CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 1961
Cassazione n. 47180/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/03/1961 avverso l'ordinanza del 05/03/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~ le conclusioni del PG A . Q.. A0 j. ‘ 9- 1""v1.4.1,-ailk0 epl.1 t..;.Lt_Lx ‹42.S2)2 ( o uzl [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 marzo 2021, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze: 1) sentenza del Tribunale di Napoli del 26.1.2018, con la quale il predetto era stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 648, 485, 491, 476, 482 e 640 cod. pen., commessi il 19.10.2010; 2) sentenza del‘Tribunale di Napoli dell'11.1.2018, con la quale il predetto era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 648 cod. pen. (denuncia del 10 dicembre 2010). A ragione della decisione, riteneva che dalla lettura delle indicate sentenze non emergessero elementi di rilievo dimostrativi di un originario e unitario disegno criminoso sotteso alla commissione dei reati in parola, consumati, peraltro, a distanza di mesi gli uni dagli altri; specificava, con riguardo alla distanza temporale tra i reati giudicati con le due indicate sentenze, che quelli giudicati con la prima pronuncia erano stati commessi il 19.10.2010, data in cui il Meglio aveva versato l'assegno sul proprio conto corrente n. 42342188, acceso presso le [OSCURATO:PERSONA] di Ercolano, mentre, con riguardo al reato giudicato con la seconda sentenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, occorreva considerare che, alla stregua sia del capo di imputazione che della stessa motivazione, il titolo era stato portato all'incasso il 4.6.2010, risultando smentita la circostanza rappresentata dal condannato secondo cui quel conto corrente sarebbe stato acceso il 30.10.2010, atteso che detto conto corrente era stato utilizzato per versare l'altro titolo di credito, oggetto della prima sentenza. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, per "violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 671 cod. proc. pen.". Secondo la difesa, il Giudice dell'esecuzione sarebbe incorso in un evidente errore nel ritenere che l'assegno di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli dell'11.1.2018 fosse stato negoziato il 4.6.2010, in quanto detta data si riferiva alla negoziazione dei titoli da parte dell'allora coimputato del Meglio, tale [OSCURATO:PERSONA]; peraltro, gli assegni relativi alla posizione del Meglio sarebbero datati 11.10.2010 e, come risultava dalla lettura del capo di imputazione riferibile a quest'ultimo, essi sarebbero stati negoziati da parte del Meglio il 3.11.2010; conseguentemente, tra i fatti di reato, di natura identica, giudicati con le due indicate sentenze sarebbero intercorsi solo undici giorni. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.• L'ordinanza impugnata si fonda essenzialmente su un dato erroneo e cioè sulla circostanza che il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Napoli dell'11.1.2018 fosse stato commesso in data 4.6.2010; le deduzioni difensive con le quali è stata contestata detta circostanza trovano, infatti, conferma negli atti allegati all'impugnazione (già dalla lettura del capo D di imputazione della sentenza del Tribunale di Napoli dell'11.1.2018 si evince chiaramente che la negoziazione degli assegni riguardanti il Meglio era avvenuta il 3.11.2010 e non il 4.6.2010). L'argomentare del giudice dell'esecuzione - secondo cui i reati giudicati con le due indicate sentenze di condanna sarebbero stati consumati a distanza di mesi - non è, dunque, conforme ai dati processuali e risulta, sotto tale aspetto, viziato da evidente travisamento. 5. Conseguentemente, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Napoli che, in diversa persona fisica (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013), dovrà rivalutare l'istanza difensiva, tenendo conto della corretta distanza temporale tra i reati rispetto ai quali il condannato ha invocato l'applicazione della disciplina della continuazione, così come desumibile dalla lettura delle due sentenze di condanna. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Così deciso, il 18 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente na [OSCURATO:PERSONA] sa c-( DEPO ,S1 \ T g N 2 C an 2