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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 16638/2023

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6554/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce alricorso, con domicilio in Roma, pre s so la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro Ministero della GIUSTIZIA; –intimato – avverso la ordinanza del Tribunale di Milano in data 29 luglio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dallaconsigliera relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: Responsabilità civile P.A. – Detenzione inumana.

C.C. 23.03.2023 r.g.n. 6554/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] che

1. Il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il Ministero della Giustizia. 2.avverso la decisione del Tribunale h a proposto ricorso per cassazione Mahmood KHALID contro il Ministero della Giustizia articolato in un unico motivo; il Ministero ha depositatomero atto di costituzione e non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità; la trattazione del ri corso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; Ritenuto che 1.con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 1 l. 742 del 1969, 83, comma 2, d.l. 18/2020 e 36, comma 1, d.l. 23/2020 in relazione agli artt.2963 c.c. 155 c.p.c. per omessa considerazione dei termini processualinonché dei periodi di sospensione feriale e straordinaria, con riferimento alla determinazione del termine di decadenza di mesi sei ex art. 35-ter comma 3 l. n. 354 del 1975; 2.l’esame del motivo di ricorso è superfluo , risultando pregiudiziale ed assorbente la verifica della procedibilità del ricorso, che sortisce esito negativo; ilricorrente ha prodotto una copia cartacea della decisione impugnata (copia cartacea, peraltro, priva di attestazione di conformità all’originale telematico ricevuto) che non reca alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo; ai sensi dell’art. 369 c.p.c., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione; va evidenziato peraltro che detta copia deve recare l’attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione; C.C. 23.03.2023 r.g.n. 6554/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze (ma il principio vale anche per le ordinanze decisorie) redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo «nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati» (Cass., Sez. 6 -L, 29/01/2019 n. 2362; Sez. 1, 23/07/2021, n. 21192); ne consegue che, in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico (ovvero, come nella specie, in caso di produzione di duplicato informatico del provvedimento medesimo), ma priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi (da ultimo, cfr. Cass. Sez. 3, 24/02/2023, n. 5771; Sez. 6 - 1, 29/12/2020, n. 29803; cfr. inoltre Cass., Sez. 3, 31/05/2019, n. 14875, nella cui motivazione si chiarisce altresì che «la disposizione dell’art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18.10.2010 n. 179, conv. in legge n. 221/2012 – introdotta dall’art. 52, comma 1, lett. a), del D.L. 24.6.2014 n. 90, conv. con mod. in legge 11.8.2014 n. 114 – che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”» attribuisce «al difensore il potere di certificazione pubblica delle “copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico” ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla “pubblicazione” della sentenza»); pertanto, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per C.C. 23.03.2023 r.g.n. 6554/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di Cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema; poiché, nella specie, l’unica copia della decisioneimpugnata prodotta (in forma cartacea), come già precisato, è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile; 3.il ricorso è dichiarato improcedibile; nulla viene disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, stante la sostanziale indefensiodella part e intimat a; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6554/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce alricorso, con domicilio in Roma, pre s so la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro Ministero della GIUSTIZIA; –intimato – avverso la ordinanza del Tribunale di Milano in data 29 luglio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dallaconsigliera relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: Responsabilità civile P.A. – Detenzione inumana. C.C. 23.03.2023 r.g.n. 6554/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] che 1. Il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il Ministero della Giustizia. 2.avverso la decisione del Tribunale h a proposto ricorso per cassazione Mahmood KHALID contro il Ministero della Giustizia articolato in un unico motivo; il Ministero ha depositatomero atto di costituzione e non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità; la trattazione del ri corso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; Ritenuto che 1.con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 1 l. 742 del 1969, 83, comma 2, d.l. 18/2020 e 36, comma 1, d.l. 23/2020 in relazione agli artt.2963 c.c. 155 c.p.c. per omessa considerazione dei termini processualinonché dei periodi di sospensione feriale e straordinaria, con riferimento alla determinazione del termine di decadenza di mesi sei ex art. 35-ter comma 3 l. n. 354 del 1975; 2.l’esame del motivo di ricorso è superfluo , risultando pregiudiziale ed assorbente la verifica della procedibilità del ricorso, che sortisce esito negativo; ilricorrente ha prodotto una copia cartacea della decisione impugnata (copia cartacea, peraltro, priva di attestazione di conformità all’originale telematico ricevuto) che non reca alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo; ai sensi dell’art. 369 c.p.c., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione; va evidenziato peraltro che detta copia deve recare l’attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione; C.C. 23.03.2023 r.g.n. 6554/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze (ma il principio vale anche per le ordinanze decisorie) redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo «nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati» (Cass., Sez. 6 -L, 29/01/2019 n. 2362; Sez. 1, 23/07/2021, n. 21192); ne consegue che, in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico (ovvero, come nella specie, in caso di produzione di duplicato informatico del provvedimento medesimo), ma priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi (da ultimo, cfr. Cass. Sez. 3, 24/02/2023, n. 5771; Sez. 6 - 1, 29/12/2020, n. 29803; cfr. inoltre Cass., Sez. 3, 31/05/2019, n. 14875, nella cui motivazione si chiarisce altresì che «la disposizione dell’art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18.10.2010 n. 179, conv. in legge n. 221/2012 – introdotta dall’art. 52, comma 1, lett. a), del D.L. 24.6.2014 n. 90, conv. con mod. in legge 11.8.2014 n. 114 – che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”» attribuisce «al difensore il potere di certificazione pubblica delle “copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico” ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla “pubblicazione” della sentenza»); pertanto, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per C.C. 23.03.2023 r.g.n. 6554/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di Cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema; poiché, nella specie, l’unica copia della decisioneimpugnata prodotta (in forma cartacea), come già precisato, è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile; 3.il ricorso è dichiarato improcedibile; nulla viene disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, stante la sostanziale indefensiodella part e intimat a; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato ar
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