Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16884/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi, relativi alla ritenuta recidiva, inammissibili perché non si confrontano con la motivazione della sentenza e con le risultanze del certificato penale, da cui emergono due precedenti specifici; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de o in Roma,

11. dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] C A. n> CELLER1A • 02 2122

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi, relativi alla ritenuta recidiva, inammissibili perché non si confrontano con la motivazione della sentenza e con le risultanze del certificato penale, da cui emergono due precedenti specifici; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de o in Roma, 11. dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] C A. n> CELLER1A • 02 2122
Sentenza Cassazione n. 16884/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris