tutti riguardanti la seconda r atio decidendi della sentenza (che, come affermato dalla stessa ricorrente, si sostanzia in un sillogismo completo che èidoneo a sorreggere il dispositivo nel caso di erroneità della prima motivazione). Essendo state rigettate, per inammissibilità e per infondatezza, le censure contro la prima ratio decidendi , si rivelano inammissibili per difetto di interesse quelle dirette contro la secondaratio decidendi, in quanto l’accoglimento di Ric. 2018 n. 05564 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -13- queste ultime non potrebbe comunque condurre, s tante l'intervenuta definitività della prima ratio, alla cassazione della decisione stessa(v. Cass. nn. 11493/2018; 2108/2012). 13.-In conclusione, il ricorso va rigettato. Quanto al regolamento delle spese di giudizio deve rilevarsi che nella memoria illustrativa depositatadalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] è stata eccepital’inammissibilità del controricorso del Comune di Messina,destinatario della notifica del ricorso al solo fine della conoscenza della lite come previsto dall'art. 332 c.p.c., non avendo spiegato il Comune di Messina ricorso incidentale. Nel caso di specie il C omune di Messina è stato fatto impropriamente destinatario di litis denuntiatio. La sentenza del Tribunale di Como n. 1731 del 27 ottobre 2014,che – quanto al rapporto processuale con questo Ente - ha dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Como e la competenza del Tribunale di Messina, fissando termine per la riassunzione della controversia avanti a questo ultimo giudicee ha revocato nei confronti di tale parte il decreto ingiuntivo opposto, ha generato una separazione di cause, facendo venire meno i presupposti dell’art. 332 c.p.c., la cui ratio è quella di permettere la concentrazione, per ragioni di economia processuale, di tutti i gravami nei confronti della medesima sentenza (ad es. Cass. n. 2208/2012). Ciò ha generato l’interesse del Comune di Messina, che non poteva spiegare ricorso incide ntale, non essendo risultato soccombente, a svolgere difese nel presente giudizio di legittimità, sia pure per ribadire la sua estraneità alricorso, con conseguente diritto alla refusione delle spese sostenute. Ric. 2018 n. 05564 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -14- Di conseguenza, la ricorrente va condannataal rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 6.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi pari a Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n.
Decreto Cassazione n. 25405/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris