CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023
Cassazione n. 13148/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ----9 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata dal difensore in data 21 novembre 2023; ritenuto che il motivo di ricorso con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato che la Corte territoriale (pagg.4-5) ha valutato, oltre le attendibili dichiarazioni della vittima e della compagna, anche la condotta dell'imputato da cui emerge la consapevolezza della falsità della banconota utilizzata, nonché la presenza di immagini di videosorveglianza che documentano l'animata discussione tra l'imputato e il gestore del locale, quale legittimo riscontro al narrato dei testimoni; che il Tribunale, a sua volta, ha dato conto della specifica indicazione della persona offesa circa la comunicazione telefonica ricevuta da uno dei correi, diretta a ricercare una soluzione alla vicenda occorsa, con espressa promessa di restituzione della somma ricevuta come resto a fronte della cessione della banconota falsa; che, pertanto, logicamente le sentenze di merito hanno affermato l'esistenza di plurimi dati probatori convergenti nella prospettata ricostruzione della vicenda, rispetto alla quale il dato del mancato ritrovamento della banconota contraffatta non rappresenta ostacolo decisivo rispetto all'affermazione di responsabilità; ritenuto che i motivi nuovi depositati dal nuovo difensore dell'imputato in data 14 dicembre 2023, sono anch'essi inammissibili, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale che fa derivare dall'inammissibilità dei motivi originari di ricorso l'inammissibilità dei motivi nuovi (senza considerare che con il primo dei motivi nuovi la difesa introduce la questione, non sollevata con il ricorso, della nullità della notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato, eseguita in modo errato presso il difensore di fiducia, questione comunque manifestamente infondata trattandosi di eccepita nullità generale, non dedotta dal difensore presente all'udienza in cui fu dichiarata l'assenza dell'imputato); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 genn