CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 22675/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 63,presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende– controricorrente –Numero registro generale 6828/2024Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 22675/2026Data pubblicazione 03/07/2026avverso la sentenza n. 1362/2023 della CORTE DI APPELLO diL’AQUILA, depositata in data 25/09/2023;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.ed il suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. innanzi il Tribunale di Avezzano, chiedendone lacondanna al risarcimento del danno conseguente alla presentazione,nei loro danni, di una denuncia penale, poi archiviata dal GIP conordinanza del 27.1.2025.Nella resistenza di parte convenuta, che proponeva domandariconvenzionale di rimozione del fabbricato degli attori, per mancanzadi nulla-osta del concessionario stradale alla sua realizzazione, ilTribunale di Ragusa accoglieva la domanda principale, liquidando agliCon la sentenza impugnata, n. 1362/2023, la Corte di Appello diL’Aquila accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]avverso la decisione di prime cure, riformandola e rigettando ladomanda risarcitoria proposta dagli originari attori.Questi ultimi propongono ricorso per la cassazione di dettadecisione, affidandosi ad un unico motivo.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]A seguito di proposta di definizione anticipata, ex art. 380 bis c.p.c.,la parte ricorrente ha presentato istanza per la decisione del ricorso.In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 6828/2024Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 22675/2026Data pubblicazione 03/07/2026Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito dellapubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte Corten. 9611/2024 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024, Rv.670667), non sussiste alcuna incompatibilità del presidente dellasezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta didefinizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominatorelatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1,assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera diconsiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura qualefase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia econtenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazioneo falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 90 c.p.c., 2059 c.c., 368 c.p.,1226 e 2056 c.c., nonché l’apparenza della motivazione, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appelloavrebbe erroneamente rigettato la domanda risarcitoria.Come evidenziato nella motivazione della P.D.A., che merita diessere confermata, il giudice di seconde cure ha escluso il diritto alrisarcimento rilevando che il reato contestato agli odierni ricorrenti eraproseguibile d’ufficio, con conseguente irrilevanza della querela sportadalla società controricorrente. La statuizione è coerente conl’insegnamento di questa Corte, richiamato anche dal giudicedistrettuale, secondo cui “La denuncia di un reato perseguibile d'ufficioo la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possonocostituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (oquerelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione deldenunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi(oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di taleNumero registro generale 6828/2024Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 22675/2026Data pubblicazione 03/07/2026ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale sisovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendoogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmentesubito dal denunciato (o querelato)” (Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 30988 del 30/11/2018, Rv. 651666; conf. Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 13093 del 13/05/2024, Rv. 670920).A tale considerazione, già di per sé decisiva, il giudice di secondecure ha aggiunto anche il rilievo che le odierne ricorrenti non avevanocomunque fornito la prova del danno, rappresentato dalla sussistenzadell’intento calunniatorio, che integra, secondo la richiamatagiurisprudenza, l’elemento soggettivo del dolo, richiesto per potersiriconoscere un diritto al risarcimento del danno derivante dallapresentazione di una querela poi rivelatasi infondata. Le contrarieargomentazioni spiegate dai ricorrenti si risolvono, al riguardo, in unainammissibile richiesta di revisione del giudizio di fatto devoluto algiudice di merito, senza tener conto che il motivo di ricorso non puòmai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso edalternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esamedei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché lavalutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, ilgiudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece chedi altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelleritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgonoapprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porrea fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusioneNumero registro generale 6828/2024Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 22675/2026Data pubblicazione 03/07/2026di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni delproprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singoloelemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersiimplicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene nonmenzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con ladecisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006,Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014,Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016,Rv. 641328 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017,Rv. 644812).Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenzaimpugnata non risulta viziata da apparenza, né da irriducibile contrastologico, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a darpervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U,Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639). Anche il vizio dellamotivazione denunciato dagli odierni ricorrenti, dunque, non siconfigura.Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna dellaparte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle speseprocessuali, liquidate come in dispositivo.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzocomma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quartocomma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della partericorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di unasomma equitativamente determinata (nella misura di cui inNumero registro generale 6828/2024Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 22675/2026Data pubblicazione 03/07/2026dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limitidi legge‒ in favore della cassa delle ammende.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna laparte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassaavvocati.Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché alpagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delleammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 02 luglio 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci