CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2025
Cassazione n. 28328/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i d a : [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]- PANO; [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a ROMA parti civili nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a ROMA avverso la sentenza in data 12/12/2024 della [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]- curatore generaleLIDIA GIORGIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] , pervenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto deiricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Deduce: 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 516 e 518 cod. proc. pen.,in riferimento alla declaratoria di nullità ai sensi dell’art. 604 cod. proc. pen... I ricorrenti premettono di avere interesse a impugnare atteso che la deci- sione ha travolto le statuizioni civili e che la regressione del procedimento provo- cherebbeineluttabilmente la prescrizione dei reati , ancor prima della pronuncia di una sentenza di primo grado, con la conseguente impossibilità di far valere le pro- prie pretese. Evidenziano, dunque, che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avanzavano istanza di correzione dell’imputazione e che l’istanza veniva in effetti accolta dal PM che apportava delle modifiche all’imputazione originaria , nel senso che “laddove è in- dicata la somma complessiva di euro 22.156,00 deve intendersi 17.904,00 euro e laddove è indicato in Roma dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 25.8.2016 deve invece intendersi dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”. Precisano che il giudice disponevala notifica agli imputati assenti d el ver- bale di udienza, dove erano state annotate le enunciate modifiche. Aggiungono che gli imputati promuovevano una specifica eccezione alla ret- tifica così operata dal pubblico ministero; eccezione che veniva rigettata dal giu- dice, il qualeosservava che «nel caso in esame, la contestazione come rettificata non introduce aspetti nuovi rispetto al contenuto degli atti a disposizione dell’im- putato sin […] dalle indagini preliminari riguardando […] anzi importi che sareb- bero oggetto di appropriazione inferioririspetto a quelli indicati nell’addebito e mirando -per come esposto dall’accusa e dalla parte civile- la precisazione del tempus commissi delictia conformare l’imputazione al contenuto della querela». I ricorrenti osservano ulteriormenteche la medesima eccezione difensiva veniva reiterata davanti al giudice in diversa persona fisica e anche in questo caso veniva rigettata considerandosi che «il tenore letterale del capo d’imputazione che già descrive l’episodio del settembre 2016, il contenuto della querela da cui emer- geva sin da subito il contenuto dell’episodio e altresì che l’imputazione, così come modificata, risulta addirittura più favorevole agli imputati quanto al danno cagio- nato». Si rimarca, dunque, che l’appropriazione indebita dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] era -sia pur stringatamente-contenuta nel capo d’imputazione e che , comunque, erano state rispettate le formalità previste dall’art. 516 cod. proc. pen., visto che il pub- blico ministero aveva formalizzato la modifica del capo d’imputazione, procedendo alla notifica del capo d’imputazionecosì come modificato. Si evidenzia, infine, che le eccezioni sopra riportate, una volta rigettate dal giudice di primo grado, non sono state riproposte davanti alla corte di appello con l’impugnazione di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il giudice di primo grado ha assolto gli imputati dai reati commessi dal dal08/08/2016 al 25/08/2016, mentre li ha condannati per il fatto commesso in data 11/09/2016. La Corte di appello ha rilevato, d’ufficio, che la contestazione contenuta nel capo d’imputazione era riferita a un arco temporale compreso tra il08/08/2016 e il 25/08/2016, così che non era stato contestato agli imputati il fatto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per il quale -solo-avevano riportato condanna. Si legge a tale riguardo nella sentenza impugnata: «il fatto contestato, come è evidente dalla indicazione temporale, riguardava appropriazioni commesse nel periodo indicato tra l’8 e il 25 agosto 16. Al contrario il primo giudice -nell’as- solvere gli imputati dai fatti oggetto specifico della contestazione-ha condannato gli imputati per un fatto commesso in data 11/9/16. Trattasi di un fatto estraneo alla originaria imputazione e rispetto al quale il pubblico ministero non ha eserci- tato l’azione penale né in limine litisné attraverso i meccanismi di cui all’art. 516 e seguenti cpp». I ricorrenti si dolgono dell’erroneità di tale ultimo inciso e sostengono che, in realtà, il pubblico ministero aveva proceduto a una formale contestazione ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., rettificando gli importi e l’ arco temporale di commissione del reato. 2. Ciò premesso,al fine di risolvere la questione proposta con il ricorso, occorre anzitutto inquadrare la vicenda processuale, e stabilire se essa configuri un’ipotesi di fatto diverso ovvero di fatto nuovo. 2.1. A tale proposito va ricordato che si definisce "fatto" il complesso di quegli accadimenti che integrano gli estremi del reato, nella sua giuridica configu- razione, in quanto elementi costitutivi o circostanziali (Sez. 6, n. 12800 del 14/11/1991,Casanova). II "fatto diverso " è un accadimento storico che presenta connotazioni ma- teriali difformi da quelli descritti nell'imputazione originaria, rendendo necessaria una modifica della contestazione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020, dep. 2021, Varani, Rv. 280938 – 01 ; Sez. 3, n. 8965 del 16/1/2019, Mattaroni,Rv. 275928 - 01 ). Il fatto diverso, dunque,non è un fatto ulteriore rispetto a quello contestato ab originema consiste nel medesimo episodio storico che, tuttavia , risulta essersi svolto entro coordinate cronologiche, spaziali o modali difformi da quanto descritto nell'imputazione. L'emergere di ulteriori fatti di rilevanza penale, accanto a quelli originaria- mente contestati, si inscrive invece nel paradigma del fatto nuovo. Per "fatto nuovo" si intende, infatti, un accadimento autonomo rispetto a quello contestato e del tutto distinto da quest'ultimo, ossia un episodio storico che a esso non si sostituisce ma si aggiunge, affiancando il fatto oggetto dell'imputa- zione originaria quale autonomo thema decidendum (Cass., Sez. 6, n 6987 del 19/10/2010, dep. 2011, N., Rv. 249461 – 01 ; successive conformi: Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020, dep. 2021, Varani, Rv. 280938 – 01 ; Sez. 3, n. 8965 del 16/1/2019, Mattaroni,Rv. 275928 – 01 ; Sez. 3, n. 8078 del 10/10/2018 , dep. 2019, Cammi,Rv. 275839 - 01 ). Ne deriva che il fatto nuovo può coesistere con quello per cui si procede ab origine,laddove il fatto diverso risulta incompatibile con l'imputazione iniziale . 2.2. Quando nel corso dell’istruzione dibattimentale emerga un fatto di- verso, il pubblico ministero può procedere alla sua contestazione in udienza. Della nuova contestazione viene dato atto nel verbale che verrà notificato all’imputato eventualmenteassente. Tali formalità non producono l’interruzione del dibattimento, che proseguirà sulla base della nuova contestazione, proprio perché -per come visto-il fatto di- verso, pur non ricompreso nella contestazione iniziale, è riconducibile al medesimo nucleo storico-fattuale e si presenta come una sua estensione compatibile con le garanzie del contraddittorio. Diversa è l’ipotesi in cui emerga nel dibattimento un fatto storico ontologi- camente distinto da quello per cui è stato instaurato il giudizio: in tal caso trova applicazione l’art. 518 cod.proc. p en ., che impone al pubblico ministero di formu- lare una nuova imputazione scritta. Il giudice non può decidere sul fatto diverso: deve interrompere il dibatti- mento e restituire gli atti al pubblico ministero per l’eventuale esercizio dell’azione penale nelle forme ordinarie, anche attraverso la richiesta di rinvio a giudizio, ove prevista. Il procedimento deve pertanto ripartire, con piena garanzia del contraddit- torio e del diritto di difesa, a tutela dell’imputato. Tale disciplina può essere derogata soltantoqualora il pubblico ministero faccia richiesta al giudice di essere autorizzato alla contestazione in udienza e, ottenuta l’autorizzazione, vi sia il consenso dell'imputato presente , senza che ne derivipregiudizio per la speditezza dei procedimenti. 3. Così enucleate le nozioni di fatto nuovo e di fatto diverso e individuata la disciplina per lecontestazioni nell’uno e nell’altro caso, va rilevato che la “corre- zione” effettuata dal pubblico ministero nel corso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]va ricondotta in parte nella nozione di “fatto diverso” e in parte nella nozione di “fatto nuovo”. 3.1. Come visto, il pubblico ministero, rispetto all’imputazione originaria,ha modificato l’ammontare delle somme oggetto di appropriazione, che venivano in- dicate in complessivi euro17.904,00 euro, invece che in euro 22.156,00 , come originariamente contestato. Va osservato che l’ammontare della somma costituente l’ingiusto profittoè certamente riconducibile al medesimo nucleo storico-fattuale dell’originaria impu- tazione, che è rimasta sostanzialmente immutata, così che la sua modifica concre- tizza un’ipotesi difatto diverso. La modifica, per il vero, si riverbera in senso favorevole all’imputato e non necessiterebbe di nessuna ulteriore formalità rispetto a quello della precisazione in udienza da parte del pubblico ministero. Va, tuttavia, rilevato che il giudice ha disposto la notifica del verbale all’im- putato assente, così che in relazione a tale “correzione” non è dato rilevare alcun pregiudizio alle garanzie del contraddittorioe nessuna conseguente invalidità. 3.2. A diversa conclusione deve pervenirsi, invece, per l’ulteriore modifica apportata all’originaria imputazione, là dove il pubblico ministero ha precisato che i fatti contestati si erano verificati a Roma dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non nel più breve arco temporale compreso tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 25/08/2016. Va premesso che -diversamente da quanto osservato dal giudice di primo grado nel rigettare l’eccezione difensiva di violazione del regime delle contesta- zioni- non emerge alcuna contestazione in fatto di condotte commesse il 19/09/2016, visto che di essa non si ha traccia alcuna nel corpo del capo d’impu- tazione nella sua formulazione originaria. Tanto porta a rilevare che, con la correzione dell’arco temporale di commis- sione dei reati, il pubblico ministero ha aggiunto un fatto naturalisticamente nuovo e distinto rispetto a quelli che aveva già contestato. Risulta un chiaro indice di tale novità il rapporto di compatibilità tra i pre- cedenti fatti, che rimangono immutati, e il nuovo fatto, che quelli lascia inalterati e con essi coesiste. Ciò è tanto vero che, infatti, il giudice di primo grado ha assolto l’imputato per i fatti compresi tra il 08/08/2016 e il 25/08/20216 e lo ha condannato per il solo (e ulteriore) fatto del 19/09/2016. La diversità ontologica del fatto oggetto della nuova contestazione e i fatti già contestati, sia pur tutti riconducibili alla medesima ipotesi di reato , porta a concludere che la correzione dell’arco temporale ha concretizzato un’ipotesi di fatto nuovo. Il giudice di primo grado, pertanto, avrebbe dovutointerrompere il dibatti- mento e restituire gli atti al Pubblico ministero per l’eventuale esercizio dell’azione penale nelle forme ordinarie, anche conla richiesta di rinvio a giudizio, ove previ- sta. Gli imputatierano assent i (come visto) all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non era conseguentemente possibile raccogliere il loroeventuale consenso alla conte- stazione immediata del fatto nuovoche, peraltro, non risulta sia stato mai raccolto. Il procedimento doveva pertanto ripartire, con piena garanzia del contrad- dittorio e del diritto di difesa, a tutela degli imputati. Tanto non è stato e di tanto si è avveduta la Corte di appello di Roma, che ha rilevato che per tale fatto nuovo ed estraneo all’originaria imputazione il pub- blico ministero non aveva esercitato l’azione penale né in limine litis, né attraverso i meccanismi di cui agli artt. 516 e ss. cod. proc. pen.. I giudici della Corte di appello, quindi,così rileva ndo la violazione dell’art.518 cod. proc. pen. e la nullità assoluta e insanabile che ne è conseguita, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, hanno correttamente disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero, per l’eventuale esercizio dell’azione penale nelle forme ordinarie, anche attraverso la richiesta di rinvio a giudizio, ove prevista. 4. La correttezza della decisione assunta dalla Corte di appello di Roma con la sentenza impugnata portaal rigetto dei ricorsi e alla condanna dei rico