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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37240/2021

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a seguente ORDINANZA Po(),3A-2,ctu sul ricorso iscritto al numero 28776 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65C09 H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71R07 H501A) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Antonio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41T18 F590B) [OSCURATO:PERSONA] Carla (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66S44 H501C) [OSCURATO:PERSONA] Claudio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68C22 H501F) [OSCURATO:PERSONA] Tatiana (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65M54 F590P) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, Mau- rizio Anselmi rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46L15 H501R) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55L23 D7733) -controricorrenti- nonché PALMIERO Michele (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64A30 H501M) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ro- ma n. 2147/2019, pubblicata in data 28 marzo 2019 (e notifi- cata in data 21 giugno 2019); Ric. n. 28776/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 6 udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 15 luglio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché Antonio, Carla, Claudio e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto opposizione ad un precetto di pagamento, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Nel giudizio è intervenuto [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delle domande proposte dagli attori.

L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Velletri.

La Corte di Appello, su appello del Mari, ha confermato la de- cisione di primo grado.

Ricorre il Mari, sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., non- ché Antonio, Carla, Claudio e [OSCURATO:PERSONA].

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altro intimato.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.

I controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, sotto diversi profili. 1.1 Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposi- zione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzia- Ric. n. 28776/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 6 le che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sen- tenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01).

La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostan- ziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il signifi- cato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impu- gnato (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 - 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004).

Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza im- pugnata.

Il ricorso in esame, nell'esposizione del fatto, non presenta ta- le contenuto minimo.

Il ricorrente non chiarisce adeguatamente la natura del credito oggetto dell'intimazione, il titolo esecutivo a fondamento della stessa e neanche indica gli specifici motivi dell'opposizione proposta avverso il precetto, le difese del creditore intimante Ric. n. 28776/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 6 e quelle del terzo intervenuto nel giudizio.

Neanche l'esame del contenuto dei singoli motivi del ricorso consente peraltro di sanare in modo adeguato tali lacune espositive.

Non è in sostanza offerta alla Corte una chiara e completa co- gnizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale. 1.2 Ciò che è possibile evincere dal ricorso (nonostante le in- dicate lacune espositive) è, peraltro, che l'oggetto della con- troversia è una opposizione esecutiva (risulta proposta oppo- sizione avverso un atto di precetto di pagamento, ai sensi de- gli artt. 615 e 617 c.p.c.).

Il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile anche in quan- to tardivo.

Lo stesso ricorrente dichiara infatti che la sentenza impugnata gli è stata notificata in data 21 giugno 2019.

Il termine cd. breve per proporre il ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi de- gli artt. 325, comma 2, e 326 c.p.c..

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi - come già visto, e per quanto è possibile evin- cere dalla lacunosa esposizione di fatti contenuta nel ricorso - di giudizio in materia di esecuzione forzata (l'esclusione vale per tutti i giudizi oppositivi in materia esecutiva, oltre che per quelli di accertamento dell'obbligo del terzo; ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 - 01; Sez. 6 - 3, [OSCURATO:PERSONA]. n. 28776/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 6 za n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 - 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 14591 del 22/06/2007, Rv. 598123 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 - 01).

Detto termine scadeva dunque in data 20 agosto 2019.

La notifica del ricorso risulta effettuata a mezzo P.E.C. solo in data 20 settembre 2019.

Il ricorso stesso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.

L'inammissibilità del ricorso rende superflua l'esposizione dei motivi posti alla base dello stesso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi € 10.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, Ric. n. 28776/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 6 comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di Cassazione, in data 15 luglio 2021.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA] uku QiutAkAA DER

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Po(),3A-2,ctu sul ricorso iscritto al numero 28776 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65C09 H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71R07 H501A) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Antonio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41T18 F590B) [OSCURATO:PERSONA] Carla (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66S44 H501C) [OSCURATO:PERSONA] Claudio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68C22 H501F) [OSCURATO:PERSONA] Tatiana (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65M54 F590P) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, Mau- rizio Anselmi rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46L15 H501R) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55L23 D7733) -controricorrenti- nonché PALMIERO Michele (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64A30 H501M) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ro- ma n. 2147/2019, pubblicata in data 28 marzo 2019 (e notifi- cata in data 21 giugno 2019); Ric. n. 28776/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 6 udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 15 luglio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché Antonio, Carla, Claudio e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto opposizione ad un precetto di pagamento, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Nel giudizio è intervenuto [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delle domande proposte dagli attori. L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Velletri. La Corte di Appello, su appello del Mari, ha confermato la de- cisione di primo grado. Ricorre il Mari, sulla base di due motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., non- ché Antonio, Carla, Claudio e [OSCURATO:PERSONA]. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altro intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. I controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è inammissibile, sotto diversi profili. 1.1 Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposi- zione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzia- Ric. n. 28776/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 6 le che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostan- ziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il signifi- cato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impu- gnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 - 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 - 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza im- pugnata. Il ricorso in esame, nell'esposizione del fatto, non presenta ta- le contenuto minimo. Il ricorrente non chiarisce adeguatamente la natura del credito oggetto dell'intimazione, il titolo esecutivo a fondamento della stessa e neanche indica gli specifici motivi dell'opposizione proposta avverso il precetto, le difese del creditore intimante Ric. n. 28776/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 6 e quelle del terzo intervenuto nel giudizio. Neanche l'esame del contenuto dei singoli motivi del ricorso consente peraltro di sanare in modo adeguato tali lacune espositive. Non è in sostanza offerta alla Corte una chiara e completa co- gnizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale. 1.2 Ciò che è possibile evincere dal ricorso (nonostante le in- dicate lacune espositive) è, peraltro, che l'oggetto della con- troversia è una opposizione esecutiva (risulta proposta oppo- sizione avverso un atto di precetto di pagamento, ai sensi de- gli artt. 615 e 617 c.p.c.). Il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile anche in quan- to tardivo. Lo stesso ricorrente dichiara infatti che la sentenza impugnata gli è stata notificata in data 21 giugno 2019. Il termine cd. breve per proporre il ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi de- gli artt. 325, comma 2, e 326 c.p.c.. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi - come già visto, e per quanto è possibile evin- cere dalla lacunosa esposizione di fatti contenuta nel ricorso - di giudizio in materia di esecuzione forzata (l'esclusione vale per tutti i giudizi oppositivi in materia esecutiva, oltre che per quelli di accertamento dell'obbligo del terzo; ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 - 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 - 01; Sez. 6 - 3, [OSCURATO:PERSONA]. n. 28776/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 6 za n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 - 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 14591 del 22/06/2007, Rv. 598123 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 - 01). Detto termine scadeva dunque in data 20 agosto 2019. La notifica del ricorso risulta effettuata a mezzo P.E.C. solo in data 20 settembre 2019. Il ricorso stesso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. L'inammissibilità del ricorso rende superflua l'esposizione dei motivi posti alla base dello stesso. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi € 10.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, Ric. n. 28776/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 6 comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di Cassazione, in data 15 luglio 2021. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] uku QiutAkAA DER
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