CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15258/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di Ancona, in data 1.8.2013, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reto di tentato furto in concorso aggravato dalla violenza sulle cose, in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata ad ottenere l'effettuazione di una perizia dattiloscopica per accertare la presenza o meno di impronte dell'imputato sul martello rinvenuto dalla persona offesa nei pressi della porta dell'abitazione ove sarebbe stata commessa la presunta effrazione contestata al ricorrente; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali, da parte della corte territoriale; 3) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose; alla determinazione della pena, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge. 3. Con requisitoria scritta del 17.9.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che in accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Con conclusioni scritte del 22.10.2021, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del Maiorana, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 5. Con riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva che, come chiarito, dall'orientamento da tempo dominante in sede di legittimità, stante l'eccezionalità dell'istituto processuale contemplato nell'art. 603 c.p.p., il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale può essere censurato in sede di legittimità solo quando risulti dimostrata l'esistenza, nel tessuto motivazionale che sorregge la decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (cfr. Cass., sez. III, 23/05/2013, n. 45647), lacune e manifeste illogicità che, nel caso in esame non appaiono configurabili e che • il ricorrente non ha specificamente indicato, presentandosi, in realtà le sue doglianze come censure che propongono una diversa lettura dei fatti e del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ed invero, con motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, la corte territoriale ha evidenziato l'inutilità di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mediante l'espletamento di una perizia dattiloscopica sul martello in sequestro, non solo per la presenza di un quadro probatorio a carico dell'imputato assolutamente univoco, ma anche per la decisiva ragione che siffatto accertamento non avrebbe condotto a risultati definitivi, "essendo stato il martello toccato da più soggetti, tra cui anche la persona offesa". In ordine al secondo motivo di impugnazione, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv, 277758). La corte territoriale, del resto, con motivazione affatto contraddittoria o manifestamente illogica, resa disattendendo i rilievi difensivi articolati con i motivi di appello, ha operato una puntuale ricostruzione dei fatti per i quali è processo, evidenziando come al di là di ogni ragionevole dubbio risulti provato il tentativo del Maiorana (con funzione di palo) e del suo complice [OSCURATO:PERSONA], di penetrare all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], a scopo di furto, non riuscendovi perché sorpresi dall'improvvisa apparizione di quest'ultimo sulla scena del delitto. Tale conclusione appare desunta dalla corte territoriale, con ragionamento dotato di intrinseca coerenza logica, da una pluralità di circostanze di fatto dotate di incontestabile valore sintomatico della fondatezza dell'assunto accusatorio: entrambe le porte di ingresso della suddetta abitazione erano state forzate; entrambi gli imputati erano stati sorpresi dal Petrolati sul luogo del delitto, il [OSCURATO:PERSONA], all'interno dell'abitazione, dalla quale aveva cercato di allontanarsi alla vista del suddetto Petrolati, il Maiorana sopraggiunto perché richiamato dalle grida di aiuto del [OSCURATO:PERSONA], provenendo dal lato opposto della recinzione posta a servizio dell'immobile; una camera da letto era stata rovistata ed, infine, un martello era stato rinvenuto per terra davanti a una delle due porte di ingresso all'abitazione. Del tutto generico appare, poi, il motivo con cui il ricorrente contesta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con violenza sulle cose (resa evidente dall'accertata effrazione delle due porte di ingresso dell'abitazione), che si risolve nell'apodittica affermazione secondo cui è "chiaramente emersa dall'attività istruttoria l'assenza di prove in tal senso" (cfr. p. 11 del ricorso). Manifestamente infondata deve ritenersi la doglianza relativa al mancato riconoscimento in favore dell'imputato del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, che, invece, come si evince dalla lettura di entrambe le sentenze, risultano essere state concesse dal giudice di primo grado, sia pure con giudizio di sola equivalenza rispetto alla indicata circostanza aggravante e alla recidiva reiterata specifica contestata al Maiorana. Del tutto generici e di natura squisitamente di merito appaiono i rilievi attinenti alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, a fronte di una motivazione con cui la corte territoriale fonda la sua valutazione al riguardo sulla gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali, anche specifici, facendo buon governo dei criteri fissati dall'art. 133, c.p. Assolutamente generici, infine, sono i rilievi con cui il ricorrente si limita a denunciare la mancata concessione "dei benefici di legge". 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28.10.2021. [OSCURATO:PERSONA]