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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 41661/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: E. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta in termini oltremodo stringati la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di argomentazioni ampie e logicamente corrette (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza), si prospettano deduzioni generiche, senza la minima enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, così da non consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: E. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta in termini oltremodo stringati la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di argomentazioni ampie e logicamente corrette (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza), si prospettano deduzioni generiche, senza la minima enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, così da non consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 41661/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris